Tabelle Millesimali, il problema della revisione
Un condomino subentrante in un appartamento acquistato ricorre contro una delibera condominiale relativa alla ripartizione delle spese. Una interessante sentenza della Corte di Cassazione.
Com’è noto, anche nel caso in cui la revisione sia indispensabile, la modifica dei millesimi deve essere approvata in assemblea o fuori assemblea all’unanimità da tutti i condomini, trattandosi di un atto contrattuale. Se l’accordo di tutti non si raggiunge, occorre rivolgersi al giudice, che nominerà un perito per stabilire una nuova tabella. La sentenza del giudice può essere impugnata in appello.
Nella sentenza n. 21683, la Cassazione affronta e risolve una questione processuale, che però può essere spunto per ulteriori e più approfondite considerazioni. Un condomino acquirente ricorre contro una delibera condominiale che dà mandato all’amministratore di applicare la sentenza del Tribunale di revisione delle tabelle millesimali. Il condomino lamenta che la sentenza non era stata resa nel contraddittorio di tutti i condomini e, in particolare, dei suoi danti causa (cioè gli acquirenti). Propone perciò opposizione ai sensi dell’articolo 404 del codice civile, secondo cui anche una persona terza (nel caso in questione gli acquirenti, che non erano ancora condomini) può fare opposizione contro la sentenza passata in giudicato pronunciata tra altre persone quando pregiudica i suoi diritti.
La Cassazione, in questa sentenza, si limita ad asserire che l’opposizione del terzo è proponibile solo con la presenza in giudizio di tutti i condomini, trattandosi di revisione di tabelle millesimali, che è decisa all’unanimità in condominio (mentre in questo caso era stata fatta solo contro il condominio). Tuttavia, nei fatti, richiama anche la sentenza di appello, in cui si affermava che l’opposizione di un terzo non aveva un senso, dal momento che nel giudizio di revisione della tabella era presente il venditore dell’appartamento, che era in sostanza il ‘dante causa’ dell’acquirente.
Ci si può chiedere, però, se la sentenza della Cassazione sarebbe stata identica, se i ricorrenti fossero stati un po’ più abili e avessero invece impugnato la mancata trascrizione della sentenza stessa. Vediamo di intenderci. L’acquirente di un appartamento accetta in genere nel rogito il regolamento condominiale e le allegate tabelle millesimali. Può però pretendere di conoscere quali siano queste tabelle: se, infatti, accetta delle tabelle vecchie, che in realtà sono state modificate, potrebbe giustamente ribellarsi.
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