Locazioni turistiche in Florida

a 40 minuti di auto da Orlando e dall’aereoporto internazionale, sulla costa tra Miami e Cape Canaveral, bellissimo appartamento in residence di lusso con piscina e aree verdi attrezzate. L’appartamento è disponibile per locazioni settimanali, quindicinali e mensili. La proprietaria è italiana ed è disponibile a fornire tutte le informazioni richieste per i soggiorni. Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Agenzia Immobiliare Arca di Pistoia al numero 0573-32006.

Inserito nella categoria Locazioni abitative da elettra in data Friday 16 January 2009 alle 12:23 pm

Locazioni degli immobili, 600 mila famiglie in difficoltà

Negli ultimi mesi lo stop delle compravendite si è riversato sul mercato degli affitti, anche se, dice Dondi, ‘dal punto di vista dei canoni la ripresa è di pochi decimi di punto’. Questo perché ‘il mercato in Italia è molto piccolo, destinato a due fasce molto diverse, una molto alta che può permettersi qualsiasi prezzo, e una molto bassa esclusa dal mercato della compravendita e che è stata tagliata fuori anche dai canoni attuali’.
In effetti secondo il Sunia (sindacato inquilini) le cose sono un po’ diverse: forse ufficialmente gli affitti sono stati ritoccati di poco. Ma nei fatti, in nero, studenti e anche famiglie intere sono costretti a pagare canoni proibitivi, e sono sempre più in difficoltà, anche in assenza di un adeguato piano di edilizia economica e popolare. Nelle graduatorie dei Comuni ci sono 600.000 domande per l’accesso alle graduatorie per l’assegnazione di un alloggio popolare. E i ‘piani casa’ del governo al momento non sembrano adeguati.

Fonte: Repubblica.it

Inserito nella categoria Locazioni abitative da elettra in data Friday 17 October 2008 alle 5:20 pm

Verbale di riconsegna di un immobile

Quando si è inquilini di un appartamento e si arriva a doverlo restituire al proprietario perchè il contratto è scaduto e non viene rinnovato, è consigliabile predisporre un verbale di riconsegna dell’appartamento stesso al fine di evitare contestazioni future da parte del locatore. Il verbale dovrà essere compilato dall’inquilinio e dal locatore e sottoscritto da entrambi in duplice copia (una ciascuno), riportiamo qui seguito un fac simile.Luogo e data

Il Sottoscritto ____________________ Conduttore dell’immobile sito in __________________ Via __________________________ n°_______ Piano _________ dichiara di riconsegnare alla presenza dei Sigg. _________________ quali testimoni (se ci sono testimoni ) l’immobile sopra indicato al Sig. ______________ Locatore.
Il Locatore e il Conduttore dichiarano che l’immobile necessita dei seguenti lavori di manutenzione:
(Elenco degli eventuali lavori di ripristino dell’immobile)

Il Locatore dichiara infine che il Conduttore ha pagato tutti i canoni di affitto le spese condominiali (eventualmente allegando una ricevuta o una dichiarazione dell’amministratore dello stabile che attesti lo stato dei pagamenti) e le spese accessorie dovute fino a oggi e restituisce il deposito cauzionale versato alla sottoscrizione del contratto di affitto pari ad Euro _____________ (_________________) di cui il conduttore rilascia quietanza liberatoria sottoscrivendo il presente verbale.
Le parti procedono alla lettura seguenti utenze:
ENEL
GAS
Acqua
Telefono
Altro

IL LOCATORE

IL CONDUTTORE

________________
Inserito nella categoria Locazioni abitative da elettra in data Monday 25 August 2008 alle 12:15 pm

Il comodato

Il comodato è il contratto con il quale una parte consegna all’altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta (art. 1803 codice civile). Il comodatario acquista solo un diritto personale di godimento sul bene – ottenendone la detenzione – ma non acquisisce su di esso alcun diritto di proprietà (o altro diritto reale), che rimane in capo al comodante. Per valutare se, in relazione ad un bene concesso in comodato a terzi, il soggetto comodante possa dedurre il costo nei vari esercizi di competenza mediante la procedura di ammortamento, è necessario appurare l’esistenza dei requisiti di inerenza del costo e di strumentalità del bene rispetto all’attività d’impresa esercitata dal comodante medesimo. Sussistendo tutti i presupposti sopra indicati, il comodato non può far perdere la qualifica di bene strumentale per l’esercizio dell’impresa e non è di ostacolo alla deducibilità fiscale delle relative quote di ammortamento.
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Inserito nella categoria Locazioni abitative da elettra in data Monday 14 July 2008 alle 11:40 am

Locazioni abitative: se l’inquilino non paga

Le procedure per liberare l’immobile, nel caso in cui l’inquilino rifiuti di andarsene alla scadenza del contratto, possono durare anni e differiscono notevolmente a seconda se vadano applicate quelle “normali”, sancite dal codice di procedura civile, o quelle “speciali”, previste dalla legge di riforma delle locazioni abitative n. 431/1998. Queste ultime sono poste a tutela dell’inquilino e quindi sono particolarmente gravose per il proprietario di un immobile, sia in termini di denaro da anticipare per la causa di sfratto, sia in termini di attesa prima di riottene l’immobile privo di occupanti. 

L’iter degli sfratti prevede due diverse tappe:

- il processo, a cui sovrintende un Giudice, che fissa la data di sloggio. L’inquilino ha diritto a chiedere una proroga del cosiddetto “sfratto esecutivo” con motivate ragioni.

- l’esecuzione dello sfratto stesso, che è affidata a un giudice delle esecuzioni, che non è la stessa persona che ha fatto il processo di sfratto. Il Giudice a sua volta si avvale degli ufficiali giudiziari. Se l’inquilino, all’invito dell’ufficiale giudiziario, non se ne va, l’ufficiale ha il dovere di richiedere l’intervento della forza pubblica alla Questura per i giorni in cui è disponibile. La Questura può rifiutare il suo intervento solo perché non ha personale disponibile. In tal caso la palla ritorna nelle mani dell’ufficiale giudiziario stesso, che fisserà un’altra data.

L’esecuzione degli sfratti è stata prorogata diverse volte per particolari categorie di inquilini “disagiati”, fra i quali ultrasessantacinquenni, disoccupati, famiglie numerose o con portatori di handicap o malati terminali.

Purtroppo, rinvio dopo rinvio dell’esecuzione, gli sfratti possono avere tempi lunghissimi, soprattutto se l’immobile occupato è situato nelle grandi città, per i noti tempi della giustizia, e soprattutto per la mancata disponibilità della forza pubblica.

Inserito nella categoria Locazioni abitative da elettra in data Wednesday 4 June 2008 alle 10:26 am

Allarme sfratti, oltre 40mila l’anno

Nel 2007 in Italia sono state emesse 41888 sentenze di sfratto, il 77,6% per morosità. L’allarme dell’Unione inquilini.
L’emergenza casa continua, con il drammatico problema degli sfratti: sono sempre tantissimi in Italia, con un picco a Roma. Nel 2007 gli sfratti eseguiti con l’assistenza della forza pubblica e dell’ufficiale giudiziario sono stati oltre 20 mila in tutto il Paese, di cui 1767 nella sola Roma, che, nella ‘hit’ delle esecuzioni, precede Napoli (1.679).
La regione che ha fatto registrare il maggior numero di provvedimenti eseguiti è stata la Lombardia (2750), seguita nell’ordine da Piemonte (2604), Lazio (2362), Emilia Romagna (2321), Campania (2321), Toscana(1584) e Sicilia(1519).

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Inserito nella categoria Locazioni abitative da admin in data Thursday 10 April 2008 alle 10:16 am

L’imposta di registro sui contratti di locazione

Le modalità di tassazione dei contratti di locazione, ai fini dell’imposta di registro, variano a seconda della tipologia dell’immobile.

Quando si stipula un contratto di locazione per fabbricati abitativi si paga l’imposta di registro tramite il modello F23 per un importo uguale al 2 per cento del canone annuo, l’importo dovrà essere versato all’inizio di ogni anno di locazione.

Quando si stipula un contratto di locazione per beni così detti “strumentali” (uffici, studi, negozi, botteghe, depositi, magazzini sotterranei) si dovrà versare all’agenzia delle entrate un importo pari al 1 per cento del canone annuo in caso in cui il locatore sia soggetto titolare di partita IVA, in caso contrario, l’aliquota è del 2 per cento.

nel caso di locazione di fondi rustici a questi si applica un importo fisso minimo di 67 euro e uno 0,50 per cento sulle somme dei corrispettivi ottenuti a fine anno.

Nel caso di cessione, risoluzione o proroga di un contratto di locazione si dovrà versare all’agenzia delle entrate l’imposta di registro nella misura fissa di € 67,00. Se il contratto è risolto anticipatamente ed è già stato versato l’importo relativo all’intera durata, chi ha pagato, ha diritto al rimborso delle annualità successive a quella in corso; da notare che le annualità ai fini del rimborso, non sono frazionabili.

La registrazione va’ effettuata entro trenta giorni dalla data di stipula del contratto tranne per i contratti con durata inferiore per i quali non sussiste obbligo di registrazione. Gli utenti sono tenuti a conservare per 10 anni i contratti e le ricevutet fornite dall’agenzia delle entrate.

Il pagamento spetta al locatore ed al conduttore in parti uguali, salvo diversi accordi previsti nel contratto.

Nel caso in cui le parti decidano di versare in un’unica soluzione l’importo dovuto per tutti gli anni locativi previsti dal contratto, questi potranno usufruire di uno sconto sull’imposta parti alla metà del tasso di interesse legale (2,50 per cento) moltiplicato per gli anni di durata del contratto.

I codici utili alla registrazione da inserire nell’apposita casella “codice tributo” del modello F 23 sono:

107 T  imposta di registro, locazione fabbricati, intero periodo.

115 T imposta di registro, locazione fabbricati, 1° annualità

112 T imposta di registro, locazione fabbricati, anni successivi

114 T proroga locazione fabbricati

110 T imposta di registro, cessione di contratto

113 T imposta di registro, risoluzione del contratto

964 T diritti fissi (questi ultimi sono presenti in ogni tipo di registrazione e il loro importo di € 3,72 và sommato all’importo da versare a titolo di imposta di registro).

Inserito nella categoria Locazioni abitative da elettra in data Wednesday 24 October 2007 alle 6:04 pm

In aumento gli affitti

Da una recente ricerca ad opera del Censis in Italia le famiglie che vivono in affitto sono circa 4.200.000 pari al 18,7% delle famiglie residenti nel belpaese; nel 2004 erano invece il 20,3%. Solo per fare un piccolo confronto possiamo notare che in Europa le famiglie che vivono in affitto sono in percentuale molte di più ed in alcuni paesi del vecchio continente la parcentuale supera il 40%.
La stessa analisi ha evidenziato che i prezzi di mercato degli affitti negli ultimi anni sono cresciuti in Italia in modo considerevole, soprattutto nelle grandi città; per esempio tra il 1999 ed il 2006 il canone degli affitti ha registrato un aumento del 112%. I prezzi degli affitti nelle grandi città Italiane in alcuni casi sono superiori alle grandi città europee; nel centro di Roma (34° nella graduatoria mondiale, 8° in Europa) e Milano (51° nella graduatoria mondiale, 15° in Europa) si pagano circa 1.600 € al mese, 2.200 € a Parigi, 4.000 € a Londra e “solo” 900 € nella città di Berlino.
Il canone medio di affitto che viene pagato in Italia è di 440 € al mese (nel 2003 era circa di 390 €); una somma considerevole se consideriamo il fatto che il 76% delle famiglie ricade nella fascia di reddito sotto i 20.000 € annui, il 20% tra 20.000 e 30.000 € mentre solo il 3,5% delle famiglie ha un reddito superiore ai 30.000 €.
La città con gli affitti più cari nel mondo è Tokio; per un bilocale ci vogliono anche 3.800 € al mese, a New Yourk 3.750 €, a Roma circa 850 €.

Per maggiori informazioni www.tecnoborsa.com

Secondo Tecnocasa nel secondo semestre del 2006 il mercato delle locazioni immobiliari ha segnalato un incremento dei cononi pari allo 1,3% per bilocali e dello 0,9% per quanto riguarda i bilocali. Anche in questo periodo si conferma una tendenza già prevista in passato con un segnale di diminuzione dei canoni laddove è presente una maggiore offerta di immobili immessi sul mercato da chi ha acquistato per investimento negli anni passati.
Da un’indagine effettuata da Adusbef e Federconsumatori il canone medi per l’affitto di un appartamento di circa 90 mq è passato dai 600 Euro del 2001 ai 1000 Euro del 200 con una crescita del canone di affitto pari a circa il 74%. Infine la cresita degli affitti nel primo semestre del 2007 è stata registrata con una variazione positiva pari a circa il 5%.

Inserito nella categoria Locazioni abitative da admin in data Thursday 27 September 2007 alle 11:26 am

Locazione di abitazione, forme contrattuali previste

Le forme di locazione previste sono indicate nella legge 431/1998, se hai un immobile da locare i contratti previsti sono i seguenti:

Locazione a canone libero il canone viene stabilito in base ad accordi tra locatore e conduttore, la durata è di 4 anni rinnovabile per altri 4 anni  in assenza di disdetta tra le parti. Il termine previsto per la disdetta è 6 mesi.

Locazione a canone concordato il canone massimo che il locatore può richiedere è stabilito dai sindacati dei proprietari e degli inquilini locali e affisso presso il comune. Questa forma di contratto prevede un’agevolazione fiscale per il locatore che in sede di dichiarazione dei redditi potrà usufruire di sconti sulla base imponibile IRPEF. La durata è di 3 anni rinnovabile per altri 2.

Locazione a carattere transitorio Il requisito fondamentale di questo contratto è la transitorietà, ovvero l’esigenza momentanea di alloggio che va’ dichiarata nel contratto e comprovata attraverso apposita documentazione. La durata varia da 1 mese ad un massimo di 18 mesi

Locazione a studenti universitari Il requisito fondamentale è che il conduttore sia uno studente universitario ( o gruppi di studenti) o comunque uno studente che segua corsi di perfezionamento o aggiornamento a livello universitario nel comune dove ha sede la facoltà o nei comuni limitrofi. Il canone massimo che è possibile richiedere è stabilito dai sindacati dei proprietari e degli inquilini locali. La durata va da un minimo di 6 mesi ad un massimo di 3 anni con rinnovo automatico per lo stesso periodo salvo disdetta.

Locazioni completamente libere questa forma di contratto che non prevede periodi minimi di durata, si applica nei casi di: casa vacanza per un breve periodo, box auto, casa classificata come bene di lusso (categoria A1 o A8), casa vincolata dalla sopraintendenza come bene storico o artistico.

Inserito nella categoria Acquisto prima casa, Locazioni abitative da elettra in data Tuesday 31 July 2007 alle 11:10 am