La compravendita immobiliare, cenni fondamentali
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La definizione giuridica di compravendita(art 1470 c.c.) la inserisce tra i contratti consensuali ad effetti reali, ovvero è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà della cosa o il trasferimento di altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo, è sufficiente il consenso delle parti per il perfezionamento del contratto (consensuale). Il contratto di compravendita immobiliare deve essere stipulato con atto pubblico, pena la nullità. Le obbligazioni del venditore sono:
- consegnare la cosa al compratore
- fargli acquistare la proprietà o il diritto dela cosa se l’acquisto non è a effetto immediato
- garantire la cosa da vizi o da evizione.
La garanza per vizi è prevista dall’art 1490 c.c. secondo la quale il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano non indonea all’uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, i vizi per essere rilevanti non devono essere conosciuti dal compratore, non devono essere facilmente riconoscibili, devono essere materiali e preesistenti alla vendita. Nel caso in cui il compratore riscontri esistenza di vizi nella cosa comprata puà fare azione redibitoria che è paragonabile ad una risoluzione del contratto per inadempimento o un’azione estimatoria che invece mira all’ottenimento di una diminuzione del prezzo. Con la garanzia da evizione invece, il venditore garantisce che il compratore non verrà privato del bene da alcuno in quanto non esistono diritti altrui sul bene stesso. In caso di bene evitto, l’interesse del compratore è tutelato con un’azione di risoluzione del contratto, di riduzione del prezzo o di risarcimento del danno qualora vi sia stata colpa del venditore; il venditore è tenuto quindi alla restituzione del prezzo, al rimborso del valore dei frutti che vanta il terzo, al rimborso delle spese giudiziali e a tutte le spese sostenute dal compratore.



