La certificazione energetica

D’ora in poi, l’attestato di qualificazione dovrà essere allegato a tutti i contratti di compravendita e locazione. Sono esclusi solamente gli edifici storici e alcuni altri tipi di fabbricati.
Dal 2 febbraio 2007, è obbligatorio corredare i contratti di compravendita e locazione di alcuni tipi di edifici (in particolare quelli nuovi) con l’attestato di qualificazione energetica. Confedilizia precisa anche le particolari maggioranze per le assemblee condominiali in materia Il d.lgs. 29.12.’06, n. 311 prevede l’estensione graduale dell’obbligo di dotare della certificazione anche gli edifici esistenti, secondo modalità operative e metodologie di calcolo che saranno definite da specifici provvedimenti attuativi.
L’ obbligo decorre:

  • dall’1/7/2007 per gli ‘edifici di superficie utile superiore a 1.000 metri quadrati, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell’intero immobile’;
  • dall’1/7/2008, per gli ‘edifici di superficie utile fino a 1.000 metri quadrati, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell’intero immobile con l’esclusione delle singole unità immobiliari’;
  • dall’1/7/2009 in caso di trasferimento a titolo oneroso delle singole unità immobiliari.

La certificazione deve essere allegata dal venditore ‘all’atto di trasferimento a titolo oneroso, in originale o copia autentica’; diversamente, ‘il contratto è nullo’. Nullità, però, che ‘può essere fatta valere solo dall’acquirente’. Con riferimento alla locazione, invece, deve essere messa a disposizione del conduttore, o ad esso consegnata in copia ‘dichiarata dal proprietario conforme all’originale in suo possesso’, solo se l’intero immobile o le singole unità immobiliari siano ‘già dotati di attestato di certificazione energetica’.
In pratica, solo quando il provvedimento prescriva tale obbligo, scatta per i locatori l’onere di mettere a disposizione dei propri inquilini l’attestato di certificazione energetica.
Per gli edifici di nuova costruzione od oggetto di ristrutturazione integrale, l’obbligo del costruttore di provvedere agli adempimenti relativi al contenimento energetico è già in vigore. Per gli altri immobili si prevede l’emanazione di decreti attuativi e che, fino a che tali provvedimenti non siano stati emanati, l’attestato di certificazione energetica sia sostituito ‘a tutti gli effetti dall’attestato di qualificazione energetica’ o da ‘una equivalente procedura di certificazione energetica stabilita dal Comune con proprio regolamento antecedente alla data dell’8 ottobre 2005’.
Si evidenzia infine che il d.lgs n. 192/’05, sul quale il provvedimento interviene, esclude dal proprio ambito di applicazione:

  1. gli immobili qualificati come ‘beni culturali’ dal d.lgs. n. 42/’04, le ville, i giardini e i parchi che si distinguono ‘per la loro non comune bellezza’ nonché ‘i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale’, nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni implicherebbe una alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici;
  2. i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;
  3. i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati’.

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Inserito nella categoria Sicurezza da admin in data Tuesday 9 June 2009 alle 12:19 am

Difetti di costruzione, chi paga è il costruttore

Una panoramica su un’area abitativaOra è considerato responsabile, nei confronti dell’acquirente, dei danni verificatisi entro dieci anni dall’ultimazione dell’opera e derivati all’unità immobiliare dalla sua imperfetta esecuzione.
La norma è diretta a tutelare l’acquirente di una casa nuova in caso di gravi difetti della costruzione, allo scopo di soddisfare esigenze di carattere generale, quali la funzionalità e la conservazione degli edifici destinati, per loro natura, a lunga durata. La legge dispone che l’appaltatore (e quindi il costruttore) sia responsabile dei danni nei confronti dell’acquirente (e quindi del condominio) nel caso di rovina totale o parziale dell’edificio o di evidenti gravi difetti verificatisi entro 10 anni dall’ultimazione dell’opera. Eventuali clausole contrattuali di esonero o limitazione di tale responsabilità sono da considerarsi nulle.
Di conseguenza l’amministratore del condominio ha il diritto legittimo di agire in giudizio nei confronti del costruttore dell’edificio nell’interesse del condominio, in quanto titolare del potere/dovere di compiere tutti gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti condominiali.
Può farlo anche senza la preventiva autorizzazione dell’assemblea, in quanto tale azione è diretta a conservare l’esistenza delle parti comuni e, in quanto tale, rientra tra le sue specifiche attribuzioni. Se l’amministratore non vi provvede, anche il singolo condomino è legittimato a farlo, sia per i gravi difetti riguardanti le parti comuni dell’edificio condominiale, sia per ottenere il risarcimento dei danni che siano derivati alla sua unità immobiliare dall’imperfetta esecuzione dell’opera.
I gravi difetti. Non sono solo quelli che producono movimenti nelle strutture essenziali dell’immobile, ma anche tutti quelli che pregiudicano gravemente l’utilizzazione dell’immobile stesso e le funzioni cui è destinato. A titolo esemplificativo, costituiscono gravi difetti la presenza di crepe nei muri o sui soffitti, il sollevarsi della pavimentazione in legno dei singoli locali, il distacco dell’intonaco della facciata dell’edificio, il difettoso funzionamento dell’impianto di riscaldamento e dell’impianto idrico, l’inadeguatezza ricettiva delle fosse biologiche, l’impiego di materiali difettosi nella costruzione di solai, errori di costruzione del tetto e del lastrico di copertura tali da provocare infiltrazioni d’acqua all’interno degli appartamenti sottostanti ovvero a carico delle altre strutture condominiali, la costruzione difettosa di una canna fumaria dell’impianto di riscaldamento, il distacco del rivestimento del muro e la caduta di intonaco, i vizi di realizzazione dei muri perimetrali.
Insomma, tutto ciò da cui deriva un apprezzabile danno alla funzione economica dell’immobile o una sensibile menomazione della possibilità di normale godimento dello stabile o del singolo appartamento che ne comprometta la conservazione, anche quando non producano fenomeni tali da pregiudicare la sicurezza o la stabilità dell’immobile oppure riguardino solo una parte limitata della costruzione.
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Inserito nella categoria Sicurezza da admin in data Monday 29 September 2008 alle 2:49 pm

Casa vs ladri

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La  preoccupazione primaria, prima di partire per le ferie, una volta sistemate piante fiori e animali è come chiudere bene la casa e proteggerla dai ladri. I sistemi di sicurezza si distinguono in passivi e attivi; quelli passivi si oppongono ai tentativi di intrusione tramite porte blindate, inferriate, lucchetti alle serrature, quelli attivi rilevano la presenza di estranei sfruttando le tecnologie informatiche e sono organizzati con dispositivi di invio dell’allarme, videosorveglianza, collegamenti alle forze dell’ordine.
E’ importante sottolineare che una porta blindata di ultima generazione è lo scudo primario per la propria abitazione in quanto, l’ingresso principale è la via più usata nei casi di furto. Gli ultimi modelli sono dotati di allarme acustico invisibile e quindi proteggono sia in modo attivo sia in modo passivo, si dividono in 5 classi di sicurezza dove il 5 è ovviamente il livello più sicuro, ma dal 3 in poi si può tranquillamente parlare di un’ottima resistenza allo scasso. Dal sito della polizia di stato i consigli per mettere al sicuro la propria abitazione si basano sui seguenti principi: dotarsi di una buona porta blindata, optare per vetri antisfondamento o grate, proteggere l’interruttore della luce, se esterno, con una cassetta metallica per impedire che qualcuno possa staccare la corrente, lasciare se possibile qualche luce accesa o installare un dispositivo automatico che a intervalli di tempo l’accenda perchè luce o rumore tengono lontani i ladri, installare anche soltanto uno led luminoso all’esterno se non si è dotati di allarme che possa simulare la presenza di un dispositivo antifurto…
E buone vacanze!

Inserito nella categoria Sicurezza da elettra in data Wednesday 1 August 2007 alle 10:36 am