La certificazione energetica
D’ora in poi, l’attestato di qualificazione dovrà essere allegato a tutti i contratti di compravendita e locazione. Sono esclusi solamente gli edifici storici e alcuni altri tipi di fabbricati.
Dal 2 febbraio 2007, è obbligatorio corredare i contratti di compravendita e locazione di alcuni tipi di edifici (in particolare quelli nuovi) con l’attestato di qualificazione energetica. Confedilizia precisa anche le particolari maggioranze per le assemblee condominiali in materia Il d.lgs. 29.12.’06, n. 311 prevede l’estensione graduale dell’obbligo di dotare della certificazione anche gli edifici esistenti, secondo modalità operative e metodologie di calcolo che saranno definite da specifici provvedimenti attuativi.
L’ obbligo decorre:
- dall’1/7/2007 per gli ‘edifici di superficie utile superiore a 1.000 metri quadrati, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell’intero immobile’;
- dall’1/7/2008, per gli ‘edifici di superficie utile fino a 1.000 metri quadrati, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell’intero immobile con l’esclusione delle singole unità immobiliari’;
- dall’1/7/2009 in caso di trasferimento a titolo oneroso delle singole unità immobiliari.
La certificazione deve essere allegata dal venditore ‘all’atto di trasferimento a titolo oneroso, in originale o copia autentica’; diversamente, ‘il contratto è nullo’. Nullità, però, che ‘può essere fatta valere solo dall’acquirente’. Con riferimento alla locazione, invece, deve essere messa a disposizione del conduttore, o ad esso consegnata in copia ‘dichiarata dal proprietario conforme all’originale in suo possesso’, solo se l’intero immobile o le singole unità immobiliari siano ‘già dotati di attestato di certificazione energetica’.
In pratica, solo quando il provvedimento prescriva tale obbligo, scatta per i locatori l’onere di mettere a disposizione dei propri inquilini l’attestato di certificazione energetica.
Per gli edifici di nuova costruzione od oggetto di ristrutturazione integrale, l’obbligo del costruttore di provvedere agli adempimenti relativi al contenimento energetico è già in vigore. Per gli altri immobili si prevede l’emanazione di decreti attuativi e che, fino a che tali provvedimenti non siano stati emanati, l’attestato di certificazione energetica sia sostituito ‘a tutti gli effetti dall’attestato di qualificazione energetica’ o da ‘una equivalente procedura di certificazione energetica stabilita dal Comune con proprio regolamento antecedente alla data dell’8 ottobre 2005’.
Si evidenzia infine che il d.lgs n. 192/’05, sul quale il provvedimento interviene, esclude dal proprio ambito di applicazione:
- gli immobili qualificati come ‘beni culturali’ dal d.lgs. n. 42/’04, le ville, i giardini e i parchi che si distinguono ‘per la loro non comune bellezza’ nonché ‘i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale’, nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni implicherebbe una alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici;
- i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;
- i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati’.




Ora è considerato responsabile, nei confronti dell’acquirente, dei danni verificatisi entro dieci anni dall’ultimazione dell’opera e derivati all’unità immobiliare dalla sua imperfetta esecuzione.