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	<title>Comments on: Vendere un immobile: tassazione dei redditi diversi</title>
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	<description>Il Blog sulle notizie del mondo immobiliare</description>
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		<title>By: elettra</title>
		<link>http://www.caseinrete.org/blog/compravendita-immobili/381/vendere-un-immobile-tassazione-dei-redditi-diversi/comment-page-1/#comment-651</link>
		<dc:creator>elettra</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 13:24:36 +0000</pubDate>
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		<description>L&#039;acquirente non è obbligato a utilizzare l&#039;immobile come abitazione principale semplicemente perchè ognuno può disporre e godere del bene senza limitazioni temporali (principio del diritto di proprietà), ma se l&#039;acquirente decide di usufruire delle agevolazioni fiscali per l&#039;acquisto di prima casa dovrà dimostrare che l&#039;abitazione, nel periodo in cui questa è stata di sua proprietà, è stata per lui bene necessario e questo viene dimostrato con il trasferimento della residenza (che fra l&#039;altro è un requisito essenziale richiesto per usufuire delle agevolazioni prima casa), o in mancanza fornendo documenti dettagliati riguardo ai consumi (bollette acqua, luce, gas) riferiti a quel periodo.
saluti</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;acquirente non è obbligato a utilizzare l&#8217;immobile come abitazione principale semplicemente perchè ognuno può disporre e godere del bene senza limitazioni temporali (principio del diritto di proprietà), ma se l&#8217;acquirente decide di usufruire delle agevolazioni fiscali per l&#8217;acquisto di prima casa dovrà dimostrare che l&#8217;abitazione, nel periodo in cui questa è stata di sua proprietà, è stata per lui bene necessario e questo viene dimostrato con il trasferimento della residenza (che fra l&#8217;altro è un requisito essenziale richiesto per usufuire delle agevolazioni prima casa), o in mancanza fornendo documenti dettagliati riguardo ai consumi (bollette acqua, luce, gas) riferiti a quel periodo.<br />
saluti</p>
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		<title>By: Ignazio basile</title>
		<link>http://www.caseinrete.org/blog/compravendita-immobili/381/vendere-un-immobile-tassazione-dei-redditi-diversi/comment-page-1/#comment-649</link>
		<dc:creator>Ignazio basile</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 11:28:03 +0000</pubDate>
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		<description>Con riferimento al messaggio sottoriportato, Vi ringrazio anzitutto per la chiarezza e completezza della risposta fornita. Mi permetto solo richiedere le seguente ulteriore precisazione circa l&#039;obbligo di mantenimento  della residenza per il quinquennio, dal momento che  tale requisito non risulta esplicitamente richiesto, salvo errore, dalla legge; inoltre leggo da &quot;L&#039;agenzia Informa n. 5/2006&quot; dell&#039;Agenzia delle Entrate che non sussiste l&#039;obbligo per l&#039;acquirente di utilizzare l&#039;immobile come abitazione principale senza alcun riferimento temporale. Come si conciliano le due dispozioni?. Grazie

&quot;Ho acquistato il 14/12/2004 un immobile con i benefici fiscali prima casa; il 23/06/2005 ho trasferito la residenza nel comune ove insiste l’immobile, detenendola fino al 23/3/2007, data nella quale ho stipulato un contratto di locazione con scadenza non prorogabile al 2/9/2008 a seguito di trasferimento ad altro comune per motivi di lavoro.
Avendo ora la possibilità di riutilizzare l’immobile e sussistendo anche la necessità di venderlo quanto prima, con o senza utilizzo del credito di imposta, per quale periodo devo detenere ancora l’immobile come abitazione principale per evitare la tassazione di eventuali plusvalenze che dovessere emergere dalla vendita ai sensi dell’art. 81 del TUIR? E’ sufficiente il semplice ritrasferimento della residenza nel comune ove è situato l’immobile per il predetto periodo per evitare la tassazione delle plusvalenze, oppure sussistono ulteriori condizioni da rispettarerispettare?&quot;

Posted on September 17th, 2008 at 10:58 am</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Con riferimento al messaggio sottoriportato, Vi ringrazio anzitutto per la chiarezza e completezza della risposta fornita. Mi permetto solo richiedere le seguente ulteriore precisazione circa l&#8217;obbligo di mantenimento  della residenza per il quinquennio, dal momento che  tale requisito non risulta esplicitamente richiesto, salvo errore, dalla legge; inoltre leggo da &#8220;L&#8217;agenzia Informa n. 5/2006&#8243; dell&#8217;Agenzia delle Entrate che non sussiste l&#8217;obbligo per l&#8217;acquirente di utilizzare l&#8217;immobile come abitazione principale senza alcun riferimento temporale. Come si conciliano le due dispozioni?. Grazie</p>
<p>&#8220;Ho acquistato il 14/12/2004 un immobile con i benefici fiscali prima casa; il 23/06/2005 ho trasferito la residenza nel comune ove insiste l’immobile, detenendola fino al 23/3/2007, data nella quale ho stipulato un contratto di locazione con scadenza non prorogabile al 2/9/2008 a seguito di trasferimento ad altro comune per motivi di lavoro.<br />
Avendo ora la possibilità di riutilizzare l’immobile e sussistendo anche la necessità di venderlo quanto prima, con o senza utilizzo del credito di imposta, per quale periodo devo detenere ancora l’immobile come abitazione principale per evitare la tassazione di eventuali plusvalenze che dovessere emergere dalla vendita ai sensi dell’art. 81 del TUIR? E’ sufficiente il semplice ritrasferimento della residenza nel comune ove è situato l’immobile per il predetto periodo per evitare la tassazione delle plusvalenze, oppure sussistono ulteriori condizioni da rispettarerispettare?&#8221;</p>
<p>Posted on September 17th, 2008 at 10:58 am</p>
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		<title>By: elettra</title>
		<link>http://www.caseinrete.org/blog/compravendita-immobili/381/vendere-un-immobile-tassazione-dei-redditi-diversi/comment-page-1/#comment-642</link>
		<dc:creator>elettra</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 10:32:20 +0000</pubDate>
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		<description>Se entro 18 mesi dall&#039;acquisto della tua prima casa hai trasferito lì la residenza non pagherai mai nessuna plusvalenza in quanto la plusvalenza viene pratica sui beni strumentali e la &quot;prima casa&quot; non è tra questi. In ogni caso i vincoli per continuare ad usufruire dell&#039;agevolazione prima casa sono &quot;di durata&quot; in quanto devi rimanere proprietario (con residenza) per i primi 5 anni o in mancanza vendere e riaquistare entro un anno dalla vendita. Ti elenco qui di seguito i motivi per i quali si perdono le agevolazioni.

L&#039;acquirente decade dalle agevolazioni prima casa quando: 

le dichiarazioni previste dalla legge nell&#039;atto di acquisto sono false; 

non trasferisce entro 18 mesi la residenza nel Comune in cui è situato l&#039;immobile oggetto dell&#039;acquisto; 

vende o dona l&#039;abitazione prima che sia decorso il termine di 5 anni dalla data di acquisto, a meno che entro un anno non proceda al riacquisto di un altro immobile da adibire a propria abitazione principale. 
La decadenza dell&#039;agevolazione comporta il recupero delle imposte nella misura ordinaria (al netto di quanto già corrisposto) nonché l&#039;applicazione di una sanzione pari al 30% delle maggiori imposte dovute, oltre gli interessi di mora. Precisamente:
- il residuo 4% di imposta di registro o il 6% di iva;
- l&#039;imposta ipotecaria del 2%;
- l&#039;imposta catastale dell&#039;1%. 
Viene applicata, inoltre, una soprattassa del 30% e sono dovuti gli interessi legali del 2,5% dal 1° gennaio 2004, elevati al 3% dal 1° gennaio 2008. 
Il contribuente può sanare il debito con il Fisco se, entro 60 giorni dalla notifica dell&#039;avviso di accertamento, versa le imposte dovute più interessi e soprattassa ridotta ad 1/4 (un quarto).
Per la vendita della casa entro 5 anni dall&#039;acquisto, oltre al ricalcolo delle imposte con l&#039;applicazione delle aliquote ordinarie ed alla sanzione del 30%, è dovuta la tassazione con aliquota del 20% sulle plusvalenze, ma solo se l&#039;immobile non sia stato adibito ad abitazione principale per la maggior parte del periodo di detenzione dell&#039;abitazione. 
  
L&#039;Ufficio delle Entrate competente per territorio può esercitare l&#039;azione di controllo e verifica sulla sussistenza dei requisiti &quot;prima casa&quot;, entro il termine massimo di tre anni.
Il periodo si calcola a partire dallo scadere del termine previsto per soddisfare le richieste stabilite dalla legge.

Spero di essere stata chiara e di aver risposto in modo esaustivo alla tua domanda.
Saluti
Elettra</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se entro 18 mesi dall&#8217;acquisto della tua prima casa hai trasferito lì la residenza non pagherai mai nessuna plusvalenza in quanto la plusvalenza viene pratica sui beni strumentali e la &#8220;prima casa&#8221; non è tra questi. In ogni caso i vincoli per continuare ad usufruire dell&#8217;agevolazione prima casa sono &#8220;di durata&#8221; in quanto devi rimanere proprietario (con residenza) per i primi 5 anni o in mancanza vendere e riaquistare entro un anno dalla vendita. Ti elenco qui di seguito i motivi per i quali si perdono le agevolazioni.</p>
<p>L&#8217;acquirente decade dalle agevolazioni prima casa quando: </p>
<p>le dichiarazioni previste dalla legge nell&#8217;atto di acquisto sono false; </p>
<p>non trasferisce entro 18 mesi la residenza nel Comune in cui è situato l&#8217;immobile oggetto dell&#8217;acquisto; </p>
<p>vende o dona l&#8217;abitazione prima che sia decorso il termine di 5 anni dalla data di acquisto, a meno che entro un anno non proceda al riacquisto di un altro immobile da adibire a propria abitazione principale.<br />
La decadenza dell&#8217;agevolazione comporta il recupero delle imposte nella misura ordinaria (al netto di quanto già corrisposto) nonché l&#8217;applicazione di una sanzione pari al 30% delle maggiori imposte dovute, oltre gli interessi di mora. Precisamente:<br />
- il residuo 4% di imposta di registro o il 6% di iva;<br />
- l&#8217;imposta ipotecaria del 2%;<br />
- l&#8217;imposta catastale dell&#8217;1%.<br />
Viene applicata, inoltre, una soprattassa del 30% e sono dovuti gli interessi legali del 2,5% dal 1° gennaio 2004, elevati al 3% dal 1° gennaio 2008.<br />
Il contribuente può sanare il debito con il Fisco se, entro 60 giorni dalla notifica dell&#8217;avviso di accertamento, versa le imposte dovute più interessi e soprattassa ridotta ad 1/4 (un quarto).<br />
Per la vendita della casa entro 5 anni dall&#8217;acquisto, oltre al ricalcolo delle imposte con l&#8217;applicazione delle aliquote ordinarie ed alla sanzione del 30%, è dovuta la tassazione con aliquota del 20% sulle plusvalenze, ma solo se l&#8217;immobile non sia stato adibito ad abitazione principale per la maggior parte del periodo di detenzione dell&#8217;abitazione. </p>
<p>L&#8217;Ufficio delle Entrate competente per territorio può esercitare l&#8217;azione di controllo e verifica sulla sussistenza dei requisiti &#8220;prima casa&#8221;, entro il termine massimo di tre anni.<br />
Il periodo si calcola a partire dallo scadere del termine previsto per soddisfare le richieste stabilite dalla legge.</p>
<p>Spero di essere stata chiara e di aver risposto in modo esaustivo alla tua domanda.<br />
Saluti<br />
Elettra</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ignazio basile</title>
		<link>http://www.caseinrete.org/blog/compravendita-immobili/381/vendere-un-immobile-tassazione-dei-redditi-diversi/comment-page-1/#comment-640</link>
		<dc:creator>Ignazio basile</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 08:58:13 +0000</pubDate>
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		<description>Ho acquistato il 14/12/2004 un immobile con i benefici fiscali prima casa; il 23/06/2005 ho trasferito la residenza nel comune ove insiste l&#039;immobile, detenendola fino al 23/3/2007, data nella quale ho stipulato un contratto di locazione con scadenza non prorogabile al 2/9/2008 a seguito di trasferimento ad altro comune per motivi di lavoro.  
Avendo ora la possibilità di riutilizzare l&#039;immobile e sussistendo anche la necessità di venderlo quanto prima, con o senza utilizzo del credito di imposta, per quale periodo devo detenere ancora  l&#039;immobile come abitazione principale per evitare la tassazione di eventuali plusvalenze che dovessere emergere dalla vendita ai sensi dell&#039;art. 81 del TUIR? E&#039; sufficiente il semplice ritrasferimento della residenza nel comune ove è situato l&#039;immobile per il predetto periodo per evitare la tassazione delle plusvalenze, oppure sussistono ulteriori condizioni da rispettarerispettare?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ho acquistato il 14/12/2004 un immobile con i benefici fiscali prima casa; il 23/06/2005 ho trasferito la residenza nel comune ove insiste l&#8217;immobile, detenendola fino al 23/3/2007, data nella quale ho stipulato un contratto di locazione con scadenza non prorogabile al 2/9/2008 a seguito di trasferimento ad altro comune per motivi di lavoro.<br />
Avendo ora la possibilità di riutilizzare l&#8217;immobile e sussistendo anche la necessità di venderlo quanto prima, con o senza utilizzo del credito di imposta, per quale periodo devo detenere ancora  l&#8217;immobile come abitazione principale per evitare la tassazione di eventuali plusvalenze che dovessere emergere dalla vendita ai sensi dell&#8217;art. 81 del TUIR? E&#8217; sufficiente il semplice ritrasferimento della residenza nel comune ove è situato l&#8217;immobile per il predetto periodo per evitare la tassazione delle plusvalenze, oppure sussistono ulteriori condizioni da rispettarerispettare?</p>
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