La potestà

Al momento della nascita si acquista la capacità giuridica, ovvero, la capacità di essere titolari di rapporti giuridici (diritti e obblighi derivanti), ma per essere capaci di disporre di diritti ed obblighi è necessaria la maggiore età, che giuridicamente riconosce la capacità di un soggetto di essere consapevole delle proprie azioni. I minorenni quindi per disporre dei propri diritti sono sottoposti alla potestà dei genitori e, ove questi manchino o siano impossibilitati a esercitare la potestà, è necessaria la nomina di un tutore che provveda ad amministrare i beni del minore stesso.

Riguardo la potestà, tutti gli atti patrimoniali che riguardano il minore, e che si riferiscono alla straordinaria amministrazione, questi potranno essere compiuti solamente tramite l’autorizzazione del tribunale. Se entrambi i genitori sono morti o per altre ragioni non possono esercitare la potestà, si apre la tutela ed il Giudice Tutelare nomina un tutore al minore che curerà il minore e lo rappresenterà negli atti civili amministrandone i beni sotto la continua sorveglianza del Giudice Tutelare.

La legge prevede altre disposizioni a tutela di persone che non possano provvedere ai propri interessi, anche se maggiori di età; è il caso di persone che per malattia si trovino in condizioni permanenti di infermità di mente tali da renderli incapaci di provvedere a se stessi, in questi casi, il nostro sistema giuridico prevede un procedimento così detto ‘di interdizione’.
In casi di infermità più lieve, riguardante soggetti maggiorenni, questi non vengono interdetti ma inabilitati, per cui, in questo caso, il soggetto potrà compiere atti di ordinaria amministrazione, mentre per quelli di straordinaria amministrazione (tra cui la vendita o l’acquisto di un immobile, la stipula di un contratto di mutuo…) dovrà essere assistito da un curatore. Un regime simile viene applicato al minore emancipato.

Inserito nella categoria Pasaggio di proprietà da elettra in data Friday 9 October 2009 alle 10:45 am

Il contratto di Donazione

La donazione è il contratto con il quale, per spirito di liberalità, una parte  -il donante-  arricchisce l’altra –il donatario-  disponendo a favore di questa di un diritto proprio, presente nel patrimonio, o assumendo verso la stessa una obbligazione; con la donazione in pratica, il donante sceglie di regalare un bene al donatario.

Essendo un contratto, è necessario il consenso di entrambe le parti che devono essere capaci di dare e ricevere, la causa inoltre, come per tutti i contratti, deve essere lecita. Il bene donato deve appartenere al patrimonio del donante il quale interesse deve essere sempre NON patrimoniale, il bene donato può essere mobile, immobile, denaro, quote, aziende ma mai un bene futuro. L’accettazione da parte del donatario deve altresì essere espressa; la donazione può essere fatta anche a favore di minori o di inabilitati.

La donazione è un atto quasi definitivo, in quanto il donante non può più riappropriarsi di quanto donato tranne le cause di revocazione ammesse dalla legge. E’ sempre richiesto l’atto pubblico notarile con presenza di due testimoni tranne per il caso di donazione di cose mobili di valore esiguo per le quali vale la regola del “possesso vale titolo”.

Il contratto di donazione prevede l’applicazione di varie clausole tra cui:

-           la donazione con apposizione di condizione
sospensiva:  il donante subordina il prodursi dell’efficacia della donazione al verificarsi di un evento futuro ed incerto.
risolutiva: il donante subordina la cessazione dell’efficacia della donazione al verificarsi di un evento futuro ed incerto.

la donazione con apposizione di termine
Il termine può essere iniziale (momento futuro e certo che da’ inizio alla donazione) o finale (momento futuro e certo che determina la durata della donazione)


la donazione modale

In questo caso, il donante impone un peso a carico del donatario. Tale peso crea a carico del donatario un’obbligazione. Il donante può prevedere, la risoluzione della donazione nel caso in cui il donatario non adempia all’obbligo impostogli.

donazione con riserva di usufrutto
In tal modo il donante può conservare ancora il diritto di utilizzare il proprio bene e di percepirne i frutti (anche locandolo), anche per tutta la durata della sua vita ed al beneficiario della donazione andrà solo la nuda proprietà.

donazione con clausola di riversibilità
, il donante stabilisce che le cose donate ritornino a lui nel caso di premorienza del solo donatario o del donatario e dei suoi discendenti.

Sotto il profilo tributario, le donazioni sono state quasi completamente detassate dalla legge n. 383/2001 secondo la quale qualsiasi bene venga donato e qualunque sia il suo valore, se il contratto interviene tra coniugi,  tra parenti in linea retta o parenti in linea collaterale entro il quarto grado, nessuna imposta vi è più da pagare, a meno che si tratti di donazione immobiliare.
In tale caso occorre sostenere il pagamento delle seguenti imposte:
- imposta ipotecaria (per la trascrizione dell’atto nei pubblici registri immobiliari): nella misura del 2% del valore catastale del bene o del maggior valore indicato in atto;
- imposta catastale (per la volturazione dell’atto al catasto): nella misura dell’1% del valore catastale del bene o del maggior valore indicato in atto. Queste percentuali si abbattono alla misura fissa di Euro 168,00 per ciascuna di queste imposte, qualora ricorrano per il donatario i requisiti per l’ottenimento delle agevolazioni “prima casa”.
Se, invece, tra donante e donatario non ricorrano né rapporti di coniugio, né rapporti di parentela in linea retta o entro il quarto grado oppure non si tratti neppure di parenti (es: donazione tra due conviventi) la donazione è tributariamente rilevante, con il pagamento della normale imposta di registro per la parte di valore donato che, per ogni donatario eccede il limite minimo; in questo caso inoltre l’imposta ipotecaria è del 3% sull’intero valore donato (salvo benefici “prima casa”).

Esenzioni, agevolazioni e riduzioni di imposta sono previste dal t.u 346/1990.

Spesso ci si pone il quesito se è più conveniente una donazione o una attribuzione tramite testamento.. in entrambi i casi, il trasferimento dei beni per successione non è soggetto ad imposta. La differenza sostanziale è che, mentre per la donazione tra soggetti tra i quali non ricorrano né rapporti di coniugio, né rapporti di parentela in linea retta o entro il quarto, SONO DOVUTE le imposte di trasferimento per l’importo eccedente la franchigia minima,  per la successione a causa di morte a favore degli stessi soggetti, NON SONO DOVUTE IMPOSTE qualunque sia il valore dei beni.

Inserito nella categoria Pasaggio di proprietà da elettra in data Friday 10 July 2009 alle 12:10 pm

La compravendita immobiliare, cenni fondamentali

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La definizione giuridica di compravendita(art 1470 c.c.) la inserisce tra i contratti consensuali ad effetti reali, ovvero è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà della cosa o il trasferimento di altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo, è sufficiente il consenso delle parti per il perfezionamento del contratto (consensuale). Il contratto di compravendita immobiliare deve essere stipulato con atto pubblico, pena la nullità. Le obbligazioni del venditore sono:

  • consegnare la cosa al compratore
  • fargli acquistare la proprietà o il diritto dela cosa se l’acquisto non è a effetto immediato
  • garantire la cosa da vizi o da evizione.

La garanza per vizi è prevista dall’art 1490 c.c. secondo la quale il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano non indonea all’uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, i vizi per essere rilevanti non devono essere conosciuti dal compratore, non devono essere facilmente riconoscibili, devono essere materiali e preesistenti alla vendita. Nel caso in cui il compratore riscontri esistenza di vizi nella cosa comprata puà fare azione redibitoria che è paragonabile ad una risoluzione del contratto per inadempimento o un’azione estimatoria che invece mira all’ottenimento di una diminuzione del prezzo. Con la garanzia da evizione invece, il venditore garantisce che il compratore non verrà privato del bene da alcuno in quanto non esistono diritti altrui sul bene stesso. In caso di bene evitto, l’interesse del compratore è tutelato con un’azione di risoluzione del contratto, di riduzione del prezzo o di risarcimento del danno qualora vi sia stata colpa del venditore; il venditore è tenuto quindi alla restituzione del prezzo, al rimborso del valore dei frutti che vanta il terzo, al rimborso delle spese giudiziali e a tutte le spese sostenute dal compratore.

Inserito nella categoria Acquisto prima casa, Pasaggio di proprietà da elettra in data Thursday 2 August 2007 alle 10:24 am