Agevolazioni fiscali per i portatori di handicap

Agevolazioni per i diversamente abiliNegli ultimi anni, le leggi tributarie emanate in materia di handicap hanno razionalizzato le agevolazioni previste per i diversamente abili, in particolare il testo della finanziaria 2007 ha sostituito la deduzione dal reddito imponibile per i figli a carico con una detrazione d’imposta e ha previsto per il figlio portatore di handicap  € 220,00 in più rispetto all’importo che spetterebbe per lo stesso figlio senza handicap.  In base all’attuale normativa, le principali agevolazioni sono:

PER I FIGLI A CARICO

- detrazione di € 1.120,00 per ogni figlio portatore di handicap con età inferiore a 3 anni

- detrazione di € 1.020,00 per ogni figlio portatore di handicap con età superiore a 3 anni

Nel caso di tre figli a carico o più, la detrazione aumenta di 200 uero per ciascun figlio. L’importo delle detrazioni è concesso in funzione del reddito complessivo posseduto nel periodo d’imposta; questo importo diminuisce con l’aumentare del rettido fono ad annullarsi quando questo arriva a 95.000 euro.

PER I VEICOLI E ALTRI MEZZI DI AUSILIO

- Detrazione Irpef del 19% della spesa sostenuta per l’acquisto di un veicolo, di sussidi tecnici e informatici

- esenzione dal bollo auto

- iva agevolata al 4% sull’acquisto di un veicolo, di sussidi tecnici e informatici

- esenzione da imposta di trascrizione per il passaggio di proprietà di un veicolo

- detrazione delle spese di acquisto e mantenimento (forfait) del cane guida per i non vedenti

- detrazione Irpef del 19% delle spese per i servizi di interpretariato per sordomuti

ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Detrazione d’imposta del 36% sulle spese sostenute fino al 31 dicembre 2010 per la realizzazione degli interventi finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche.

SPESE SANITARIE

- possibilità di dedurre dal reddito complessivo l’intero  importo delle spese mediche generiche e di assistenza specifica

ASSISTENZA PERSONALE

- deduzione dal reddito complessivo degli oneri contributivi (massimo € 1.549,37) versati per addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare

- detrazione 19% delle spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale da calcolare su un ammontare di spesa non superiore a 2.100 euro per contribuenti con reddito inferiore a 40.000 euro

Inoltre, con l’introduzione del bonus straordinario (decreto legge 185/2008), nell’anno 2009 è possibile usufruire di un beneficio di 1.000 euro se nel nucleo familiare vi sono figli con handicap a carico del richiedente, con reddito familiare complessivo non superiore a € 35.000,00 

Inserito nella categoria Agevolazioni fiscali da elettra in data Tuesday 10 February 2009 alle 12:48 pm

Chi deve pagare l’ICI?

Il versamento dell’ICI va effettuato:

  • dal proprietario di fabbricati, aree fabbricabili o terreni agricoli siti nel territorio dello Stato;
  • dal titolare del diritto reale di usufrutto, di uso e di abitazione sull’immobile.

Per l’immobile in locazione finanziaria è tenuto al pagamento il conduttore.

Qualora vi siano due comproprietari dello stesso immobile, il versamento va effettuato autonomamente da ciascuno di essi, salvo che la delibera comunale accetti un unico versamento.

Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, l’ICI è ridotta al 50%. Tale ipotesi è dichiarata dall’Ufficio Tecnico Comunale o tramite autocertificazione.

Per il 2008 c’è l’esenzione ICI per tutte le tipologie di immobili destinati ad abitazione principale. Sono escluse le categorie catastali:

  • A/1 - abitazioni di tipo signorile;
  • A/8 - ville;
  • A/9 - castelli e palazzi eminenti.

E’ sufficiente la semplice appartenenza dell’immobile ad una di queste categorie catastali, a nulla rilevando la sussistenza o meno delle ‘Caratteristiche delle abitazioni di lusso’ - DM 2 agosto 1969.

Condizioni per l’esenzione

Ai fini dell’esenzione devono sussistere contestualmente:

  • la soggettività in capo ad una persona fisica che possiede un immobile in proprietà o altro diritto reale;
  • l’immobile di categoria catastale diversa da A/1, A/8 ed A/9;
  • la destinazione dell’immobile ad abitazione principale da parte dello stesso soggetto.

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Inserito nella categoria Agevolazioni fiscali da admin in data Wednesday 10 December 2008 alle 11:57 am

Convegno per il Turismo: finanziaria 2009

Il governo sembra essere  intenzionato ad accogliere alcune delle richieste fatte dagli associazione del settore immobiliare come FIAIP, Feder Turismo, Confindustria tra cui l’aliquota al 20% dell’imposta sostitutiva per il reddito che deriva dalla locazione di tipo turistico per le case destinate alle vacanze.
Era stato chiesto, dal punto di vista fiscale e legislativo, di poter avviare subito una nuova fase di sviluppo per il settore turistico delle case vacanze, in quanto è necessaria al fine di un rilancio del turismo, una semplificazione a livello politico. Tutto ciò è stato tema di discussione nell’incontro, promosso dall’Osservatorio Parlamentare per il Turismo, che si è tenuto a Roma con oggetto ‘turismo e finanziaria 2009′ nella sala stampa del Senato della Repubblica e durante il quale sono stati affrontati i seguenti punti:

  • Procedure per investimenti nel turismo
  • Semplificazione delle leggi
  • Revisioni delle competenze Stato-Regioni
  • Coordinamento enti pubblici-imprese

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Inserito nella categoria Novità, Agevolazioni fiscali da elettra in data Friday 5 December 2008 alle 12:45 pm

Sostituzione del mutuo per l’abitazione principale

Agevolazioni fiscali prima casaIn caso di un nuovo finanziamento, a estinzione del contratto precedente, il contribuente può continuare a beneficiare della detrazione Irpef del 19% sugli interessi passivi se acquista o costruisce la prima casa.
Se un contratto di mutuo stipulato per l’acquisto o la costruzione di un immobile, da adibire ad abitazione principale viene estinto e sostituito con un nuovo finanziamento, il contribuente può continuare a beneficiare della detrazione Irpef del 19% sui relativi interessi passivi con riferimento alla residua quota di capitale ancora da rimborsare del primo mutuo, maggiorata delle spese e degli oneri accessori.
L’Agenzia delle Entrate, con le R.M. n. 328/E del 14 novembre 2007 e n. 390/E del 21 dicembre 2007, ha così chiarito in risposta a quesiti aventi come oggetto l’applicabilità della detrazione Irpef del 19% in caso di estinzione di un contratto di mutuo, relativo al finanziamento dell’acquisto o della costruzione dell’abitazione principale, e di stipula di un nuovo prestito con le stesse finalità. Inoltre, con le R.M. n. 310/E del 5 novembre 2007 e R.M. n. 73/E del 3 marzo 2008, l’amministrazione affronta la questione della detraibilità degli interessi passivi dipendenti da mutui ipotecari stipulati per l’ultimazione dei lavori per la prima casa.
Per l’acquisto L’art. 15, comma 1, lett. b) del Dpr 917/1986 - Tuir riconosce una detrazione dall’Irpef, in misura pari al 19% degli interessi passivi e relativi oneri accessori, dipendenti da mutui ipotecari stipulati per l’acquisto di un immobile da adibire ad abitazione principale entro un anno dal rogito. La norma è stata modificata dall’art. 1, comma 202, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, che ha previsto, con efficacia dal 1° gennaio 2008, l’aumento a 4.000 euro del limite massimo di interessi passivi su cui calcolare la detrazione del 19%, che, fino al 31 dicembre 2007, è stato pari a 3.615,20 euro.
Con riguardo alla disciplina generale del contratto di mutuo, l’art. 8 del Dl n. 7/2007, convertito, con modificazioni, nella legge n. 40/2007, relativo alla portabilità dei mutui, modificato, da ultimo, dall’art. 2, comma 450, della legge 244/2007, ha previsto il mantenimento dei benefici fiscali nel caso di sostituzione, per volontà dello stesso debitore, del soggetto che ha erogato il mutuo originario e di ricontrattazione del medesimo con un diverso istituto di credito.
A tale proposito, l’Agenzia delle Entrate, con la citata R.M. n. 328/E/2007, ha chiarito che la sostituzione del mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale con un nuovo mutuo ipotecario consente il mantenimento della detrazione del 19% sugli interessi passivi. Se il nuovo finanziamento è di importo superiore al precedente, la detrazione si applica sugli interessi passivi riferiti alla quota di capitale residuo del primo mutuo, nel limite massimo di 3.615,20 euro per i mutui stipulati fino al 31 dicembre 2007.
Se l’ammontare del mutuo originario risulta superiore al prezzo d’acquisto, la detrazione deve essere limitata a tale importo, come indicato nel rogito, aumentato degli oneri e delle spese accessorie. In tal caso, ai fini dell’individuazione della quota di interessi su cui calcolare la detrazione Irpef del 19%, si deve tener conto della seguente formula:
interessi detraibili = costo di acquisto dell’immobile, capitale concesso dall’istituto di credito x interessi pagati.
Questa quota detraibile di interessi passivi va tenuta in conto anche in relazione agli interessi pagati in seguito al nuovo mutuo, che sostituisce quello originario per la somma utilizzata per estinguere la quota residua. Comunque, nei limiti massimi di detraibilità degli interessi passivi, sopra individuati. In tal caso, la formula per determinare la quota detraibile è la seguente:
interessi detraibili = costo acquisto immobile, quota capitale del 1° mutuo x quota capitale residua 1° mutuo Tot. capitale del 2° mutuo x int. pagati
Per l’acquisto di un’ulteriore porzione, il mutuo contratto per finanziare la compravendita non è una rinegoziazione, ma un finanziamento originario, pertanto gli interessi passivi sono detraibili dall’Irpef, in misura pari al 19%, nel rispetto dell’importo massimo individuato a livello normativo.
Per la costruzione L’art. 15, comma 1-ter, del D.P.R. 917/1986 – Tuir stabilisce una detrazione dall’Irpef in misura pari al 19%, dell’ammontare complessivo degli interessi passivi e relativi oneri accessori, fino a un massimo di 2.582,28 euro, dipendenti dai mutui stipulati per la costruzione dell’immobile.
Dal 1° dicembre 2007, il beneficio spetta se il mutuo è stato stipulato nei sei mesi antecedenti o nei diciotto mesi successivi alla data di inizio dei lavori di costruzione del fabbricato, in base all’art. 44, comma 4-ter, della legge 222/2007, che ha modificato l’art. 15, comma 1-ter, del Dpr 917/1986 – Tuir. Lo stesso decreto prevede altre due condizioni per il riconoscimento dell’agevolazione: ultimazione dei lavori entro il termine stabilito nella concessione edilizia e destinazione del fabbricato ad abitazione principale del contribuente entro sei mesi dal termine dei lavori.
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Inserito nella categoria Agevolazioni fiscali da admin in data Monday 29 September 2008 alle 4:03 pm

Il taglio dell’Ici non convince

Silvio Berlusconi, Presidente del ConsiglioConfedilizia critica l’intervento governativo. Che non rispetta il programma elettorale, appare condizionato dall’esecutivo precedente e non soddisfa le esigenze della parte sociale interessata. Quella che paga.
Confedilizia ha espresso con fermezza il proprio parere critico sul taglio dell’Ici prima casa deciso dal Governo. La ragione è che, per come è formulato, tradisce il programma del Partito delle libertà. ‘Totale eliminazione dell’Ici sulla prima casa’, diceva quel programma. Passato poco più di un mese dalle elezioni, s’è presa un’altra strada, quella tracciata da Prodi per la sua riduzione dell’Ici.
Niente più ‘totale eliminazione’, ma esclusione dal taglio delle abitazioni accatastate in A1 (’abitazioni di tipo signorile’), in A8 (’abitazioni in ville’), in A9 (’castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici’). Abitazioni definite tutte ‘di lusso’ persino nel comunicato stampa ufficiale della Presidenza del Consiglio, quando si sa - e la Confedilizia lo aveva tempestivamente segnalato al Governo - che gli immobili di lusso sono individuati nelle loro caratteristiche da uno specifico provvedimento (D.M. 2.8.1969), che le abitazioni ’signorili’ possono essere accatastate come tali in una zona censuaria e in un altro modo in un’altra zona e che castelli e palazzi storico artistici sono un ‘debito’ da mantenere, più che un lusso da esibire.
L’essersi fatti condizionare dal criterio di classismo ideologico e giustizialista del passato Governo, seguendone le discriminazioni tra casa e casa, è tanto più grave dato che gli immobili interessati sono solo 75 mila circa in tutta Italia. Soprattutto, il condizionamento che ha gravato sul nuovo Governo ha tolto alla riforma dell’Ici prima casa la carica innovatrice che aveva nel programma elettorale del Pdl: nella sua drastica previsione, infatti, quel programma è stato interpretato dalla proprietà immobiliare come una presa di posizione contro il tributo in sé; un tributo che si sarebbe cominciato a eliminare in un intero settore, quello della prima casa.
L’aver separato da casa a casa, però, ha fatto pensare ai più che si sia invece trattato di una mera scelta elettorale, disgiunta da ogni impostazione culturale di ampio respiro e, soprattutto, di generale riordino della fiscalità immobiliare. Se l’Ici è, come è, un’imposta patrimoniale, essa è anche un’imposta progressivamente espropriativa. Ma non si può, allora, ammettere che essa sopravviva addirittura in parte del settore abitativo: di quel settore dal quale si è cominciata una ‘bonifica’ che si riteneva avesse più ampi traguardi, sia pure nei tempi consentiti dalle attuali contingenze della finanza pubblica.
Oggi, dato che la si è voluta in parte lasciare in piedi, l’Ici è dunque un’anatra zoppa a più titoli. Confedilizia opererà quindi perché in Parlamento l’anatra, quantomeno, cessi di claudicare in modo macroscopico nell’immediato, in attesa che arrivino le feste e che la si possa far fuori del tutto, così da servirla in tavola sul piatto della giustizia e dell’equità. Perché non è né giusta né equa - tale, quindi, da indurre alla sua spontanea osservanza e rispetto - un’imposta patrimoniale ordinaria: un corpo estraneo rispetto al nostro ordinamento tributario e rispetto, anche, ai tributi locali istituiti all’estero.
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Inserito nella categoria Agevolazioni fiscali da admin in data Monday 29 September 2008 alle 2:58 pm

Beni espropriati

BENI ESPROPRIATI E VALORE DEGLI IMMOBILI.
Equitalia ha chiarito che in sede di esecuzione immobiliare il prezzo base dell’incanto è pari all’importo stabilito a norma dell’art. 52, c. 4 D.P.R. 131/1986 moltiplicato per 3, ovvero al triplo del valore catastale. Se non è possibile determinare il prezzo utilizzando tale metodo forfetario, il concessionario richiede l’attribuzione della rendita catastale del bene stesso al competente ufficio del Territorio, che provvede entro 120 giorni. La disposizione non può essere applicata anche alle aste per le quali è già stato espletato infruttuosamente il primo incanto. Per i terreni a destinazione edificatoria il prezzo è stabilito con perizia dell’ufficio del Territorio.

Fonte: Italia Oggi

Inserito nella categoria Agevolazioni fiscali da elettra in data Tuesday 9 September 2008 alle 6:44 pm

I.c.i sugli immobili pignorati

Ctr Lazio sent. 28.05.2008
In tema di Ici, il contribuente intestatario di un immobile che sia stato oggetto di pignoramento rimane obbligato al versamento dell’imposta. L’obbligo, infatti, deriva dalla proprietà del bene e persiste sino al decreto di trasferimento dell’immobile pignorato in dipendenza di vendita forzata.
Pertanto, finché permane a proprietà in capo al contribuente che ha subito il pignoramento, sussiste anche l’obbligo di pagamento del relativo tributo.

Inserito nella categoria Agevolazioni fiscali da elettra in data Tuesday 9 September 2008 alle 6:42 pm

“Vendo casa”, nessun imposta

In generale nessuna imposta grava su chi vende un immobile.

La casa, il sogno principale della magior parte degli ItalianiA partite dall’ 1 gennaio 2002, è stata abrogata l’Invim (Imposta sull’Incremento dei Valori Immobiliari). Era un’ imposta sui trasferimenti (vendite e successioni) basata sulla differenza tra quanto speso al momento dell’acquisto e il valore catastale dell’immobile al 31 dicembre 1992. A parità di imponibile, il tributo colpiva più pesantemente chi aveva effettuato il guadagno in minor tempo. Sopravvive, a certe condizioni, l’Invim decennale che debbono pagare società ed enti.

Tuttavia un importante eccezione esiste: il Fisco considera imponibile il guadagno da rivendita derivante da un’operazione speculativa, quale quella per esempio quella messa in piedi da chi compra al solo scopo di rivendere, in un periodo relativamente breve, per conseguire un guadagno (capital gain). Sono considerate ’speculative’ le operazioni di compravendita dello stesso immobile effettuate nell’arco di cinque anni.

Il guadagno da rivendita entro cinque anni. Il Testo unico delle imposte sui redditi (Dpr n. 917/1986, art. 81) prevede che i guadagni da rivendita di un immobile acquistato o costruito da non più di cinque anni siano tassabili, come ‘redditi diversi‘, nella dichiarazione da presentare l’anno seguente a quello della vendita. L’imponibile è quindi la differenza tra il prezzo denunciato alla vendita e quello pagato a suo tempo per l’acquisto (quest’ultimo aumentato delle spese fatte che incrementino il valore dell’immobile, come le ristrutturazioni). Il guadagno che risulta da questa operazione matematica (il cosiddetto ‘capital gain‘), è colpito dall’Irpef (imposta sui redditi), secondo i normali scaglioni,e va denunciato tra i redditi diversi. Tuttavia esiste la possibilità, introdotta dall’1 gennaio 2006 dalla legge n. 266/2005, articolo 1, comma 496 di applicare un’imposta sostitutiva, che ora è del 20%sull’imponibile, dichiarando tale scelta nel rogito e anticipando la somma direttamente al notaio, che la verserà.

Chi vende un immobile non deve pagare alcun tipo di tassaFa eccezione una caso: quando l’immobile è stato adibito ad abitazione principale del cedente oppure dei suoi familiari più stretti, per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto e la cessione. Si tratta di un requisito oggettivo, basato sul dato concreto dell’uso che è stato fatto, non sul principio che l’immobile sia stato acquistato con le agevolazioni prima casa.

Con familiari stretti si intendono, ai sensi fiscali, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado. Tra essi rientrano genitori, nonni, figli, nipoti, fratelli, zii, figli dei fratelli, suoceri, genitori dei suoceri, cognati (in linea maschile, quella femminile è ovviamente identica). Siamo di fronte a una parentela abbastanza vasta, che può coinvolgere decine di possibili candidati. Anche la moglie separata (ma non divorziata) è ‘familiare’.

Non colpite anche le vendite delle abitazioni ricevute in eredità, a condizione che siano state abitante dall’erede. Viceversa, colpite quelle avute in donazione, per le quali il prezzo di acquisto è quello sopportato a suo tempo dal donante, magari decenni prima: ne consegue che la rivendita entro 5 anni di una casa donata pouò essere un affare ben poco conveniente.

L’imposta sul capital gain (o la sua sostitutiva) non si applicano anche se il fabbricato è stato acquistato per usucapione, cioè per possesso ininterrotto per vent’anni. (Risoluzione n. 78 del 2003)
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Inserito nella categoria Agevolazioni fiscali da elettra in data Saturday 19 July 2008 alle 9:38 am

Abolita l’Ici sulla prima casa

Passa in Senato il decreto legge che stabilisce meno introiti per i Comuni. Addio all’Ici sulla prima casa. È questa una delle misure principali del decreto fiscale approvato in via definitiva dal Senato con 150 voti a favore, 120 contrari e 2 astenuti. La tassa sugli immobili rimarrà invariata per le case di lusso mentre per le prime case dei non residenti in Italia resterà solo la detrazione già in vigore per le abitazioni principali.
L’abolizione dell’Ici ha fatto alzare le barricate ai Comuni. Il pacchetto vale infatti circa 1,7 miliardi di euro per il 2007, ai quali si aggiungono però gli sgravi decisi con l’ultima Finanziaria. Dunque complessivamente la perdita di gettito che verrà compensata ai Comuni è di 2.6 miliardi di euro.
A normativa vigente nel 2008 i Comuni incassano in totale 1 miliardo e 677 milioni di euro in meno rispetto a quanto deliberato in bilancio. È quanto emerge dal rapporto 2008 IfelAnci sulla manovra finanziaria dei Comuni, presentata a Roma.
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Inserito nella categoria Agevolazioni fiscali da admin in data Friday 18 July 2008 alle 10:44 am

Edilizia economica e popolare, Legge 167/1962

Case popolariRiportiamo di seguito il testo della legge 18 aprile 1962 n. 167 sull’edilizia di tipo economica e popolare:
1. I Comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti o che siano capoluoghi di Provincia sono tenuti a formare un piano delle zone da destinare alla costruzione di alloggi a carattere economico o popolare nonché alle opere e servizi complementari, urbani e sociali, ivi comprese le aree a verde pubblico.

Tutti gli altri Comuni possono procedere, con deliberazione del Consiglio comunale, alla formazione del piano.

Il Ministro per i lavori pubblici, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, può, con un suo decreto, disporre la formazione del piano nei Comuni che non si siano avvalsi della facoltà di cui al comma precedente, nonostante invito motivato da parte del Ministro stesso, quando se ne ravvisi la necessità e, in particolare, quando ricorra una delle seguenti condizioni:

a) che siano limitrofi ai Comuni di cui al primo comma;

b) che abbiano una popolazione di almeno 20.000 abitanti;

c) che siano riconosciuti stazioni di cura, soggiorno o turismo;

d) che abbiano un indice di affollamento secondo i dati ufficiali dell’Istituto centrale di statistica, superiore a 1,5;

e) nei quali sia in atto un incremento demografico straordinario;

f) nei quali vi sia una percentuale di abitazioni malsane superiore all’8 per cento.

Più comuni limitrofi possono costituirsi in consorzio per la formazione di un piano di zona consortile ai sensi della presente legge.

La Regione può disporre, a richiesta di una delle amministrazioni comunali interessate, la costituzione di corsorzi obbligatori fra comuni limitrofi per la formazione di piani di zona consortili.

2. Qualora nel termine di 180 giorni decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge o, nei casi di cui all’art. 1, terzo comma, dalla comunicazione del provvedimento del Ministro per i lavori pubblici, il Comune non abbia deliberato il piano, il Prefetto, salvo il caso di proroga concessa dal Ministro su richiesta del comune, provvede alla nomina di un commissario per la formazione del piano.

Il commissario è tenuto a compilare il piano entro i 180 giorni dalla data del decreto di nomina e a portarlo entro i successivi 30 giorni a conoscenza del Consiglio comunale.

3. L’estensione delle zone da includere nei piani è determinata in relazione alle esigenze dell’edilizia economica e popolare per un decennio e non può essere inferiore al 40 per cento e superiore al 70 per cento di quella necessaria a soddisfare il fabbisogno complessivo di edilizia abitativa nel periodo considerato.

Le aree da comprendere nei piani sono, di norma, scelte nelle zone destinate ad edilizia residenziale nei piani regolatori vigenti, con preferenza in quelle di espansione dell’aggregato urbano.

Possono essere comprese nei piani anche le aree sulle quali insistono immobili la cui demolizione o trasformazione sia richiesta da ragioni igienico-sanitarie ovvero sia ritenuta necessaria per la realizzazione del piano.

Ove si manifesti l’esigenza di reperine in parte le aree per la formazione dei piani in zone non destinate all’edilizia residenziale nei piani regolatori vigenti, o si renda comunque necessario apportare modifiche a questi ultimi, si può procedere con varianti agli stessi. In tal caso il piano approvato a norma della presente legge costituisce variante al piano regolatore.

Qualora non esista piano regolatore approvato, le zone riservate all’edilizia economica e popolare ai sensi dei precedenti commi sono comprese in un programma di fabbricazione il quale è compilato a norma dell’articolo 34 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, ed è approvato a norma dell’articolo 8 della presente legge.

I comuni possono comprendere tali zone anche in un piano regolatore soltanto adottato e trasmesso ai competenti organi per l’approvazione. In tali ipotesi il piano delle zone suddette, approvato con le modalità di cui al comma precedente, è vincolante in sede di approvazione del piano regolatore.

4. Il piano deve contenere i seguenti elementi:

a) la rete stradale e la delimitazione degli spazi riservati ad opere ed impianti di interesse pubblico, nonché ad edifici pubblici o di culto;

b) la suddivisione in lotti delle aree, con l’indicazione della tipologia edilizia e, ove del caso, l’ubicazione e la volumetria dei singoli edifici;

c) la profondità delle zone laterali a opere pubbliche, la cui occupazione serva ad integrare le finalità delle opere stesse ed a soddisfare prevedibili esigenze future.

5. Il progetto del piano è costituito dai seguenti elaborati:

1) planimetria in scala non inferiore a 1:10.000, contenente le previsioni del piano regolatore, ovvero, quando questo non esista, le indicazioni del programma di fabbricazione, con la precisa individuazione delle zone destinate all’edilizia popolare;

2) planimetria in scala non inferiore ad 1:2.000, disegnata sulla mappa catastale e contenente gli elementi di cui all’art. 4;

3) gli elenchi catastali delle proprietà comprese nel piano;

4) il compendio delle norme urbanistiche edilizie per la buona esecuzione del piano;

5) relazione illustrativa e relazione sulle previsioni della spesa occorrente per le sistemazioni generali necessarie per l’attuazione del piano.

6. Entro cinque giorni dalla deliberazione di adozione da parte del Consiglio comunale, il piano deve essere depositato nella segreteria comunale e rimanervi nei dieci giorni successivi.

Dell’eseguito deposito è data immediata notizia al pubblico mediante avviso da affiggere all’albo del Comune e da inserire nel Foglio annunzi legali della Provincia, nonché mediante manifesti.

Entro venti giorni dalla data di inserzione nel Foglio annunzi legali, gli interesiati possono presentare al Comune le proprie opposizioni.

Nello stesso termine stabilito per il deposito nella segreteria comunale, il sindaco comunica il piano anche alle competenti Amministrazioni centrali dello Stato, ove esso riguardi terreni sui quali esistano vincoli paesistici, artistici o militari o che siano in uso di dette Amministrazioni.

Le Amministrazioni predette devono trasmettere al Comune le loro eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione.

7. Decorso il periodo per le opposizioni e osservazioni, nonché il termine di trenta giorni di cui all’ultimo comma del precedente art. 6, il sindaco, nei successivi trenta giorni, trasmette tutti gli atti, con le deduzioni del Consiglio comunale sulle osservazioni ed opposizioni presentate, al provveditore regionale alle opere pubbliche.

8. I piani sono approvati dal provveditore regionale alle opere pubbliche, sentita la sezione urbanistica regionale, se non comportano varianti ai piani regolatori vigenti e se non vi sono opposizioni od osservazioni da parte delle Amministrazioni centrali dello Stato.

Qualora il piano comporti varianti al piano regolatore ovvero vi siano opposizioni od osservazioni da parte dei Ministeri di cui al comma che precede, il provveditore regionale alle opere pubbliche, riscontrata la regolarità degli atti, li trasmette, entro trenta giorni dal ricevimento, al Ministero dei lavori pubblici con una relazione della sezione urbanistica regionale. In tal caso i piani sono approvati dal Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Con gli stessi provvedimenti di approvazione dei piani di cui ai due commi precedenti sono decise anche le opposizioni.

Il decreto di approvazione di ciascun piano va inserito per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed è depositato, con gli atti allegati, nella segreteria comunale a libera visione del pubblico.

Dell’eseguito deposito è data notizia, a cura del sindaco, con atto notificato nella forma delle citazioni, a ciascun proprietario degli immobili compresi nel piano stesso, entro venti giorni dalla inserzione nella Gazzetta Ufficiale.

Le varianti che non incidono sul dimensionamento globale del piano e non comportano modifiche al perimetro, agli indici di fabbricabilità ed alle dotazioni di spazi pubblici o di uso pubblico, o costituiscono adeguamento delle previsioni del piano ai limiti ed ai rapporti di cui all’articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, sono approvate con deliberazione del consiglio comunale. La deliberazione diviene esecutiva ai sensi dell’articolo 3 della legge 9 giugno 1947, n. 530.

9. I piani approvati ai sensi del precedente art. 8 hanno efficacia per dieci anni dalla data del decreto di approvazione ed hanno valore di piani particolareggiati di esecuzione ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

Per giustificati motivi l’efficacia dei piani può, su richiesta del Comune interessato, essere prorogata, con decreto del Ministro per i lavori pubblici, per non oltre due anni.

L’approvazione dei piani equivale anche a dichiarazione di indifferibilità ed urgenza di tutte le opere, impianti ed edifici in esso previsti.

L’indicazione nel piano delle aree occorrenti per la costruzione di edifici scolastici sostituisce a tutti gli effetti la dichiarazione di idoneità preveduta dall’art. 8 della legge 9 agosto 1954, numero 645.

Le aree comprese nel piano rimangono soggette, durante il periodo di efficacia del piano stesso, ad espropriazione a norma degli articoli seguenti, per i fini di cui al primo comma dell’art. 1.

10. I Comuni ed i Consorzi, di cui all’art. 1, ultimo comma, possono riservarsi l’acquisizione, anche mediante esproprio, fino ad un massimo del 50 per cento delle aree comprese nel piano, e sono autorizzati a cederne il diritto di superficie o a rivenderle, previa urbanizzazione e fatti salvi i diritti dei proprietari, a norma del successivo art. 16, ad enti o privati che si impegnino a realizzare la costruzione di case economiche o popolari.

Il prezzo di cessione deve essere determinato sulla base del prezzo di acquisto o dell’indennità di esproprio, maggiorato delle spese sostenute per la realizzazione degli impianti urbanistici, tenendo conto, inoltre, della destinazione e dei volumi edificabili.

Le rimanenti aree edificabili possono essere richieste per la costruzione di case popolari:

a) dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni;

b) dall’Istituto nazionale per le case agli impiegati dello Stato e dagli Istituti autonomi per le case popolari;

c) dall’I.N.A.-Casa;

d) dalle Società cooperative per la costruzione di case popolari a favore dei propri soci;

e) dall’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani;

f) dagli enti morali, dagli enti e dagli istituti che costruiscono case popolari da assegnare in locazione o con patto di futura vendita, non aventi scopo di lucro.

Gli enti indicano al sindaco o al presidente del Consorzio le aree che intendono scegliere e l’entità delle costruzioni che sulle stesse intendono eseguire, entro il mese di novembre di ogni anno.
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Inserito nella categoria Agevolazioni fiscali da elettra in data Monday 14 July 2008 alle 4:03 pm

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