Il condominio

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Il condominio negli edifici è la forma più complessa di comunione dei beni; il condomino infatti è proprietario esclusivo del proprio appartamento e comproprietario di alcune parti dell’edificio (fondamenta, scale, muri perimetrali, tetti…). All’interno del condominio quindi le parti comuni non possono essere soggette a divisione e tutte le innovazioni devono essere indirizzate al miglioramento o all’uso più comodo delle cose comuni. E’ necessario che venga nominato un amministratore nel caso in cui i condomini siano più di 4, sussiste l’obbligo di un regolamento invece quando i condomini sono più di 10. La maggioranza viene calcolata in base al numero delle quote e dei partecipanti, le spese vengono ripartite in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno secondo il criterio dei millesimi. L’assemblea dei condomini è l’organo deliberativo del condominio, in generale, per le decisioni dell’assemblea è sufficiente la maggioranza semplice, è necessaria la maggioranza qualificata per delibere con oggetto innovazioni, occorre invece il consenso di tutti i condomini per atti di disposizione. L’amministratore è l’organo esecutivo del condominio e tra i suoi compiti più importanti, oltre all’esecuzione dell’assemblea, c’è quello della rappresentaza anche processuale dei condomini, dura in carica un anno ma può essere revocato dall’assemblea in qualunque momento e per qualsiasi motivo. Da non confondere il condominio con la multiproprietà, infatti si parla di multiproprietà soltanto quando a ciascun proprietario è attribuito il diritto di godere della frazione posseduta per periodi limitati di tempo e a turno con gli altri proprietari.

Inserito nella categoria Condomini da elettra in data Thursday 2 August 2007 alle 9:54 am

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