
Per quanto riguarda l’edificabilità dei terreni valgono le disposizioni varate nel piano regolatore adottato dal comune indipendentemente da un’eventuale approvazione della regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo. Per questo motivo le aree ritenute edificabili in base al piano regolatore del comune di appartenenza sono soggette ad imposta ICI calcolata sul valore venale in comune commercio.
Per semplificare il concetto precedentemente espresso riportiamo un caso pratico.
Il caso
Un comune italiano si era rivolto al giudice perchè riteneva che l’applicazione dell’ICI delle aree edificabili, attuata da una commissione tributaria, fosse sbagliata.
Il giudizio è così giunto davanti alla Corte di Cassazione che è intervenuta per risolvere un dubbio interpretativo per qunto concerne la qualifica di area edificabile ai fini fiscali. Alcuni giudici ritenevano che un’area potesse ritenersi edificabile se conforme al piano regolatore generale definito dal Comune e se confermata anche in sede regionale; per altri invece non era necessaria la conclusione della procedura regionale ma l’approvazione del piano regolatore del comune sarebbe stata sufficiente ad includere l’area tra quelle considerate edificabili.
La decisione della corte
La Cassazione espresse così una sentenza (n. 25506/2006) con la quale risorse questo caso conformandosi con quanto espresso nell’art.36, comma 2, del D.L. 223/2006 convertito in legge n 248/2006. Secondo questa legge infatti ai fini delle imposte ICI, IVA, registro e sui redditi un’area è da considerarsi edificabile se si può considerare tale in base al piano regolatore del comune indipendentemente dall’approvazione della regione.
Questo significa che se l’area è stata definita edificabile dal piano regolatore del comune, questa è soggetta alle imposte (ICI, IVA, …) calcolata sul valore venale in comune commercio. Così. nella dichiarazione ICI, la base imponibile deve essere calcolata tenendo conto del valore in comune commercio (secondo l’art 5, comma 5, del D.L. 504/1992) e non del reddito dominicale risultante dal catasto.
La Corte di Cassazione ha poi osservato che, in effetti, il valore commerciale dell’area risente del completamento della procedura urbanistica a livello regionale e dell’adozione degli strumenti attuativi del piano regolatore comunale. Infatti, quanto più la fase di realizzazione del piano regolatore generale si avvia a conclusione, tanto più il valore della base imponibile aumenta, poichè la possibilità di costruire diventa sempre più concreta.
Al contrario, con la sola approvazione sel piano regolatore generale da parte del comune, il valore commerciale sarebbe inferiore e anche la relativa base imponibile, in quanto potrebbero esservi ancora degli oneri di urbanizzazione da assolvere.
In conclusione per le aree ritenute edificabili secondo il piano regolatore generale adottato dal comune, la valutazione della base imponibile ICI viene effettuata con riferimento al valore venale in comune commercio, poichè l’inizio della procedura di trasformazione urbanistica di un suolo implica anche una trasformazione economica dello stesso, che non consente più la valutazione, ai fini fiscali, secondo il criterio del reddito dominicale.
Fonte: www.ance.it