Ristrutturare la facciata del condominio

FacciataQuando si parla di edificio condominiale, assume rilievo il suo aspetto esteriore, quello che va sotto il nome di estetica dell’edificio. Come sottolinea la Cassazione, si tratta di un bene al quale sono interessati tutti i condomini, ed è suscettibile di valutazione economica, in quanto concorre a determinare il valore sia della proprietà individuale sia di quella collettiva delle parti comuni (sentenza 6640/87).

Limitazioni all’uso e a interventi su parti comuni e proprietà individuali che potrebbero incidere sull’estetica dell’edificio sono contenute nel Codice civile. Precisamente si parla: di decoro architettonico come limite alle innovazioni (articolo 1120); di aspetto architettonico come limite alla sopraelevazione (articolo 1127); di decoro dell’edificio come limite per la tutela dell’edificio stesso (articolo 1138). Nei primi due casi, il riferimento riguarda elementi attinenti a simmetria, estetica e architettura generale dell’edificio. Il terzo ha invece attinenza con l’abitazione nell’edificio. Quanto al primo limite, l’articolo 1120 vieta le innovazioni lesive del decoro architettonico.

Nonostante le difficoltà di delimitare tale concetto, è giurisprudenza consolidata che, per decoro architettonico, s’intende l’estetica data dall’insieme delle linee e delle strutture ornamentali che costituiscono la nota dominante e che imprimono alle varie parti dell’edificio una sua determinata, armonica fisionomia senza che occorra che si tratti di edificio di particolare pregio artistico (Cassazione 3436/97).

Con riferimento a quest’ultimo caso, la Cassazione ha precisato che il decoro architettonico sussiste in ogni edificio, essendo riscontrabile sia in un edificio privo di particolari pregi artistici sia in un edificio ricco di siffatti pregi (Cassazione 8861/87), avendo riguardo alla particolare fisionomia di ogni singola costruzione, senza alcun riferimento all’ambiente nel quale si trova (Cassazione 6397/79).

Attenzione merita l’individuazione dei criteri per valutare la lesione del decoro architettonico, premettendo che quest’ultimo viene tutelato non solo sotto il profilo puramente estetico, quanto e soprattutto sotto il profilo economico. La tutela del decoro è stata apprestata dal legislatore in considerazione della diminuzione del valore che la sua alterazione arreca all’intero edificio e quindi alle singole unità che lo compongono.
Ai sensi dell’articolo 1120 sono quindi vietate non tutte le innovazioni che modificano l’aspetto dell’edificio, ma solo quelle che determinano mutamenti sufficienti da cui deriva un deterioramento estetico e dell’aspetto decorativo del fabbricato, tale da comportare un deprezzamento dell’edificio nel suo insieme e nelle singole unità (Cassazione, 3436/97).
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Inserito nella categoria Condomini da admin in data Tuesday 29 June 2010 alle 12:49 am

L’amministratore di condominio e lo sviluppo edilizio

Sviluppo edilizioPer una più esaustiva e chiara disamina delle problematiche relative alla vita condominiale, occorre evidenziare l’opera e la figura del soggetto che viene nominato dall’assemblea condominiale per gestire quotidianamente la vita del condominio. Il soggetto in parola è chiamato amministratore condominiale. L’amministratore di condominio non ha ancora oggi una sua compiuta regolamentazione pubblicistica in quanto, specialmente in Italia, in genere vengono chiamati a rappresentare il condominio soggetti che o sono condomini dello stesso (che, a rotazione, si incaricano di gestire la cosa comune), o sono soggetti esterni che, previo compenso, si propongono per eseguire il compito di amministrare il bene condominiale.

Lo sviluppo edilizio e la costruzione di edifici, di notevoli dimensioni, sia in altezza che in larghezza (supercondominio o intercondominio) hanno fatto avvertire l’esigenza di una più razionale organizzazione dell’ufficio dell’amministratore del condominio, onde precisare e delimitare le sue responsabilità, e consentire una sana gestione dei beni a lui affidati.
L’articolo 1130 del codice civile contiene un elenco delle attribuzioni dell’amministratore di cui viene investito automaticamente, sin dal momento della nomina (in virtù del mandato ex lege), senza bisogno di espresso conferimento da parte dell’assemblea dei condomini.

Il regolamento di condominio e i condomini in assemblea possono ampliare o diminuire le sue funzioni ma mai potrà essere svuotato e privato di ogni sua funzione ‘perché ciò equivarrebbe alla revoca del medesimo’ (Cassazione 2155/66). Nei limiti di tali attribuzioni è compreso anche il potere di rappresentare i condomini e di agire in giudizio sia contro i condomini sia contro i terzi (articolo 1131 del codice civile).
Tale elenco non include l’obbligo di convocare annualmente l’assemblea ordinaria e quella straordinaria quando lo ritiene necessario o quando gli perviene la richiesta da almeno due condomini che rappresentino 1/6 del valore dell’edificio (articolo 66, disposizioni attuative, codice civile) né l’obbligo di presenza dell’amministratore in assemblea che per la Suprema Corte ’sebbene, tra i compiti dell’amministratore enumerati dal codice civile non sia espressamente prevista la sua partecipazione all’assemblea, ordinaria e straordinaria, in ragione dei rapporti che intercorrono tra l’amministratore e l’assemblea, la sua presenza alle riunioni del collegio deve ritenersi compresa tra i suoi compiti istituzionali di amministrazione’ (Cassazione 3596/2003).
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Inserito nella categoria Condomini da admin in data Wednesday 18 November 2009 alle 12:57 pm

Delibere annullabili e delibere nulle

Delibere di CondominioLa distinzione tra delibere nulle o annullabili assume una notevole rilevanza pratica poiché l’impugnazione delle delibere annullabili deve essere proposta necessariamente, a pena di decadenza, entro il termine di 30 giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i condomini presenti in assemblea, ovvero dalla data di comunicazione della delibera medesima per gli assenti.
Trattasi di un termine inderogabile ed il suo decorso non può essere interrotto, poiché trattasi di termine di decadenza e non di prescrizione. Le delibere nulle possono invece essere impugnate in qualsiasi tempo, anche peraltro dal condominio che, con il suo voto, ha contribuito ad approvarle.

I vizi che determinano l’annullabilità devono perciò essere fatti valere tempestivamente dal condominio che vi abbia interesse, non oltre i trenta giorni previsti dalla legge. Decorso tale termine la delibera, pur irregolarmente assunta (e quindi potenzialmente annullabile), diventa anche di fatto esecutiva per tutti i condomini. In pendenza del termine per eventuali impugnazioni, l’amministratore diligente e responsabile attenderà il suo decorso prima di procedere all’attuazione specialmente di quelle deliberazioni assunte con una maggioranza minima oppure in presenza di pochi condomini.

L’impugnazione si propone con atto giudiziario da notificarsi al condominio in persona del suo amministratore pro-tempore. Il condominio, infatti, non essendo una persona giuridica e costituendo, invece, un ente di gestione, non ha una sede in senso tecnico per cui, ove non abbia designato nell’abito dell’edificio un luogo espressamente destinato e di fatto utilizzato per l’organizzazione e lo svolgimento della gestione condominiale, ha il domicilio coincidente con quello privato dell’amministratore che lo rappresenta (Cassazione, sentenza n. 16141).

Nonostante l’espressione ‘ricorso’ usata dal legislatore per proporre l’impugnazione, esigenze di sollecita soluzione delle questioni che possono intralciare o paralizzare la gestione condominiale, impongono l’uso dell’atto di citazione. Il giudizio che si instaura a seguito della proposizione dell’impugnativa è una vera e propria controversia giudiziaria, per mezzo della quale si va a stabilire la conformità della delibera alla legge o al regolamento di condominio.
Per quanto innanzi detto, e per chiedere la riforma di un’assemblea, non è sufficiente l’invio con raccomandata, nel rispetto dei termini, di una mera comunicazione all’amministratore di censura della stessa. Occorre invece instaurare un giudizio che troverà la sua naturale conclusione con la pronuncia di una sentenza da parte del giudice incaricato di deliberare.

Il termine per impugnare le delibere rimane di diritto sospeso dal 1° agosto al 15 settembre di ogni anno, in concomitanza della sospensione dei termini processuali del periodo feriale. Gli effetti del giudizio di impugnazione. La proposizione dell’impugnazione non sospende l’efficacia della delibera impugnata, tuttavia può essere chiesta la sua sospensione e sarà il giudice a stabilire di concederla, nel caso in cui si ravvisi che nella pendenza del giudizio, la delibera che si censura possa arrecare al condomino un danno irreparabile.
Non è tale il danno patrimonialmente risarcibile, come ad esempio quello derivante al condomino dall’errata applicazione di un criterio di riparto delle spese oppure dal mancato accredito di un versamento invece eseguito. Il giudice, in ogni caso, non è chiamato a sostituire la sua decisione a quella nulla o illegittima dell’assemblea, dovendo egli limitarsi a dichiarare l’illegittimità o la nullità della delibera assunta dall’assemblea stessa (Cassazione 20 aprile 2001 n. 5889).
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Inserito nella categoria Condomini da admin in data Wednesday 11 November 2009 alle 1:38 pm

Le delibere dell’assemblea di comdominio

Continuando nella illustrazione delle problematiche relative alla convocazione e alla validità delle delibere condominiali, bisogna tener conto che le decisioni prese dall’assemblea, in quanto organo deliberativo del condominio, sono legate alla interpretazione del cosiddetto ‘principio di maggioranza’. Per quanto innanzi detto, le delibere approvate nel rispetto delle norme di legge e dell’eventuale regolamento di condominio, sono obbligatorie per tutti i condomini anche se assenti o dissenzienti.

Naturalmente, le decisioni assembleari non sono definitive, in quanto il legislatore ha previsto la possibilità, per ogni condomino, di ricorrere all’autorità giudiziaria contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento. E ciò può avvenire sia se il condominio abbia espresso il proprio dissenso in seno all’assemblea condominiale, sia se non vi abbia partecipato affatto; in tal modo coloro i quali non hanno votatoin favore della delibera assembleare, sono legittimati ad impugnarla.

L’opposizione deve essere proposta dinanzi al Tribunale del luogo in cui ha sede l’immobile, e attenersi essenzialmente a motivi di nullità, annullabilità o inesistenza del deliberato. Nel nostro codice non vi è una elencazione specifica e dettagliata delle delibere nulle e annullabili, ma in generale si può affermare che la principale distinzione è basata sulla materia trattata nell’atto deliberativo, a seconda cioè che questa abbia o meno ad oggetto un argomento sul quale l’assemblea ha potere di deliberare (cosiddetto vizio di eccesso di potere).

A fronte di una generica indicazione contenuta nel codice civile, la giurisprudenza ha provveduto a fornire una rigorosa definizione delle une e delle altre. Sono da ritenersi nulle le delibere prive degli elementi essenziali (come indicazione del nominativo dei presenti in assemblea e dei rispettivi millesimi, dei votanti), quelle con oggetto impossibile o illecito (contrario all’ordine pubblico, alla morale o al buon costume) oppure quelle con oggetto che non rientra nella competenza dell’assemblea.
Sono inoltre nulle le delibere che incidono sui diritti individuali dei condomini sulle cose o sui servizi comuni, nonché, più in generale, quelle invalide in relazione all’oggetto, vale a dire quelle che violano norme imperative alle quali l’assemblea non può derogare oppure ledono i diritti attribuiti ai singoli partecipanti al condominio dalla legge o dai loro atti di acquisto.
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Inserito nella categoria Condomini da admin in data Wednesday 4 November 2009 alle 11:59 am

L’assemblea di condominio

Riunione di condominioIl nostro codice civile, nel titolo settimo, dall’art. 1100 all’art. 1139, detta le norme sulla comunione e sul condominio. Poiché la vita condominiale trova il suo fulcro nelle assemblee, che periodicamente l’amministratore deve indire, è dall’esame di questo organo che è necessario partire per inquadrare più compiutamente le altre problematiche relative alle parti comuni delle proprietà.

Infatti, l’assemblea del condominio è considerata l’organo di autogoverno dei condomini ed è stata prevista per disciplinare l’uso dei servizi e delle cose comuni. Il suo funzionamento si basa sul sistema della doppia maggioranza in quanto, per la validità sia della costituzione che delle singole deliberazioni, occorre il contemporaneo raggiungimento sia di una certa quota dei millesimi, e sia quella dei singoli condomini partecipanti al condominio. Infine, per alcune delibere, occorre che in assemblea i condomini siano presenti personalmente o a mezzo del proprio delegato.

I poteri dell’assemblea sono regolati dall’art. 1135 del codice civile, che espressamente attribuisce il compito di provvedere alla conferma dell’amministratore e all’eventuale sua retribuzione, all’approvazione del preventivo delle spese annuali correnti e alla relativa ripartizione tra i condomini, all’approvazione del rendiconto consuntivo della gestione, nonché alle opere di manutenzione straordinaria costituendo, se occorre, un fondo speciale.

I poteri dell’assemblea di condominio non possono, in ogni caso, invadere la sfera di proprietà esclusiva dei singoli condomini. L’assemblea viene normalmente convocata dall’amministratore che invia, almeno cinque giorni prima, apposito avviso con raccomandata a tutti i condomini. In detto avviso devono essere indicati gli argomenti da discutere, previa apposita elencazione degli stessi.
Questi ultimi, a pena di annullabilità della relativa delibera, devono essere elencati specificamente, sia pure in modo non analitico e minuzioso (Cassazione, sentenza n. 14560/2004). L’assemblea non può deliberare su argomenti che non siano iscritti all’ordine del giorno, a meno che non vi sia la presenza totale dei condomini rappresentanti il totale valore dell’edificio.
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Inserito nella categoria Condomini da admin in data Thursday 22 October 2009 alle 3:30 pm

Tabelle Millesimali, il problema della revisione

Tabelle MillesimaliUn condomino subentrante in un appartamento acquistato ricorre contro una delibera condominiale relativa alla ripartizione delle spese. Una interessante sentenza della Corte di Cassazione.
Com’è noto, anche nel caso in cui la revisione sia indispensabile, la modifica dei millesimi deve essere approvata in assemblea o fuori assemblea all’unanimità da tutti i condomini, trattandosi di un atto contrattuale. Se l’accordo di tutti non si raggiunge, occorre rivolgersi al giudice, che nominerà un perito per stabilire una nuova tabella. La sentenza del giudice può essere impugnata in appello.
Nella sentenza n. 21683, la Cassazione affronta e risolve una questione processuale, che però può essere spunto per ulteriori e più approfondite considerazioni. Un condomino acquirente ricorre contro una delibera condominiale che dà mandato all’amministratore di applicare la sentenza del Tribunale di revisione delle tabelle millesimali. Il condomino lamenta che la sentenza non era stata resa nel contraddittorio di tutti i condomini e, in particolare, dei suoi danti causa (cioè gli acquirenti). Propone perciò opposizione ai sensi dell’articolo 404 del codice civile, secondo cui anche una persona terza (nel caso in questione gli acquirenti, che non erano ancora condomini) può fare opposizione contro la sentenza passata in giudicato pronunciata tra altre persone quando pregiudica i suoi diritti.

La Cassazione, in questa sentenza, si limita ad asserire che l’opposizione del terzo è proponibile solo con la presenza in giudizio di tutti i condomini, trattandosi di revisione di tabelle millesimali, che è decisa all’unanimità in condominio (mentre in questo caso era stata fatta solo contro il condominio). Tuttavia, nei fatti, richiama anche la sentenza di appello, in cui si affermava che l’opposizione di un terzo non aveva un senso, dal momento che nel giudizio di revisione della tabella era presente il venditore dell’appartamento, che era in sostanza il ‘dante causa’ dell’acquirente.

Ci si può chiedere, però, se la sentenza della Cassazione sarebbe stata identica, se i ricorrenti fossero stati un po’ più abili e avessero invece impugnato la mancata trascrizione della sentenza stessa. Vediamo di intenderci. L’acquirente di un appartamento accetta in genere nel rogito il regolamento condominiale e le allegate tabelle millesimali. Può però pretendere di conoscere quali siano queste tabelle: se, infatti, accetta delle tabelle vecchie, che in realtà sono state modificate, potrebbe giustamente ribellarsi.
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Inserito nella categoria Condomini da admin in data Saturday 23 May 2009 alle 1:01 pm

Affitti e condominio

Un condominioL’associazione nazionale dei proprietari di casa affronta le problematiche d’interesse generale proposte dai suoi aderenti.
Prelazione dell’inquilino. Il proprietario di un negozio intende vendere l’immobile affittato a una gioielleria. Si domanda se l’offerta in prelazione all’inquilino possa avvenire anche mediante lettera raccomandata.
La risposta è affermativa. La Cassazione ha precisato che ‘in tema di prelazione urbana, la comunicazione al conduttore dell’intenzione del locatore di alienare l’immobile locato, prescritta dall’art. 38 della legge sull’equo canone, può essere portata
a conoscenza del conduttore con mezzi equipollenti alla notifica per mezzo di ufficiale giudiziario indicato dalla legge, quale è la lettera raccomandata recapitata al destinatario da parte del messo postale, secondo la normativa postale’ (sent. n. 12689 del 27 novembre 1991).
Ciò detto, consigliamo al lettore di ricorrere comunque alla notifica mediante ufficiale giudiziario, il quale, nel consegnare l’atto al destinatario, attesta anche la sua conformità all’originale rendendo così impossibile qualunque contestazione sul contenuto (contestazione teoricamente possibile, invece, nel caso di invio dell’offerta in prelazione con lettera raccomandata).

Infiltrazioni dal lastrico solare. In una palazzina il lastrico solare di proprietà esclusiva di un condomino sporge a guisa di balcone fino a coprire il balcone sottostante. Essendosi però verificate delle infiltrazioni d’acqua al piano inferiore provenienti dalla parte del lastrico aggettante, si chiede come debbano essere ripartite le relative spese di riparazione.
Ai sensi dell’art. 1126 c.c., le riparazioni al lastrico solare che sia in uso esclusivo al condomino del piano attico vanno ripartite per un terzo a carico dello stesso proprietario dell’attico e per due terzi tra tutti i condòmini proprietari degli appartamenti sottostanti. Tale principio è applicabile anche nel caso di specie, in considerazione del fatto che il frazionamento della copertura di un edificio in diverse porzioni e la distribuzione dell’onere della manutenzione tra i condòmini in relazione alla maggiore o minore utilità dei lavori di riparazione (e quindi al diverso – apparente – interesse alla loro esecuzione), è operazione artificiosa e assai opinabile.

Mediatori: nuovi obblighi di legge. Un mediatore professionale debitamente iscritto alla Camera di Commercio domanda se i nuovi obblighi imposti dall’ultima legge finanziaria agli agenti immobiliari in tema di registrazione riguardino anche i contratti di locazione.
La risposta è affermativa. Ne deriva che se un mediatore, svolgendo la propria attività diretta alla promozione di affari porta a conclusione la stipulazione di una locazione, dovrà anche assicurarsi che le parti provvedano alla registrazione del relativo contratto ovvero provvedervi egli stesso, dal momento che la responsabilità per il pagamento della imposta ricade in solido anche su di lui.
Naturalmente, in tale ultimo caso, il mediatore avrà diritto di richiedere al locatore e al conduttore (a loro volta debitori in solido) il rimborso di quanto versato.

Interessi legali. Un proprietario di un immobile affittato a uso commerciale chiede di conoscere l’aliquota degli interessi legali per gli anni 2006 e 2007.
Gli interessi legali, che ai sensi dell’art. 1284 c.c. possono essere determinati ogni anno con provvedimento del Ministro del Tesoro (oggi, Ministro dell’Economia e delle Finanze) da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale non oltre il 15 dicembre di ogni anno, sono invariati dal 1° gennaio 2004 e sono attualmente pari al 2,50 per cento.

Fonte: Attico Informa Novembre/Dicembre 2007

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Inserito nella categoria Condomini da admin in data Monday 24 November 2008 alle 7:03 pm

Come tutelarsi dal condomino moroso

Cosa fare se il condomino non pagaI condomini creditori hanno a disposizione alcuni strumenti di rivalsa. Tra gli altri, appare particolarmente efficace l’articolo 63 delle disposizioni di attuazione del codice civile.
Quando la mora è di almeno sei mesi, e il regolamento condominiale lo prevede, l’amministratore può sospendere al condomino moroso ‘l’utilizzazione dei servizi comuni che sono suscettibili di godimento separato’. Nei palazzi, tali servizi sono, normalmente, il riscaldamento centralizzato, l’acqua e l’ascensore. Escludendo quest’ultimo (a meno che ciascuno dei condomini abbia una chiave per utilizzarlo), bisognerebbe che gli impianti fossero costruiti e tarati in modo tale da permettere il distacco forzoso: il che è raro. Si tratta, in buona sostanza, di una norma scarsamente utilizzata e di difficile applicazione.
Ma è possibile per l’amministratore costituire un fondo cassa, finanziato da tutti, per il pagamento delle quote dei morosi o comunque dei ritardatari?
La risposta è: dipende.
Occorre innanzitutto che il fondo sia approvato dall’assemblea condominiale. Inoltre, nella delibera va espressamente previsto che il fondo abbia vita provvisoria e che sia ’salvo conguaglio’, questo vuol dire, salvo possibile rimborso delle somme anticipate. Altrimenti la decisione assembleare è nulla. Acquisto dell’appartamento dell’inquilino moroso L’articolo 63 delle disposizioni di attuazione del codice civile stabilisce che chi compra un appartamento da un moroso è obbligato, insieme a lui e in ’solido’, cioè per l’intera cifra, al versamento dei debiti condominiali per l’anno in corso e per quello precedente, perfino se non era a conoscenza del debito.
Non s’intende l’anno solare, bensì quello di ‘bilancio’ condominiale, che va in genere da luglio a giugno dell’anno successivo. Naturalmente l’acquirente potrà in seguito rifarsi contro il venditore, chiedendogli indietro quanto anticipato. In effetti, è spesso più comodo, per il condominio, prendersela con il nuovo acquirente, che è a portata di mano e ha un immobile ipotecabile o vendibile all’asta, piuttosto che con il venditore, difficilmente rintracciabile.
Quindi è bene che, prima di acquistare, ci si informi dei debiti di chi vende, facendosi rilasciare un permesso per chiedere informazioni a questo proposito all’amministratore (che altrimenti potrebbe rifiutarsi, appellandosi alle norme sulla privacy).

Proprietari falliti. Chi fallisce ha comunque diritto ad avere la casa di abitazione per sé e per la sua famiglia, almeno fintanto che essa non venga messa all’asta dal curatore del fallimento. Non gli può essere sottratto neanche lo stipendio o la pensione. Ciò è possibile entro i limiti di quanto occorre per il mantenimento suo e della famiglia.
È quindi piuttosto difficile per il condominio ottenere soldi, quando succede che il singolo condomino fallisce. Anche perché vi sono certi creditori (per esempio il Fisco) che hanno il diritto di farsi pagare per primi. A patto che il fallito abbia altre disponibilità economiche, oltre quelle necessarie alla sussistenza, il condominio può tentare di rifarsi su di lui. Se invece non le ha, il condominio potrà provare a chiedere il denaro al curatore del fallimento.
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Inserito nella categoria Condomini da admin in data Wednesday 15 October 2008 alle 11:09 pm

Affitti e condominio, domande e risposte

L’associazione nazionale dei proprietari di casa affronta le problematiche di interesse generale proposte dai suoi aderenti.
Si domanda se l’amministratore sia tenuto a redigere la contabilità del condominio distinguendo tra le spese di competenza del conduttore e quelle di competenza del locatore.
La risposta è negativa. È vero che, ai sensi della normativa vigente, i conduttori possono partecipare con diritto di voto alle assemblee aventi a oggetto le spese e le modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d’aria, ma ciò non comporta, comunque, che l’amministratore debba provvedere alla loro convocazione o che debba redigere la contabilità distinguendo tra spese di competenza del conduttore e quelle di competenza del locatore, né tanto meno che debba provvedere a inviare al conduttore rendiconti e riparti.
Si tratta, infatti, di questioni interne al rapporto di locazione alle quali l’amministratore è del tutto estraneo, dovendo egli intrattenere rapporti diretti esclusivamente con il condomino-locatore (in questo senso Cass. sent. n. 4802 del 22.4.1992).

  • FORFETIZZAZIONE DEGLI ONERI CONDOMINIALI. In un contratto di locazione di un immobile a uso commerciale le parti hanno stabilito che le spese condominiali siano a carico del conduttore secondo un importo determinato forfetariamente. Si domanda se una pattuizione del genere possa essere considerata legittima.
    La risposta è negativa. La pattuizione di cui trattasi, infatti, è stata ritenuta nulla perché contraria all’art. 79, l. 392/’78 (in tal senso Cass. sent. n. 3431 dell’8.3.’02).
  • POTATURA DEGLI ALBERI. Un amministratore di condominio ha ripartito la spesa necessaria per la potatura di alcuni alberi esistenti in un giardino di proprietà esclusiva di un singolo condomino. Si domanda se ciò sia corretto.
    La risposta è affermativa, purché si tratti di piante funzionali al decoro dell’intero edificio e la potatura avvenga per soddisfare le esigenze di cura del decoro stesso (in questo senso Cass. n. 3666 del 18.4.1994).
  • SÌ ALL’INDENNITÀ DI AVVIAMENTO PER L’ESTETISTA. Si domanda se a un conduttore che eserciti nei locali a lui affittati l’attività di estetista, sia dovuta l’indennità di avviamento commerciale di cui all’art. 34 della legge 392/’78.
    La risposta è positiva, sempre che, ovviamente, l’attività esercitata nell’immobile locato comporti contatto diretto con il pubblico degli utenti e dei consumatori. Sul punto, infatti, la Cassazione ha avuto modo di precisare che, ai fini della descritta indennità, l’attività di estetista come disciplinata dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1, non ha carattere professionale, ‘ma ha natura di attività imprenditoriale artigiana, senza che in contrario assuma rilievo il riferimento alla professione contenuto nella citata legge n. 1 del 1990, il quale per un verso ha riguardo alla necessaria preparazione teorico-pratica di chi eserciti tale attività e per l’altro denota il carattere non occasionale ma stabile e duraturo della stessa’ (sent. 2421 del 19.3.1997).

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Inserito nella categoria Condomini da admin in data Monday 29 September 2008 alle 4:27 pm

Condominio: il diritto all’informazione dei condomini

Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha “consacrato” il diritto all’informazione dei condomini.
Con la pronuncia del 28 febbraio 2008, n. 12650/08, i giudici della Suprema Corte hanno stabilito,  che il partecipante al condominio ha il diritto di chiedere e, conseguentemente, di ottenere dall’amministratore, con un certo anticipo, tutta la documentazione che riguarda gli argomenti posti all’ordine del giorno in assemblea.
Ma non solo, un eventuale rifiuto da parte dell’amministratore a fornire la suddetta documentazione determina l’annullabilità delle delibere successivamente approvate sul punto. Il caso che ha consentito di giungere alla predetta conclusione è il seguente:
Un condomino aveva impugnato le deliberazioni assunte in sede assembleare, in quanto deduceva che l’amministratore aveva violato il suo diritto di informazione, prima di approvare il rendiconto, poiché non gli aveva consentito di prendere visione, in tempi e modi debiti, della documentazione relativa.
Lamentava il condomino, infatti, che gli era stata fornita una documentazione frammentaria e
che, in ogni caso, l’amministratore gli aveva impedito di estrarne copia.
Il Tribunale, investito dalla suddetta questione, rigettava la domanda del condomino, accogliendo la tesi del condominio che, nel costituirsi in giudizio, aveva affermato che l’amministratore aveva consentito all’attore di prendere visione di tutta la documentazione condominiale, ricevendolo nel proprio studio pochi giorni prima che si riunisse l’assemblea, e contestando, in ogni caso, la pretesa del condomino di estrarre copia integrale di tutta la documentazione condominiale.
La Corte d’Appello, nel confermare la sentenza di primo grado, rigettava la domanda dell’attore, sulla considerazione che nessuna norma del codice civile prevede che il comportamento dell’amministratore possa rendere invalida una delibera condominiale; pertanto, il condomino che invoca l’invalidità delle deliberazioni assunte dall’assemblea a causa di “violazione del diritto di informazione del condomino votante”, può solo avvalersi dei rimedi previsti dall’art. 1133 cod. civ. e, cioè, ricorrere all’assemblea avverso i provvedimenti adottati dall’amministratore, senza, che ciò, peraltro, pregiudichi il suo diritto di impugnazione delle deliberazioni assembleari.
Ebbene, con la sentenza del febbraio scorso, i giudici della Corte di Cassazione, confermando un indirizzo giurisprudenziale già espressosi in tal senso, hanno affermato che, qualora al condomino che ne faccia richiesta, venga negato il diritto di esaminare i documenti condominiali, le corrispondenti deliberazioni assunte dall’assemblea diventano annullabili, in quanto il rifiuto opposto dall’amministratore incide sul procedimento di formazione delle maggioranze in assemblea.
E così, in particolare, nell’ipotesi in cui si verta in tema di approvazione del bilancio da parte dell’assemblea, i giudici della Suprema Corte concludono osservando che, se è vero che l’amministratore non ha l’obbligo di depositare la documentazione giustificativa, in ogni caso, egli è tenuto a consentire ad ogni condomino che ne faccia richiesta di prendere visione e di estrarre copia, a sue spese, della documentazione contabile.

fonte: FIAIP news

Inserito nella categoria Condomini da elettra in data Monday 7 July 2008 alle 10:10 am

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