Ristrutturare la facciata del condominio
Quando si parla di edificio condominiale, assume rilievo il suo aspetto esteriore, quello che va sotto il nome di estetica dell’edificio. Come sottolinea la Cassazione, si tratta di un bene al quale sono interessati tutti i condomini, ed è suscettibile di valutazione economica, in quanto concorre a determinare il valore sia della proprietà individuale sia di quella collettiva delle parti comuni (sentenza 6640/87).
Limitazioni all’uso e a interventi su parti comuni e proprietà individuali che potrebbero incidere sull’estetica dell’edificio sono contenute nel Codice civile. Precisamente si parla: di decoro architettonico come limite alle innovazioni (articolo 1120); di aspetto architettonico come limite alla sopraelevazione (articolo 1127); di decoro dell’edificio come limite per la tutela dell’edificio stesso (articolo 1138). Nei primi due casi, il riferimento riguarda elementi attinenti a simmetria, estetica e architettura generale dell’edificio. Il terzo ha invece attinenza con l’abitazione nell’edificio. Quanto al primo limite, l’articolo 1120 vieta le innovazioni lesive del decoro architettonico.
Nonostante le difficoltà di delimitare tale concetto, è giurisprudenza consolidata che, per decoro architettonico, s’intende l’estetica data dall’insieme delle linee e delle strutture ornamentali che costituiscono la nota dominante e che imprimono alle varie parti dell’edificio una sua determinata, armonica fisionomia senza che occorra che si tratti di edificio di particolare pregio artistico (Cassazione 3436/97).
Con riferimento a quest’ultimo caso, la Cassazione ha precisato che il decoro architettonico sussiste in ogni edificio, essendo riscontrabile sia in un edificio privo di particolari pregi artistici sia in un edificio ricco di siffatti pregi (Cassazione 8861/87), avendo riguardo alla particolare fisionomia di ogni singola costruzione, senza alcun riferimento all’ambiente nel quale si trova (Cassazione 6397/79).
Attenzione merita l’individuazione dei criteri per valutare la lesione del decoro architettonico, premettendo che quest’ultimo viene tutelato non solo sotto il profilo puramente estetico, quanto e soprattutto sotto il profilo economico. La tutela del decoro è stata apprestata dal legislatore in considerazione della diminuzione del valore che la sua alterazione arreca all’intero edificio e quindi alle singole unità che lo compongono.
Ai sensi dell’articolo 1120 sono quindi vietate non tutte le innovazioni che modificano l’aspetto dell’edificio, ma solo quelle che determinano mutamenti sufficienti da cui deriva un deterioramento estetico e dell’aspetto decorativo del fabbricato, tale da comportare un deprezzamento dell’edificio nel suo insieme e nelle singole unità (Cassazione, 3436/97).
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Per una più esaustiva e chiara disamina delle problematiche relative alla vita condominiale, occorre evidenziare l’opera e la figura del soggetto che viene nominato dall’assemblea condominiale per gestire quotidianamente la vita del condominio. Il soggetto in parola è chiamato amministratore condominiale. L’amministratore di condominio non ha ancora oggi una sua compiuta regolamentazione pubblicistica in quanto, specialmente in Italia, in genere vengono chiamati a rappresentare il condominio soggetti che o sono condomini dello stesso (che, a rotazione, si incaricano di gestire la cosa comune), o sono soggetti esterni che, previo compenso, si propongono per eseguire il compito di amministrare il bene condominiale.
La distinzione tra delibere nulle o annullabili assume una notevole rilevanza pratica poiché l’impugnazione delle delibere annullabili deve essere proposta necessariamente, a pena di decadenza, entro il termine di 30 giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i condomini presenti in assemblea, ovvero dalla data di comunicazione della delibera medesima per gli assenti.
Il nostro codice civile, nel titolo settimo, dall’art. 1100 all’art. 1139, detta le norme sulla comunione e sul condominio. Poiché la vita condominiale trova il suo fulcro nelle assemblee, che periodicamente l’amministratore deve indire, è dall’esame di questo organo che è necessario partire per inquadrare più compiutamente le altre problematiche relative alle parti comuni delle proprietà.
Un condomino subentrante in un appartamento acquistato ricorre contro una delibera condominiale relativa alla ripartizione delle spese. Una interessante sentenza della Corte di Cassazione.
L’associazione nazionale dei proprietari di casa affronta le problematiche d’interesse generale proposte dai suoi aderenti.
I condomini creditori hanno a disposizione alcuni strumenti di rivalsa. Tra gli altri, appare particolarmente efficace l’articolo 63 delle disposizioni di attuazione del codice civile.