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	<title>Comments on: Tabelle Millesimali, il problema della revisione</title>
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	<description>Il Blog sulle notizie del mondo immobiliare</description>
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		<title>By: Silvio Rosingana</title>
		<link>http://www.caseinrete.org/blog/condomini/739/tabelle-millesimali-il-problema-della-revisione/comment-page-1/#comment-17577</link>
		<dc:creator>Silvio Rosingana</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 May 2011 08:48:55 +0000</pubDate>
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		<description>23. segue:
il parere del Giurista, Avv. Raffaello G. Orofino:
(B)&lt;&gt;
Fine S.R.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>23. segue:<br />
il parere del Giurista, Avv. Raffaello G. Orofino:<br />
(B)&lt;&gt;<br />
Fine S.R.</p>
]]></content:encoded>
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		<title>By: Silvio Rosingana</title>
		<link>http://www.caseinrete.org/blog/condomini/739/tabelle-millesimali-il-problema-della-revisione/comment-page-1/#comment-17576</link>
		<dc:creator>Silvio Rosingana</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 May 2011 08:08:49 +0000</pubDate>
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		<description>Al punto 16. Commenti by Silvio Rosingana — February 18, 2010 
sostenevo che, quando si rivedono le tabelle millesimali vanno conservati i criteri di calcolo originari. Concludevo che, non potendoli recuperare, avevo cercato di rispettarli, adottando il metodo della proporzionalità.
Al punto 17. Commenti by elettra — February 24, 2010, Elettra mi diceva:
si Silvio, i criteri verranno per forza modificati.
Credo che l&#039;argomento: &quot;COME VA fatta la revisione, cioè CON QUALI CRITERI&quot; sia importante, per me, e per molti.
A sostegno della mia tesi vorrei quindi aggiungere qualcosa. E sarei grato a chi volesse spiegarmi perché avrei torto. Cordiali saluti, Silvio Rosingana.
--------------------------------------------------------------

Nella revisione della tabella vanno applicati i criteri con cui la stessa é stata creata. Dovrebbe suggerirlo il buon senso. Ma richiamiamoci alla logica e alle norme vigenti.

LA LOGICA. In un condominio di 5 piani e due scale = 20 alloggi di ca. 80 mq commerciali cadauno, un condòmino chiude con veranda un balcone coperto delle dimensioni di una piccola stanza, di circa 16 mq calpestabili.
Viene proposta la revisione dei millesimi, e si dà l&#039;incarico a provvedervi ad un geometra.
Domando: quale scelta farà il geometra fra le seguenti:
►rimisurare ogni appartamento del condominio, applicare i correttivi che riterrà convenienti e produrre quindi una nuova tabella, creata ex novo; 
►prendere invece in esame solo le variazioni / incrementi apportati dal condòmino, che ha fatto i lavori, ad essi applicare i criteri di calcolo precedenti, ed ottenere così i millesimi da caricare al condòmino, e da scaricare proporzionalmente dagli altri?
La risposta mi pare semplice. Sceglierà il 2^ metodo perchè più rapido e meno costoso. Ed unico legalmente ammissibile, peraltro, come espongo di seguito.

LA LEGGE. La tabella millesimale viene una prima volta creata, e successivamente, eventualmente, modificata.
Ai sensi dell&#039;art. 69 disp. attuazione c.c. la modifica é ammessa per 2 soli motivi: errore di calcolo nella tabella precedente, ovvero quando, per le mutate condizioni di una parte dell&#039;edificio,  in conseguenza,…. ecc.
L&#039;errore di calcolo verrà ammendato. Le formule applicate primieramente saranno utilizzate per rifare il calcolo correttamente. Non mi capirei davvero chi sostenesse si dovrebbe rifare il calcolo evitando l&#039;errore  (es. di considerare che una stanza ha una superficie di mq 25 e non invece 20 come originariamente ed erroneamente rilevato) e UTILIZZANDO altresì FORMULE DIVERSE.
L&#039;incremento di mq o di volumi ottenuto dal condòmino che ha fatto i lavori saranno valutati con i criteri di calcolo originari, SARANNO CIOE’ UTILIZZATE LE FORMULE ORIGINARIE. Il risultato in millesimi andrà a carico del condòmino che ha fatto i lavori ed a scarico degli altri.
Perché affermo che dal punto di vista NORMATIVO l&#039;utilizzo di criteri di calcolo diversi dagli originali non é possibile?

Se su 20 alloggi 1 ha fatto lavori, e 19 no, io chiedo: 

Consente forse la legge che tali 19 alloggi, per cui non ricorrono né errori né variazioni, siano fonte AUTONOMA di millesimi da mettere in gioco nella revisione voluta con riferimento all’alloggio per il quale si è riscontrato l’errore ovvero ha effettuato gli incrementi per i quali –errore, incrementi-,  l’art. 69 disp. att. C.c. consente la revisione?

 La risposta é No. Perchè per gli stessi non ricorrono i presupposti per la revisione previsti dal c.c. Essi vedranno variare i loro millesimi, sì, in relazione revisione fatta a carico dell&#039;unico alloggio in cui tali presupposti ricorrevano.
Concludendo:
l&#039;unica fonte di millesimi da ridistribuire é l&#039;alloggio per cui é ammissibile la revisione.
Utilizzare criteri di calcolo diversi dagli originali non é possibile: applicarli solo alle modifiche e non sull&#039;intero condominio sarebbe ridicolo; applicarli a tutti gli alloggi farebbe sì che anche gli altri 19 fossero fonte di millesimi da ridistribuire. Ma ciò ci direbbe che si é provveduto ad una revisione per 19 alloggi per cui una revisione non é invece consentita.
In verità casi come questo, in cui si vogliono rivedere i millesimi di tutti, utilizzando criteri innovativi, nascondono malamente il desiderio di favorire sé stessi a scapito degli altri. Sentiamo sempre noi tutti di essere vittime di ingiustizia, e che gli altri sono stati favoriti. Quale migliore occasione di un lavoro fatto da qualcuno per caricare a quello, che evidentemente di soldi ce ne ha, le ingiustizie che abbiamo ritenuto di subire nel tempo a causa di tabelle calcolate, secondo noi, in modo iniquo?
------
Vedasi peraltro 
&gt;&gt;cosa dicono quasi tutte le riviste per geometri, architetti ed ingegneri in argomento. Citerò solo: Franco Guazzone su Noi Geometri (Milano, ecc. Lombardia) N° 04 Luglio – Agosto 2010 e il Geometra veronese Dicembre 2010 Anno L n°12, di cui riporto un passo (A)
&gt;&gt;cosa dicono i giuristi: 1 per tutti, l&#039;Avv. Raffaello G. Orofino su Appunti di diritto civile ed amministrativo il 2 settembre 2010, vedasi in rete = Http: //blog.studiolegaleorofino.it/condominio-modifica-tabella-millesimale-maggioranza/,
nelle sue risposte. Di cui riporto un passo (B)
                    ***********
(A)&lt;&lt; Revisione di tabelle millesimali, il ruolo del tecnico
…………………Peraltro, il dott. Triola, al timore espresso da alcuni amministratori partecipanti al Convegno della possibile insorgenza di un gran numero di contenziosi, a seguito della semplificazione delle procedure, ha precisato che - in ogni caso - la condizione per modificare le tabelle è la sussistenza delle motivazioni previste dai due commi di cui è composto l’art. 69 disp. att. cod. civ., mancando le quali nemmeno l’unanimità dei condomini consente la modificazione delle tabelle.

La responsabilità del tecnico incaricato dell’operazione.
Di conseguenza, nel caso di sopraelevazioni o recuperi di sottotetto, sussistendo le condizioni per la revisione delle tabelle per l’incremento di superficie abitabile realizzata, il tecnico incaricato dall’amministratore, o direttamente dall’assemblea, dovrà iniziare le operazioni  tecniche, procedendo in primo  luogo alla ricerca dell’eventuale prospetto di calcolo originario, risalente alla costruzione dell’edificio condominiale, ovvero alla costituzione del condominio, nel caso di fabbricati già di unica proprietà, frazionati e venduti agli inquilini o a terzi. Poiché, nella fattispecie, non si tratta di compilare una nuova tabella ma solo integrare quella esistente, scopo di tale ricerca è quello di verificare quali siano stati i coefficienti utilizzati dal compilatore, per determinare prima la superficie commerciale delle singole proprietà, partendo da quella reale rilevabile dalle planimetrie, e poi i coefficienti correttivi della superficie commerciale medesima, per ottenere quella virtuale da utilizzare per il calcolo delle carature.
…….
Pertanto, l’operazione di revisione diverrà semplice in presenza del prospetto, ma in assenza dell’elaborato originale l’integrazione della tabella richiederà di seguire un altro più complesso percorso, finalizzato alla determinazione delle quote millesimali da attribuire alle nuove unità, senza entrare nel merito delle carature relative alle altre porzioni di fabbricato, rimaste inalterate.
Di conseguenza, nel caso frequente di mancanza del prospetto di calcolo originale, il tecnico dovrà calcolare i rapporti fra millesimi e superfici commerciali delle unità immobiliari del piano sottostante a quello sopraelevato o reso abitabile, da cui ricavare un rapporto medio da applicare alle superfici commerciali delle nuove unità immobiliari. Ottenuto il rapporto, il tecnico dovrà verificare se il nuovo piano sia o meno raggiunto dal servizio di ascensore per cui, solo in caso affermativo, il rapporto medesimo dovrà essere incrementato di una percentuale per la differenza di piano, di norma dal 3 al 5%. Successivamente l’operatore, avendo a disposizione tutti gli elementi necessari, potrà agilmente procedere al riparto, ottenendo prima una tabella integrata superiore a mille, che con una semplice funzione proporzionale, sarà riportata a mille.
……..


(B1)&lt;&gt;
(B2)L&#039;Avv. Raffaello Orofino ha scritto il 20 settembre 2010, 
&lt;&gt;

Mi auguro di essere stato convincente e non troppo pesante. 
Cordiali salut, Silvio Rosingana</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Al punto 16. Commenti by Silvio Rosingana — February 18, 2010<br />
sostenevo che, quando si rivedono le tabelle millesimali vanno conservati i criteri di calcolo originari. Concludevo che, non potendoli recuperare, avevo cercato di rispettarli, adottando il metodo della proporzionalità.<br />
Al punto 17. Commenti by elettra — February 24, 2010, Elettra mi diceva:<br />
si Silvio, i criteri verranno per forza modificati.<br />
Credo che l&#8217;argomento: &#8220;COME VA fatta la revisione, cioè CON QUALI CRITERI&#8221; sia importante, per me, e per molti.<br />
A sostegno della mia tesi vorrei quindi aggiungere qualcosa. E sarei grato a chi volesse spiegarmi perché avrei torto. Cordiali saluti, Silvio Rosingana.<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;</p>
<p>Nella revisione della tabella vanno applicati i criteri con cui la stessa é stata creata. Dovrebbe suggerirlo il buon senso. Ma richiamiamoci alla logica e alle norme vigenti.</p>
<p>LA LOGICA. In un condominio di 5 piani e due scale = 20 alloggi di ca. 80 mq commerciali cadauno, un condòmino chiude con veranda un balcone coperto delle dimensioni di una piccola stanza, di circa 16 mq calpestabili.<br />
Viene proposta la revisione dei millesimi, e si dà l&#8217;incarico a provvedervi ad un geometra.<br />
Domando: quale scelta farà il geometra fra le seguenti:<br />
►rimisurare ogni appartamento del condominio, applicare i correttivi che riterrà convenienti e produrre quindi una nuova tabella, creata ex novo;<br />
►prendere invece in esame solo le variazioni / incrementi apportati dal condòmino, che ha fatto i lavori, ad essi applicare i criteri di calcolo precedenti, ed ottenere così i millesimi da caricare al condòmino, e da scaricare proporzionalmente dagli altri?<br />
La risposta mi pare semplice. Sceglierà il 2^ metodo perchè più rapido e meno costoso. Ed unico legalmente ammissibile, peraltro, come espongo di seguito.</p>
<p>LA LEGGE. La tabella millesimale viene una prima volta creata, e successivamente, eventualmente, modificata.<br />
Ai sensi dell&#8217;art. 69 disp. attuazione c.c. la modifica é ammessa per 2 soli motivi: errore di calcolo nella tabella precedente, ovvero quando, per le mutate condizioni di una parte dell&#8217;edificio,  in conseguenza,…. ecc.<br />
L&#8217;errore di calcolo verrà ammendato. Le formule applicate primieramente saranno utilizzate per rifare il calcolo correttamente. Non mi capirei davvero chi sostenesse si dovrebbe rifare il calcolo evitando l&#8217;errore  (es. di considerare che una stanza ha una superficie di mq 25 e non invece 20 come originariamente ed erroneamente rilevato) e UTILIZZANDO altresì FORMULE DIVERSE.<br />
L&#8217;incremento di mq o di volumi ottenuto dal condòmino che ha fatto i lavori saranno valutati con i criteri di calcolo originari, SARANNO CIOE’ UTILIZZATE LE FORMULE ORIGINARIE. Il risultato in millesimi andrà a carico del condòmino che ha fatto i lavori ed a scarico degli altri.<br />
Perché affermo che dal punto di vista NORMATIVO l&#8217;utilizzo di criteri di calcolo diversi dagli originali non é possibile?</p>
<p>Se su 20 alloggi 1 ha fatto lavori, e 19 no, io chiedo: </p>
<p>Consente forse la legge che tali 19 alloggi, per cui non ricorrono né errori né variazioni, siano fonte AUTONOMA di millesimi da mettere in gioco nella revisione voluta con riferimento all’alloggio per il quale si è riscontrato l’errore ovvero ha effettuato gli incrementi per i quali –errore, incrementi-,  l’art. 69 disp. att. C.c. consente la revisione?</p>
<p> La risposta é No. Perchè per gli stessi non ricorrono i presupposti per la revisione previsti dal c.c. Essi vedranno variare i loro millesimi, sì, in relazione revisione fatta a carico dell&#8217;unico alloggio in cui tali presupposti ricorrevano.<br />
Concludendo:<br />
l&#8217;unica fonte di millesimi da ridistribuire é l&#8217;alloggio per cui é ammissibile la revisione.<br />
Utilizzare criteri di calcolo diversi dagli originali non é possibile: applicarli solo alle modifiche e non sull&#8217;intero condominio sarebbe ridicolo; applicarli a tutti gli alloggi farebbe sì che anche gli altri 19 fossero fonte di millesimi da ridistribuire. Ma ciò ci direbbe che si é provveduto ad una revisione per 19 alloggi per cui una revisione non é invece consentita.<br />
In verità casi come questo, in cui si vogliono rivedere i millesimi di tutti, utilizzando criteri innovativi, nascondono malamente il desiderio di favorire sé stessi a scapito degli altri. Sentiamo sempre noi tutti di essere vittime di ingiustizia, e che gli altri sono stati favoriti. Quale migliore occasione di un lavoro fatto da qualcuno per caricare a quello, che evidentemente di soldi ce ne ha, le ingiustizie che abbiamo ritenuto di subire nel tempo a causa di tabelle calcolate, secondo noi, in modo iniquo?<br />
&#8212;&#8212;<br />
Vedasi peraltro<br />
&gt;&gt;cosa dicono quasi tutte le riviste per geometri, architetti ed ingegneri in argomento. Citerò solo: Franco Guazzone su Noi Geometri (Milano, ecc. Lombardia) N° 04 Luglio – Agosto 2010 e il Geometra veronese Dicembre 2010 Anno L n°12, di cui riporto un passo (A)<br />
&gt;&gt;cosa dicono i giuristi: 1 per tutti, l&#8217;Avv. Raffaello G. Orofino su Appunti di diritto civile ed amministrativo il 2 settembre 2010, vedasi in rete = Http: //blog.studiolegaleorofino.it/condominio-modifica-tabella-millesimale-maggioranza/,<br />
nelle sue risposte. Di cui riporto un passo (B)<br />
                    ***********<br />
(A)&lt;&lt; Revisione di tabelle millesimali, il ruolo del tecnico<br />
…………………Peraltro, il dott. Triola, al timore espresso da alcuni amministratori partecipanti al Convegno della possibile insorgenza di un gran numero di contenziosi, a seguito della semplificazione delle procedure, ha precisato che &#8211; in ogni caso &#8211; la condizione per modificare le tabelle è la sussistenza delle motivazioni previste dai due commi di cui è composto l’art. 69 disp. att. cod. civ., mancando le quali nemmeno l’unanimità dei condomini consente la modificazione delle tabelle.</p>
<p>La responsabilità del tecnico incaricato dell’operazione.<br />
Di conseguenza, nel caso di sopraelevazioni o recuperi di sottotetto, sussistendo le condizioni per la revisione delle tabelle per l’incremento di superficie abitabile realizzata, il tecnico incaricato dall’amministratore, o direttamente dall’assemblea, dovrà iniziare le operazioni  tecniche, procedendo in primo  luogo alla ricerca dell’eventuale prospetto di calcolo originario, risalente alla costruzione dell’edificio condominiale, ovvero alla costituzione del condominio, nel caso di fabbricati già di unica proprietà, frazionati e venduti agli inquilini o a terzi. Poiché, nella fattispecie, non si tratta di compilare una nuova tabella ma solo integrare quella esistente, scopo di tale ricerca è quello di verificare quali siano stati i coefficienti utilizzati dal compilatore, per determinare prima la superficie commerciale delle singole proprietà, partendo da quella reale rilevabile dalle planimetrie, e poi i coefficienti correttivi della superficie commerciale medesima, per ottenere quella virtuale da utilizzare per il calcolo delle carature.<br />
…….<br />
Pertanto, l’operazione di revisione diverrà semplice in presenza del prospetto, ma in assenza dell’elaborato originale l’integrazione della tabella richiederà di seguire un altro più complesso percorso, finalizzato alla determinazione delle quote millesimali da attribuire alle nuove unità, senza entrare nel merito delle carature relative alle altre porzioni di fabbricato, rimaste inalterate.<br />
Di conseguenza, nel caso frequente di mancanza del prospetto di calcolo originale, il tecnico dovrà calcolare i rapporti fra millesimi e superfici commerciali delle unità immobiliari del piano sottostante a quello sopraelevato o reso abitabile, da cui ricavare un rapporto medio da applicare alle superfici commerciali delle nuove unità immobiliari. Ottenuto il rapporto, il tecnico dovrà verificare se il nuovo piano sia o meno raggiunto dal servizio di ascensore per cui, solo in caso affermativo, il rapporto medesimo dovrà essere incrementato di una percentuale per la differenza di piano, di norma dal 3 al 5%. Successivamente l’operatore, avendo a disposizione tutti gli elementi necessari, potrà agilmente procedere al riparto, ottenendo prima una tabella integrata superiore a mille, che con una semplice funzione proporzionale, sarà riportata a mille.<br />
……..</p>
<p>(B1)&lt;&gt;<br />
(B2)L&#8217;Avv. Raffaello Orofino ha scritto il 20 settembre 2010,<br />
&lt;&gt;</p>
<p>Mi auguro di essere stato convincente e non troppo pesante.<br />
Cordiali salut, Silvio Rosingana</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: vallì</title>
		<link>http://www.caseinrete.org/blog/condomini/739/tabelle-millesimali-il-problema-della-revisione/comment-page-1/#comment-12839</link>
		<dc:creator>vallì</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 20:41:14 +0000</pubDate>
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		<description>Ho acquistato un appartamento 9 anni fa, ho accettato con atto notarile le tabelle redatte dal costruttore. Dopo 2 anni ci siamo accorti che in 5 appartamenti (39 in totale) non era stata conteggiata una camera. Abbiamo chiesto al costruttore di correggere gli errori matematici, ha affidato ad un nuovo geom. la redazione delle tabelle, il quale le ha cambiate radicalmente anche nei criteri di calcolo dicendo di seguire il C.C. Ovviamente le nuove tabelle non sono state accettate in assemblea ed un condomino che da queste seconde trarrebbe notevoli benefici vuole portarci tutti in giudizio. Quale responsabilità ha il costruttore in questo caso? Possiamo rivalerci nei suoi confronti per le spese che sosterremo per la causa? Io non voglio accettare le tabelle stravolte, perchè se le avessi conosciute prima dell&#039;acquisto non avrei scelto l&#039;appartamento che ho acquistato, sono d&#039;accordo invece nell&#039;accettare la correzione degli errori relativi al conteggio delle camere non inserite nelle prime tabelle.
Grazie infinite per le delucidazioni che potete darmi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ho acquistato un appartamento 9 anni fa, ho accettato con atto notarile le tabelle redatte dal costruttore. Dopo 2 anni ci siamo accorti che in 5 appartamenti (39 in totale) non era stata conteggiata una camera. Abbiamo chiesto al costruttore di correggere gli errori matematici, ha affidato ad un nuovo geom. la redazione delle tabelle, il quale le ha cambiate radicalmente anche nei criteri di calcolo dicendo di seguire il C.C. Ovviamente le nuove tabelle non sono state accettate in assemblea ed un condomino che da queste seconde trarrebbe notevoli benefici vuole portarci tutti in giudizio. Quale responsabilità ha il costruttore in questo caso? Possiamo rivalerci nei suoi confronti per le spese che sosterremo per la causa? Io non voglio accettare le tabelle stravolte, perchè se le avessi conosciute prima dell&#8217;acquisto non avrei scelto l&#8217;appartamento che ho acquistato, sono d&#8217;accordo invece nell&#8217;accettare la correzione degli errori relativi al conteggio delle camere non inserite nelle prime tabelle.<br />
Grazie infinite per le delucidazioni che potete darmi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: giovanni piredda</title>
		<link>http://www.caseinrete.org/blog/condomini/739/tabelle-millesimali-il-problema-della-revisione/comment-page-1/#comment-12660</link>
		<dc:creator>giovanni piredda</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 15:48:29 +0000</pubDate>
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		<description>garage acquistato con tabella millesimale di magazzino nel 1982.Si continua a pagare con millesimi di mazazzino. Ora sorge il problema della differenza macroscopica dei millesimimi. Come si può procedere per risolvere tale problema? Ho sentito che ora non è piu&#039; necessaria l&#039;unanimità dei consensi. E&#039; vero?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>garage acquistato con tabella millesimale di magazzino nel 1982.Si continua a pagare con millesimi di mazazzino. Ora sorge il problema della differenza macroscopica dei millesimimi. Come si può procedere per risolvere tale problema? Ho sentito che ora non è piu&#8217; necessaria l&#8217;unanimità dei consensi. E&#8217; vero?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: elettra</title>
		<link>http://www.caseinrete.org/blog/condomini/739/tabelle-millesimali-il-problema-della-revisione/comment-page-1/#comment-11634</link>
		<dc:creator>elettra</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 14:53:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.caseinrete.org/blog/condomini/739/tabelle-millesimali-il-problema-della-revisione/#comment-11634</guid>
		<description>Gentile Giulia, per fare ciò dovrà essere indetta un&#039;assemblea condominiale e la tabella dovrà essere revisionata con il consenso di tutti i condomini. saluti</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gentile Giulia, per fare ciò dovrà essere indetta un&#8217;assemblea condominiale e la tabella dovrà essere revisionata con il consenso di tutti i condomini. saluti</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Giulia Cucchi</title>
		<link>http://www.caseinrete.org/blog/condomini/739/tabelle-millesimali-il-problema-della-revisione/comment-page-1/#comment-11630</link>
		<dc:creator>Giulia Cucchi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 00:39:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.caseinrete.org/blog/condomini/739/tabelle-millesimali-il-problema-della-revisione/#comment-11630</guid>
		<description>Vorrei sottoporre questo problema:
nel condominio dove abita mia mamma la tabella millesimale per la suddivisione delle spese dell&#039;ascensore, redatta dal costruttore ed allegata al regolamento di condominio ed agli attti di compravendita, è palesemente errata portando una suddivisione che non rispetta nè la superficie degli appartamenti nè tantomeno i piani.
Per esempio &#039;appartamento di mia mamma che si trova al piano quarto, ha più millesimi dell&#039;appartamento che si trova su tre piani 3,4,5 e al quinto l&#039;ascensore è di suo esclusivo utilizzo poichè è nel suo appartamento, i millesimi di proprietà nper l&#039;appartamento di mia mamma sono 76 quelli dell&#039;altro appartamento sono 176. Proprio per questo motivo quella tabella millesimale non è mai stata utilizzata per la suddivisione delle spese dell&#039;ascensore, ma l&#039;amministratore pro tempore nominato dal costruttore a suo tempo, ne ha fatta redigere un&#039;altra con la quale negli ultimi dieci anni sono state suddivise le spese.
Oggi accade che un inquilino vendendo la casa abbia fatto notare la vecchia tabella allegata al rogito, e l&#039;amministratore sostiene che, anche se non sono impugnabili le delibere assembleari passate che hanno suddiviso le spese in funzione della nuova tabella, da ora in poi va utilizzata la vecchia a meno che non si provveda alla modifica con il consenso di tutti i condomini.
Io ho trovato una sentenza della cassazione del 1994 n.4814 che specifica che l&#039;uso nel tempo di una tabella millesimale diversa da wquella riportata negli atti, è valido, a patto che tutti i condomini, in modo non equivoco abbiano votato o fatto acquiescenza per diversi anni , alla suddivisione delle spese in misura diversa da quella prevista dalla tabella; la modifica di queta, infatti, ha natura contrattuale e non reale, e di conseguenza  non richiede la forma scritta ma solo il consenso, anche tacito ma espresso in modo non equivoco, di tutti i condomini.
Posso pertanto fare valere questo concetto, continuando a fare utilizzare la nuova tabella che &quot;di fatto&quot; è quella che da sempre è stata utilizzata, visto che nessuno pur riconoscendo la palesità dell&#039;errore sulla tabella millesimale originaria, vuole accollarsi il costo per far redigirne una nuova.
Grazie mille.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vorrei sottoporre questo problema:<br />
nel condominio dove abita mia mamma la tabella millesimale per la suddivisione delle spese dell&#8217;ascensore, redatta dal costruttore ed allegata al regolamento di condominio ed agli attti di compravendita, è palesemente errata portando una suddivisione che non rispetta nè la superficie degli appartamenti nè tantomeno i piani.<br />
Per esempio &#8216;appartamento di mia mamma che si trova al piano quarto, ha più millesimi dell&#8217;appartamento che si trova su tre piani 3,4,5 e al quinto l&#8217;ascensore è di suo esclusivo utilizzo poichè è nel suo appartamento, i millesimi di proprietà nper l&#8217;appartamento di mia mamma sono 76 quelli dell&#8217;altro appartamento sono 176. Proprio per questo motivo quella tabella millesimale non è mai stata utilizzata per la suddivisione delle spese dell&#8217;ascensore, ma l&#8217;amministratore pro tempore nominato dal costruttore a suo tempo, ne ha fatta redigere un&#8217;altra con la quale negli ultimi dieci anni sono state suddivise le spese.<br />
Oggi accade che un inquilino vendendo la casa abbia fatto notare la vecchia tabella allegata al rogito, e l&#8217;amministratore sostiene che, anche se non sono impugnabili le delibere assembleari passate che hanno suddiviso le spese in funzione della nuova tabella, da ora in poi va utilizzata la vecchia a meno che non si provveda alla modifica con il consenso di tutti i condomini.<br />
Io ho trovato una sentenza della cassazione del 1994 n.4814 che specifica che l&#8217;uso nel tempo di una tabella millesimale diversa da wquella riportata negli atti, è valido, a patto che tutti i condomini, in modo non equivoco abbiano votato o fatto acquiescenza per diversi anni , alla suddivisione delle spese in misura diversa da quella prevista dalla tabella; la modifica di queta, infatti, ha natura contrattuale e non reale, e di conseguenza  non richiede la forma scritta ma solo il consenso, anche tacito ma espresso in modo non equivoco, di tutti i condomini.<br />
Posso pertanto fare valere questo concetto, continuando a fare utilizzare la nuova tabella che &#8220;di fatto&#8221; è quella che da sempre è stata utilizzata, visto che nessuno pur riconoscendo la palesità dell&#8217;errore sulla tabella millesimale originaria, vuole accollarsi il costo per far redigirne una nuova.<br />
Grazie mille.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: martinotti giorgio</title>
		<link>http://www.caseinrete.org/blog/condomini/739/tabelle-millesimali-il-problema-della-revisione/comment-page-1/#comment-11266</link>
		<dc:creator>martinotti giorgio</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 13:31:57 +0000</pubDate>
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		<description>14 mesi fa ho vinto una causa presso il Tribunale di Torino ottenendo che la tabella millesimale, fino ad allora in vigore, venisse sostituita da una nuova predisposta dal C.T.U. e pure di mia soddisfazione.Il giudice non ha disposto per la sua registrazione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari nè il mio avvocato si è attivato in merito. La domanda che Vi rivolgo è la seguente:
e&#039;obbligatoria la registrazione della tabella  o comunque è consigliabile effettuarla per evitare eventuali problemi derivanti dalla non pubblicità della stessa ? In caso affermativo quali potrebbero essere tali problemi e come eventualmente posso fare per regolarizzare il tutto?
Ringrazio anticipatamente e porgo i miei migliori saluti.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>14 mesi fa ho vinto una causa presso il Tribunale di Torino ottenendo che la tabella millesimale, fino ad allora in vigore, venisse sostituita da una nuova predisposta dal C.T.U. e pure di mia soddisfazione.Il giudice non ha disposto per la sua registrazione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari nè il mio avvocato si è attivato in merito. La domanda che Vi rivolgo è la seguente:<br />
e&#8217;obbligatoria la registrazione della tabella  o comunque è consigliabile effettuarla per evitare eventuali problemi derivanti dalla non pubblicità della stessa ? In caso affermativo quali potrebbero essere tali problemi e come eventualmente posso fare per regolarizzare il tutto?<br />
Ringrazio anticipatamente e porgo i miei migliori saluti.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: elettra</title>
		<link>http://www.caseinrete.org/blog/condomini/739/tabelle-millesimali-il-problema-della-revisione/comment-page-1/#comment-11248</link>
		<dc:creator>elettra</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 11:18:01 +0000</pubDate>
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		<description>si Silvio, i criteri verranno per forza modificati. saluti</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>si Silvio, i criteri verranno per forza modificati. saluti</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Silvio Rosingana</title>
		<link>http://www.caseinrete.org/blog/condomini/739/tabelle-millesimali-il-problema-della-revisione/comment-page-1/#comment-11066</link>
		<dc:creator>Silvio Rosingana</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 10:55:23 +0000</pubDate>
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		<description>Ho trasformato la cantina del mio alloggio a piano terra (cantina anche a p.t. e contigua) in camera da letto. Con condono, licenze, ecc.,
Al fine di migliorare la conformazione dell&#039;alloggio, ho poi chiesto un&#039;altra cosa: di acquisire, senza altre formalità che il consenso degli altri condomini, un&#039;area condominiale di circa 1 mq, interamente insistente dentro il mio alloggio,e comunicante con l&#039;esterno solo con una porticina metallica sempre serrata, area destinata un tempo al deposito delle immondizie, e oramai in disuso da 20 - 30 anni. 
Per concedermi questa seconda cosa mi é stato chiesto di fare rivedere a mie spese le tabelle millesimali. Ed io ho acconsentito. Ho fatto rivedere i millesimi &quot;pilotando&quot; il geometra, cui ho detto: rivedere i millesimi, sì. Cambiare i criteri con cui 60 anni fa sono stati calcolati, no. Ma i calcoli originali non ci sono più. E&#039;peraltro evidente che il calcolo originale non era molto sofisticato, e teneva conto sostanzialmente del n° dei vani, con modesti correttivi di piano e di altezza delle volte (il p.t. é alto m 2.60, gli altri m 3). Che fare mancando i calcoli originali? Ho fatto fare un incremento proporzionale dei miei millesimi basato sui volumi. Più volume riscaldato, più millesimi. Più volume in proprietà (1 mq x h 2.60)più millesimi di proprietà. I millesimi in più a mio carico sono poi andati a scarico proporzionale degli altri condomini.
Il risultato é andato nel senso auspicato dagli altri proprietari, che tuttavia lo hanno giudicato troppo modesto, e non hanno approvato. E hanno incaricato altro geometra di fare nuovamente il calcolo.
A me questo non pare accettabile: é chiaro che gli altri proprietari contano di aumentare i miei millesimi diminuendo i loro soprattutto utilizzando criteri di calcolo nuovi, diversi dagli originali.
E&#039; qui, su questo aspetto, che chiedo il vostro parere: ho fatto una variazione d&#039;uso, ed un piccolo aumento di superficie/volume. Credo sia giusto aumentare i miei millesimi. Ma é giusto andare a cambiare i criteri dei calcoli originali? Apprezzerei molto leggere il vostro sincero parere. Cordiali saluti</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ho trasformato la cantina del mio alloggio a piano terra (cantina anche a p.t. e contigua) in camera da letto. Con condono, licenze, ecc.,<br />
Al fine di migliorare la conformazione dell&#8217;alloggio, ho poi chiesto un&#8217;altra cosa: di acquisire, senza altre formalità che il consenso degli altri condomini, un&#8217;area condominiale di circa 1 mq, interamente insistente dentro il mio alloggio,e comunicante con l&#8217;esterno solo con una porticina metallica sempre serrata, area destinata un tempo al deposito delle immondizie, e oramai in disuso da 20 &#8211; 30 anni.<br />
Per concedermi questa seconda cosa mi é stato chiesto di fare rivedere a mie spese le tabelle millesimali. Ed io ho acconsentito. Ho fatto rivedere i millesimi &#8220;pilotando&#8221; il geometra, cui ho detto: rivedere i millesimi, sì. Cambiare i criteri con cui 60 anni fa sono stati calcolati, no. Ma i calcoli originali non ci sono più. E&#8217;peraltro evidente che il calcolo originale non era molto sofisticato, e teneva conto sostanzialmente del n° dei vani, con modesti correttivi di piano e di altezza delle volte (il p.t. é alto m 2.60, gli altri m 3). Che fare mancando i calcoli originali? Ho fatto fare un incremento proporzionale dei miei millesimi basato sui volumi. Più volume riscaldato, più millesimi. Più volume in proprietà (1 mq x h 2.60)più millesimi di proprietà. I millesimi in più a mio carico sono poi andati a scarico proporzionale degli altri condomini.<br />
Il risultato é andato nel senso auspicato dagli altri proprietari, che tuttavia lo hanno giudicato troppo modesto, e non hanno approvato. E hanno incaricato altro geometra di fare nuovamente il calcolo.<br />
A me questo non pare accettabile: é chiaro che gli altri proprietari contano di aumentare i miei millesimi diminuendo i loro soprattutto utilizzando criteri di calcolo nuovi, diversi dagli originali.<br />
E&#8217; qui, su questo aspetto, che chiedo il vostro parere: ho fatto una variazione d&#8217;uso, ed un piccolo aumento di superficie/volume. Credo sia giusto aumentare i miei millesimi. Ma é giusto andare a cambiare i criteri dei calcoli originali? Apprezzerei molto leggere il vostro sincero parere. Cordiali saluti</p>
]]></content:encoded>
	</item>
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		<title>By: elettra</title>
		<link>http://www.caseinrete.org/blog/condomini/739/tabelle-millesimali-il-problema-della-revisione/comment-page-1/#comment-8944</link>
		<dc:creator>elettra</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 10:17:22 +0000</pubDate>
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		<description>E&#039; dovere dell&#039;amministratore risolvere questo tipo di problemi e aggiornare le tabelle millesimali. saluti</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; dovere dell&#8217;amministratore risolvere questo tipo di problemi e aggiornare le tabelle millesimali. saluti</p>
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