Abolita l’Ici sulla prima casa

Passa in Senato il decreto legge che stabilisce meno introiti per i Comuni. Addio all’Ici sulla prima casa. È questa una delle misure principali del decreto fiscale approvato in via definitiva dal Senato con 150 voti a favore, 120 contrari e 2 astenuti. La tassa sugli immobili rimarrà invariata per le case di lusso mentre per le prime case dei non residenti in Italia resterà solo la detrazione già in vigore per le abitazioni principali.
L’abolizione dell’Ici ha fatto alzare le barricate ai Comuni. Il pacchetto vale infatti circa 1,7 miliardi di euro per il 2007, ai quali si aggiungono però gli sgravi decisi con l’ultima Finanziaria. Dunque complessivamente la perdita di gettito che verrà compensata ai Comuni è di 2.6 miliardi di euro.
A normativa vigente nel 2008 i Comuni incassano in totale 1 miliardo e 677 milioni di euro in meno rispetto a quanto deliberato in bilancio. È quanto emerge dal rapporto 2008 IfelAnci sulla manovra finanziaria dei Comuni, presentata a Roma.
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Inserito nella categoria Agevolazioni fiscali da admin in data Friday 18 July 2008 alle 10:44 am

Edilizia economica e popolare, Legge 167/1962

Case popolariRiportiamo di seguito il testo della legge 18 aprile 1962 n. 167 sull’edilizia di tipo economica e popolare:
1. I Comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti o che siano capoluoghi di Provincia sono tenuti a formare un piano delle zone da destinare alla costruzione di alloggi a carattere economico o popolare nonché alle opere e servizi complementari, urbani e sociali, ivi comprese le aree a verde pubblico.

Tutti gli altri Comuni possono procedere, con deliberazione del Consiglio comunale, alla formazione del piano.

Il Ministro per i lavori pubblici, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, può, con un suo decreto, disporre la formazione del piano nei Comuni che non si siano avvalsi della facoltà di cui al comma precedente, nonostante invito motivato da parte del Ministro stesso, quando se ne ravvisi la necessità e, in particolare, quando ricorra una delle seguenti condizioni:

a) che siano limitrofi ai Comuni di cui al primo comma;

b) che abbiano una popolazione di almeno 20.000 abitanti;

c) che siano riconosciuti stazioni di cura, soggiorno o turismo;

d) che abbiano un indice di affollamento secondo i dati ufficiali dell’Istituto centrale di statistica, superiore a 1,5;

e) nei quali sia in atto un incremento demografico straordinario;

f) nei quali vi sia una percentuale di abitazioni malsane superiore all’8 per cento.

Più comuni limitrofi possono costituirsi in consorzio per la formazione di un piano di zona consortile ai sensi della presente legge.

La Regione può disporre, a richiesta di una delle amministrazioni comunali interessate, la costituzione di corsorzi obbligatori fra comuni limitrofi per la formazione di piani di zona consortili.

2. Qualora nel termine di 180 giorni decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge o, nei casi di cui all’art. 1, terzo comma, dalla comunicazione del provvedimento del Ministro per i lavori pubblici, il Comune non abbia deliberato il piano, il Prefetto, salvo il caso di proroga concessa dal Ministro su richiesta del comune, provvede alla nomina di un commissario per la formazione del piano.

Il commissario è tenuto a compilare il piano entro i 180 giorni dalla data del decreto di nomina e a portarlo entro i successivi 30 giorni a conoscenza del Consiglio comunale.

3. L’estensione delle zone da includere nei piani è determinata in relazione alle esigenze dell’edilizia economica e popolare per un decennio e non può essere inferiore al 40 per cento e superiore al 70 per cento di quella necessaria a soddisfare il fabbisogno complessivo di edilizia abitativa nel periodo considerato.

Le aree da comprendere nei piani sono, di norma, scelte nelle zone destinate ad edilizia residenziale nei piani regolatori vigenti, con preferenza in quelle di espansione dell’aggregato urbano.

Possono essere comprese nei piani anche le aree sulle quali insistono immobili la cui demolizione o trasformazione sia richiesta da ragioni igienico-sanitarie ovvero sia ritenuta necessaria per la realizzazione del piano.

Ove si manifesti l’esigenza di reperine in parte le aree per la formazione dei piani in zone non destinate all’edilizia residenziale nei piani regolatori vigenti, o si renda comunque necessario apportare modifiche a questi ultimi, si può procedere con varianti agli stessi. In tal caso il piano approvato a norma della presente legge costituisce variante al piano regolatore.

Qualora non esista piano regolatore approvato, le zone riservate all’edilizia economica e popolare ai sensi dei precedenti commi sono comprese in un programma di fabbricazione il quale è compilato a norma dell’articolo 34 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, ed è approvato a norma dell’articolo 8 della presente legge.

I comuni possono comprendere tali zone anche in un piano regolatore soltanto adottato e trasmesso ai competenti organi per l’approvazione. In tali ipotesi il piano delle zone suddette, approvato con le modalità di cui al comma precedente, è vincolante in sede di approvazione del piano regolatore.

4. Il piano deve contenere i seguenti elementi:

a) la rete stradale e la delimitazione degli spazi riservati ad opere ed impianti di interesse pubblico, nonché ad edifici pubblici o di culto;

b) la suddivisione in lotti delle aree, con l’indicazione della tipologia edilizia e, ove del caso, l’ubicazione e la volumetria dei singoli edifici;

c) la profondità delle zone laterali a opere pubbliche, la cui occupazione serva ad integrare le finalità delle opere stesse ed a soddisfare prevedibili esigenze future.

5. Il progetto del piano è costituito dai seguenti elaborati:

1) planimetria in scala non inferiore a 1:10.000, contenente le previsioni del piano regolatore, ovvero, quando questo non esista, le indicazioni del programma di fabbricazione, con la precisa individuazione delle zone destinate all’edilizia popolare;

2) planimetria in scala non inferiore ad 1:2.000, disegnata sulla mappa catastale e contenente gli elementi di cui all’art. 4;

3) gli elenchi catastali delle proprietà comprese nel piano;

4) il compendio delle norme urbanistiche edilizie per la buona esecuzione del piano;

5) relazione illustrativa e relazione sulle previsioni della spesa occorrente per le sistemazioni generali necessarie per l’attuazione del piano.

6. Entro cinque giorni dalla deliberazione di adozione da parte del Consiglio comunale, il piano deve essere depositato nella segreteria comunale e rimanervi nei dieci giorni successivi.

Dell’eseguito deposito è data immediata notizia al pubblico mediante avviso da affiggere all’albo del Comune e da inserire nel Foglio annunzi legali della Provincia, nonché mediante manifesti.

Entro venti giorni dalla data di inserzione nel Foglio annunzi legali, gli interesiati possono presentare al Comune le proprie opposizioni.

Nello stesso termine stabilito per il deposito nella segreteria comunale, il sindaco comunica il piano anche alle competenti Amministrazioni centrali dello Stato, ove esso riguardi terreni sui quali esistano vincoli paesistici, artistici o militari o che siano in uso di dette Amministrazioni.

Le Amministrazioni predette devono trasmettere al Comune le loro eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione.

7. Decorso il periodo per le opposizioni e osservazioni, nonché il termine di trenta giorni di cui all’ultimo comma del precedente art. 6, il sindaco, nei successivi trenta giorni, trasmette tutti gli atti, con le deduzioni del Consiglio comunale sulle osservazioni ed opposizioni presentate, al provveditore regionale alle opere pubbliche.

8. I piani sono approvati dal provveditore regionale alle opere pubbliche, sentita la sezione urbanistica regionale, se non comportano varianti ai piani regolatori vigenti e se non vi sono opposizioni od osservazioni da parte delle Amministrazioni centrali dello Stato.

Qualora il piano comporti varianti al piano regolatore ovvero vi siano opposizioni od osservazioni da parte dei Ministeri di cui al comma che precede, il provveditore regionale alle opere pubbliche, riscontrata la regolarità degli atti, li trasmette, entro trenta giorni dal ricevimento, al Ministero dei lavori pubblici con una relazione della sezione urbanistica regionale. In tal caso i piani sono approvati dal Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Con gli stessi provvedimenti di approvazione dei piani di cui ai due commi precedenti sono decise anche le opposizioni.

Il decreto di approvazione di ciascun piano va inserito per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed è depositato, con gli atti allegati, nella segreteria comunale a libera visione del pubblico.

Dell’eseguito deposito è data notizia, a cura del sindaco, con atto notificato nella forma delle citazioni, a ciascun proprietario degli immobili compresi nel piano stesso, entro venti giorni dalla inserzione nella Gazzetta Ufficiale.

Le varianti che non incidono sul dimensionamento globale del piano e non comportano modifiche al perimetro, agli indici di fabbricabilità ed alle dotazioni di spazi pubblici o di uso pubblico, o costituiscono adeguamento delle previsioni del piano ai limiti ed ai rapporti di cui all’articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, sono approvate con deliberazione del consiglio comunale. La deliberazione diviene esecutiva ai sensi dell’articolo 3 della legge 9 giugno 1947, n. 530.

9. I piani approvati ai sensi del precedente art. 8 hanno efficacia per dieci anni dalla data del decreto di approvazione ed hanno valore di piani particolareggiati di esecuzione ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

Per giustificati motivi l’efficacia dei piani può, su richiesta del Comune interessato, essere prorogata, con decreto del Ministro per i lavori pubblici, per non oltre due anni.

L’approvazione dei piani equivale anche a dichiarazione di indifferibilità ed urgenza di tutte le opere, impianti ed edifici in esso previsti.

L’indicazione nel piano delle aree occorrenti per la costruzione di edifici scolastici sostituisce a tutti gli effetti la dichiarazione di idoneità preveduta dall’art. 8 della legge 9 agosto 1954, numero 645.

Le aree comprese nel piano rimangono soggette, durante il periodo di efficacia del piano stesso, ad espropriazione a norma degli articoli seguenti, per i fini di cui al primo comma dell’art. 1.

10. I Comuni ed i Consorzi, di cui all’art. 1, ultimo comma, possono riservarsi l’acquisizione, anche mediante esproprio, fino ad un massimo del 50 per cento delle aree comprese nel piano, e sono autorizzati a cederne il diritto di superficie o a rivenderle, previa urbanizzazione e fatti salvi i diritti dei proprietari, a norma del successivo art. 16, ad enti o privati che si impegnino a realizzare la costruzione di case economiche o popolari.

Il prezzo di cessione deve essere determinato sulla base del prezzo di acquisto o dell’indennità di esproprio, maggiorato delle spese sostenute per la realizzazione degli impianti urbanistici, tenendo conto, inoltre, della destinazione e dei volumi edificabili.

Le rimanenti aree edificabili possono essere richieste per la costruzione di case popolari:

a) dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni;

b) dall’Istituto nazionale per le case agli impiegati dello Stato e dagli Istituti autonomi per le case popolari;

c) dall’I.N.A.-Casa;

d) dalle Società cooperative per la costruzione di case popolari a favore dei propri soci;

e) dall’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani;

f) dagli enti morali, dagli enti e dagli istituti che costruiscono case popolari da assegnare in locazione o con patto di futura vendita, non aventi scopo di lucro.

Gli enti indicano al sindaco o al presidente del Consorzio le aree che intendono scegliere e l’entità delle costruzioni che sulle stesse intendono eseguire, entro il mese di novembre di ogni anno.
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Inserito nella categoria Agevolazioni fiscali da elettra in data Monday 14 July 2008 alle 4:03 pm

Precisazioni sul decreto che abolisce l’I.c.i prima casa

A decorrere dall’anno 2008 è esclusa Ici, l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. Da quanto sopra deriva che, già con riferimento all’ICI dovuta per il 2008, il cui versamento a titolo d’acconto va effettuato entro il prossimo 16.06.2008, trova applicazione la nuova disposizione in base alla quale l’ICI non è dovuta per l’immobile adibito ad abitazione principale.

Per abitazione principale si deve intendere quella posseduta dal contribuente a titolo di proprietà o usufrutto o altro diritto reale in cui lo stesso e i suoi familiari dimorano abitualmente. Per presunzione è intesa come tale quella in cui è stabilita la residenza anagrafica. La presunzione non è assoluta; è possibile per il contribuente provare una situazione contraria come nel caso di trasferimento dovuto per motivi di lavoro. Anche le pertinenze dell’abitazione principale sono escluse dal tributo.
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Inserito nella categoria Agevolazioni fiscali da elettra in data Monday 14 July 2008 alle 9:57 am

Abolizione dell’Ici

Via libera agli sgravi per la prima casa: per coprire le spese tagliati i fondi destinati al Meridione. Il ‘partito sicliano’ aveva minacciato il no: poi la protesta è rientrata durante lo scrutinio.
La Camera ha votato a tarda sera la fiducia al governo Berlusconi approvando con 326 voti a favore il maxi-emendamento al decreto legge in materia fiscale. I voti contrari sono stati 260. Tre deputati si sono astenuti (Karl Zeller e Siegfried Brugger delle minoranze linguistiche e l’eletto all’estero Riccardo Merlo). L’esame del decreto legge prosegue oggi con il voto finale. Il premier Silvio Berlusconi è stata costretto a porre la fiducia in seguito ai voti segreti della scorsa settimana, che in due occasioni hanno visto la Lega schierarsi con l’opposizione e mandare sotto l’esecutivo.
Tensioni di una maggioranza che nonostante la forza dei numeri manda già segnali di difficoltà. Tanto che un intero partito del centrodestra, l’Mpa, aveva deciso di negare la fiducia. La decisione del Movimento per l’Autonomia, presa all’unanimità da deputati e senatori, è giunta perchè «la copertura finanziaria del provvedimento avviene a spese di importanti infrastrutture del Mezzogiorno». La protesta è rientrata in seguito all’impegno dell’esecutivo a reperire altre risorse. Contro hanno votato le opposizioni, Pd, Idv e Udc.
Quanto ai contenuti della norma, che il Senato dovrà approvare entro il 27 luglio a pena di decadenza, c’è lo stop all’Ici prima casa, anche se continueranno a pagare le case di lusso (per un valore di soli 61 milioni di euro). Per le prime case dei non residenti in Italia resterà solo la detrazione già in vigore per le abitazioni principali. Esclusi dall’obbligo anche i coniugi separati che continuavano a pagare l’Ici sulla casa in cui non vivevano più. L’esenzione, scrive il ministero, «va naturalmente riconosciuta anche alle eventuali pertinenze». Inoltre, iIl 50% del rimborso, a titolo di acconto, deve arrivare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione. Lo si calcola sulle somme riscosse nel 2006.
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Inserito nella categoria Agevolazioni fiscali da admin in data Thursday 26 June 2008 alle 9:59 am

Il decreto per abolire l’Ici

 Ieri sera la decisione per approvare in tempi stretti il maxiemendamento al decreto fiscale. Abolisce l’Ici e concede sgravi sugli straordinari anche agli statali. Ora la misura passa al Senato.
Il governo ha chiesto la fiducia sul decreto legge fiscale per evitare gli oltre 500 emendamenti con cui l’opposizione tentava di rallentarne (se non impedirne) l’approvazione. Ieri sera la decisione. Il decreto, con alcune variazioni (tra cui il maxiemendamento su cui è stata posta la fiducia) è quello approvato amaggio dal governo, e che deve essere confermato dal Parlamento. Prevede, tra le altre cose, l’abolizione dell’Ici, l’accordo con le banche per rendere fisse le rate dei mutui, la riduzione delle tasse sugli straordinari anche per i dipendenti pubblici e maggiori detrazioni per gli affitti. Dopo il voto alla camera dovrà essere approvato dal Senato.
Ici, escluse ville e castelli. Se l’abolizione dell’Ici verrà confermata nella forma stabilita dal governo, saranno solo in 72mila a pagarla ancora, tra ville, abitazioni signorili, castelli e palazzi artistici o storici. È quanto emerge da uno studio dell’Ancot, Associazione Nazionale Consulenti Tributari. Il taglio, infatti, non vale per le abitazioni classificate dal catasto come categoria A1, A8 e A9, ovvero quelle definite di pregio ed ‘elevata superficie’ oppure ville e castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici.
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Inserito nella categoria Agevolazioni fiscali da admin in data Wednesday 25 June 2008 alle 12:29 pm

Ristrutturare casa: sconti e detrazioni

Il Fisco ci permette di detrarre dalle tasse al momento della dichiarazione dei redditi una parte delle spese affrontate per ristrutturare, più precisamente:

- il 36% (più di un terzo) della somma, se i lavori sono stati pagati dall’ottobre 2006 al dicembre 2010, salvo ulteriori e non improbabili proroghe.
- la riduzione dell’Iva sulle fatture per le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dal 20 al 10%. 

La detrazione in realtà è iniziata nel 1998 ma da allora ha avuto un periodo nel quale è oscillata dal 36 al 41%. La detrazione del 41% è sempre stata accompagnata dall’Iva al 20%, mentre quello del 36% dall’Iva al 10%. Se si affrontano lavori che rientrano nelle categorie della manutenzione ordinaria e straordinaria è più vantaggiosa l’accoppiata 36%-10%. Se le opere sono più impegnative e riguardano il restauro, il risanamento conservativo e la ristrutturazione edilizia dell’immobile, è meglio l’accoppiata 41%-20% (perché in realtà si trasforma nell’accoppiata 41%-10%, dal momento che su queste categorie di recupero l’Iva è comunque al 10%). In tal caso è infatti garantito un 5% in più di sconto fiscale.

Inserito nella categoria Agevolazioni fiscali da elettra in data Wednesday 4 June 2008 alle 10:34 am

Novità finanziaria 2008 nel campo immobiliare

Importanti novità in tema immobiliare sono evidenziate nel nuovo testo della finanziaria 2008, in particolare sono degne di nota le seguenti detrazioni:

Viene introdotta un’ulteriore detrazione ICI per l’abitazione principale, pari all’1,33‰ della base imponibile e comunque non superiore ad € 200, oltre a quella già prevista dall’art. 8, D.Lgs. n. 504/92, pari ad € 103,29. Non è previsto alcun limite reddituale. Tale ulteriore detrazione:

- Può essere fruita fino a concorrenza dell’imposta dovuta;
- Deve essere eventualmente rapportata al periodo dell’anno nel quale l’immobile è stato adibito ad abitazione principale;
- Va ripartita proporzionalmente in caso di più soggetti passivi ICI.

L’ulteriore detrazione può essere applicata a tutte le abitazioni con esclusione di quelle di categoria A1, A8 e A9, rispettivamente, abitazioni di tipo signorile, abitazioni in ville e castelli o palazzi di eminente pregio artistico o storico.
Con effetto dal 2009 il Comune può deliberare un’aliquota inferiore al 4‰ per i soggetti passivi che installano impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico.
Il contribuente che a seguito di separazione legale, nnullamento o divorzio non risulti assegnatario della casa coniugale può fruire dell’aliquota agevolata e delle detrazioni per l’abitazione principale in proporzione alla quota posseduta, a condizione che non possieda a titolo di proprietà o altro diritto reale, un immobile destinato ad abitazione nello stesso Comune ove è situata la casa coniugale.

DETRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE (art. 1, commi 9 e 10)

A favore dei soggetti titolari di contratti di locazione ex Legge n. 431/98 relativi all’abitazione principale è prevista una detrazione complessivamente pari a:
- € 300 se il reddito complessivo è pari o inferiore ad € 15.493,71;
- € 150 se il reddito è superiore ad € 15.493,71 ma non ad € 30.987,41.

Tali detrazioni spettano con riferimento a tutte le tipologie di contratti di locazione contemplati dalla citata Legge n. 431/98 e non solo con riferimento ai c.d. ‘contratti convenzionali’.

Sono confermate le detrazioni previste dall’art. 16, TUIR:

- A favore dei soggetti titolari di contratti di locazione c.d. “convenzionali” (ex artt. 2, comma 3 e 4, commi 2 e 3, Legge n. 431/98), relativi all’abitazione principale ( € 495,80 ovvero €
247,90 in base al reddito del contribuente);
- A favore dei soggetti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro al di fuori della propria Regione ovvero in un Comune che dista almeno 100 km, prendendo in locazione un immobile da adibire ad abitazione principale (€ 991,60 ovvero € 495,80 in base al reddito del contribuente).
È inoltre prevista una detrazione in misura pari a € 991,60, per i giovani di età compresa trai 20 ed i 30 anni che stipulano un contratto di locazione ex Legge n. 431/98 riferito all’abitazione
principale (diversa da quella dei genitori), a condizione che il reddito complessivo del soggetto interessato sia non superiore a € 15.493,71. La detrazione in esame spetta per i primi 3 anni.
All’art. 16, TUIR è inoltre aggiunto il nuovo comma 1-quinquies in base al quale le detrazioni sopra esaminate (art. 16, commi da 01 a 1-ter) sono rapportate al periodo dell’anno durante il
quale l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale, ossia quella in cui il titolare del contratto di locazione o i suoi familiari vivono abitualmente. Le detrazioni sopra illustrate non sono tra loro cumulabili. Conseguentemente, il soggetto che rientra in più di uno dei casi contemplati, dovrà scegliere, a sua discrezione, la detrazione più favorevole.
Infine, qualora la detrazione spettante risulti superiore all’imposta dovuta, al netto delle detrazioni di cui agli artt. 12 e 13, TUIR, con modalità da definire con un apposito Decreto sarà
riconosciuto un ammontare pari alla parte di detrazione che non ha trovato capienza. Le predette disposizioni hanno effetto a decorrere dal 2007.

È prorogata, con riferimento alle spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, la detrazione IRPEF nella misura del 36% delle spese sostenute dall’1.1.2008 al 31.12.2010, fermo restando il limite massimo di spesa pari ad € 48.000 per immobile oggetto dell’intervento, la necessità di indicare separatamente in fattura il costo della manodopera ed i restanti requisiti previsti dalla normativa vigente in materia.
É riproposta la possibilità di usufruire della detrazione IRPEF del 36% anche da parte dei soggetti acquirenti o assegnatari di un’unità immobiliare facente parte di un edificio complessivamente sottoposto a restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione e da cooperative edilizie.
È inoltre prorogata, con riferimento alle spese fatturate dall’1.1.2008 e per gli anni 2008, 2009 e 2010, l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata nella misura del 10% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio sui fabbricati a prevalente destinazione abitativa.

SPESE DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICI (art. 1, commi da 20 a 24 e 286)

Nel confermare la possibilità di usufruire della detrazione del 55% per le spese sostenute entro il 31.12.2010 relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici o unità immobiliari esistenti, è specificato che per le modalità applicative va fatto riferimento al DM 19.2.2007.
Rispetto a quanto precedentemente disposto:
• Sono apportate modifiche alla tabella relativa ai requisiti di trasmittanza termica allegata alla Finanziaria 2007 con efficacia a decorrere dall’1.1.2007;
• È prevista l’emanazione (entro il 28.2.2008) di un apposito Decreto per la definizione dei valori limite di fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale e
dei valori di trasmittanza termica;
• È introdotta la possibilità di ripartire la detrazione spettante in un numero di quote annuali costanti da un minimo di 3 ad un massimo di 10;
• È previsto che, per poter beneficiare della detrazione in esame con riferimento alla sostituzione di finestre e infissi (comma 345, Legge n. 296/2006), nonché all’installazione di pannelli solari (comma 346, Legge n. 296/2006) non è necessario che il contribuente acquisisca la certificazione energetica dell’edificio ovvero l’attestato di qualificazione energetica predisposto ed asseverato da un professionista abilitato.

È inoltre previsto che la detrazione in esame è estesa ai seguenti interventi:

• Sostituzione intera o parziale di impianti di climatizzazione invernale non a condensazione per gli interventi eseguiti entro il 31.12.2009. Con apposito Decreto sono stabilite le modalità con cui è riconosciuto tale ultimo beneficio;
• Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia per gli interventi eseguiti entro il 31.12.2010.

Inserito nella categoria Agevolazioni fiscali da elettra in data Friday 4 January 2008 alle 6:57 pm

Credito d’imposta per l’acquisto della prima casa

È immancabile, nella manovra finanziaria, che il legislatore si occupi della fiscalità degli immobili e anche l’art. 7 del collegato alla Finanziaria per il 1999, approvato con L. 23 dicembre 1998 n. 448, introduce un’importante novità in materia di agevolazioni per l’acquisto della prima casa. Viene infatti confermata la politica premiale a favore degli acquirenti degli immobili nell’evidente intento di un concreto rilancio dell’edilizia dopo il consistente crollo dell’ultimo periodo. Va premesso che l’incentivo introdotto dal provvedimento di fine anno non si pone come alternativo alle agevolazioni previste per l’acquisto della prima casa.
Il rilievo più importante riguarda senz’altro la concessione di un credito d’imposta per chi acquisti una nuova casa dopo aver venduto un’altra casa acquistata in passato. Più precisamente, questo credito d’imposta spetta ai contribuenti che acquistino un’altra “prima casa” entro un anno, dall’alienazione di un altro immobile per il quale si fosse già gruito dell’aliquota agevolata (4%) prevista ai fini dell’imposta di registro o dell’imposta sul valore aggiunto. La nuova agevolazione spetta, pertanto, a tutti coloro che procedono all’acquisto della “prima casa”, abitazione non di lusso ai sensi del decreto del Ministro dei Lavori Pubblici, 2.08.1969, alle seguenti condizioni.

  1. L’acquisto deve essere effettuato entro un anno dall’alienazione della precedente abitazione.
  2. Si tratti di trasferimento a titolo oneroso del diritto di proprietà oppure di atti traslativi o costitutivi della nuda
    proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione.
  3. La precedente abitazione deve essere stata acquistata con le cosidette agevolazioni (Iva o imposta di registro
    ridotte al 4%, imposta ipotecaria e catastale in misura fissa), e requisiti (l’immobile deve essere ubicato nel luogo
    di residenza) legati alla definizione di “prima casa”.

La norma in oggetto, non contenendo alcuna previsione di retroattività, è riservata a chi ricompra esclusivamente dopo il 1° gennaio 1999, anche se ha venduto nel corso del 1998. Per quanto concerne la portata del credito d’imposta, il comma 1 dell’art. 7 del collegato alla Finanziaria lo ammette fino a “concorrenza dell’imposta di registro o dell’imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato”; lo specifico riferimento ai richiamati tributi esclude il concorso delle altre imposte assolte dall’acquirente quali le ipotecarie e catastali.
La portata del beneficio è strettamente correlata all’imposta precedente assolta, il che è del tutto logico e razionale per evitare possibili forme elusive. Conseguentemente, ove l’imposta di registro (o l’Iva) pagata sull’ultimo acquisto sia inferiore a quella versata sul precedente, la differenza sarà perduta; viceversa, qualora detta imposta sia superiore, opera comunque un limite quantitativo costituito dall’entità del prelievo fiscale a titolo di imposta di registro o Iva subito sul primo acquisto.
Ma dove si “spende” questo credito d’imposta? Il credito d’imposta, che in ogni caso non da’ luogo a rimborsi, può
essere:

  1. Portato in diminuzione dell’imposta di registro dovuta sull’atto di acquisto agevolato che lo determina.
  2. Portato in diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni, dovute sugli
    atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito.
  3. Portato in diminuzione dall’imposta sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da
    presentare successivamente alla data del nuovo acquisto.
  4. Utilizzato in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241.
Inserito nella categoria Acquisto prima casa, Agevolazioni fiscali da admin in data Friday 14 September 2007 alle 2:07 pm

Detrazione 36% e aliquota IVA 10%

Secondo la legge finanziaria del 2007 sono stati proposti anche per l’anno in corso le agevolazioni tributarie relative al recupero del patrimonio edilizio (ovvero la detrazione pari al 36% della spesa sostenuta e un aliquota IVA ridotta al 10%), per particolari lavori di manutenzione straordinaria, opere di restauro conservativo per singoli appartamenti e per immobili condominiali. La condizione necessaria è chiaramente che che il costo sia regolarmente evidenziato nella relativa fattura di acquisto.

Anche i costi sostenuti per l’acquisto, restauro e montaggio di caminetti, termocamini, stufe e ristrutturazione della canna fumaria godono del beneficio fiscale previsto dalla finanziaria 2007, ammesso che siano realizzati negli ambienti sopra elencati.

Cosa si può detrarre con l’agevolazione del 36%

I lavori di ristrutturazione o nuova costruzione che rientrano nella detrazione del 36% delle spese (ex 41%) sono essenzialmente quelli individuati dal dpr del 6 giugno 2001 n° 380 (del testo unico edilizia) e elencati precedentemente dall’ art. 31 nelle lettere a, b, c, d della legge 5 agosto 1978 n° 457.

Rientrano nell’ agevolazione del 36% le seguenti categorie di lavori:

- Lavori di manutenzione straordinaria;
- Lavori di manutenzione ordinaria;
- Lavori di restauro e risanamento conservativo
- Lavori di ristrutturazione edilizia

Lavori di manutenzione straordinaria
Per manutenzione straordinaria si intendono tutti quei tipi di interventi a carattere innovativo, sia di natura edilizia che impiantistica che hanno l’obiettivo di mantenere in efficienza l’edificio. Nei lavoratori di manutenzione straordinaria non sono inclusi quelli relativi all’ampliamento dell’edificio stesso, sia per quanto riguarda la superficie coperta che per quanto riguarda il volume.

Lavori di manutenzione ordinaria
I lavori di manutenzione ordinaria sono considerati quei piccoli interventi urgenti di riparazione, adeguamento funzionale e/o rifacimento che possono riguardare sia l’edificio che l’impiantistica (per esempio la tinteggiatura dei locali e degli infissi, modifiche all’impianto elettrico, riparazione impianti, riparazione caldaia, sostituzione di coppi, abbattimento di una tramezza, ecc.).

Lavori di restauro e risanamento conservativo
Questo tipo di lavori sono un insieme di interventi mirati a ripristinare e consolidare dopo eventuali guasti gli elementi che costituiscon l’edificio. La norma prevede due gruppi di interventi simili ma diversi per quanto riguarda le caratteristiche degli edifici sui quali tali interventi sono realizzati. Gli interventi di restauro equivalgono alla restituzione di un organismo edilizio di un certo valore architettonico, storico-artistico. Il risanamento conservativo è un complesso di interventi mirati ad adeguare ad una migliore esigenza d’uso attuale un edificio esistente sotto l’aspetto tipologico, formale, strutturale e funzionale.

Lavori di ristrutturazione edilizia
In ultimo per quanto riguarda la ristrutturazione edilizia, la stessa è caratterizzata da due aspetti fondamentali; il primo è determinato dalla sistematicità delle opere edilizie ed il secondo riguarda la finalità della trasformazione che può modificare completamente l’edificio esistente.

A seconda della trasformazione effettuata sull’edificio, sarà necessario richiedere la concessione edilizia ed il pagamento degli oneri concessori. Attraverso la ristrutturazione edilizia sarà possibile incrementare la superficie dell’edificio ma non il suo volume.

Possono essere detratte tutte quelle spese, comprensive di IVA, effettivamente sostenute e documentate per appalti, acquisto di beni finiti, materie prime e semilavorati relative agli interventi di recupero effettuati sugli immobili residenziali.

Inserito nella categoria Agevolazioni fiscali, Risparmio energetico, Ristrutturazioni da admin in data Thursday 30 August 2007 alle 12:18 pm

Agevolazioni acquisto prima casa

Acquisto della prima casa

Esistono delle agevolazioni fiscale per chi desidera acquistare un’abitazione con la funzione di prima casa, ovvero quell’abitazione principale in cui si deve necessariamente trasferire la residenza non oltre i 18 mesi dall’atto di compravendita. L’agevolazione consiste nella riduzione dell’imposta di registro sulle rendita catastale per le compravendite tra privati (aliquota ridotta del 3% anziché del 7%) e l’I.V.A ridotta al 4%, anziché al 10%, oltre alle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura di € 168,00 ciascuna in caso di acquisto da ditta costruttrice entro 4 anni dall’ultimazione dei lavori.
L’agevolazione prima casa deve essere riconosciuta al momento in cui viene registrato l’atto ed è valida anche in caso di acquisto della nuda proprietà, uso, usufrutto e diritto di abitazione.

Inserito nella categoria Acquisto prima casa, Agevolazioni fiscali da admin in data Monday 30 July 2007 alle 11:15 am

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