Antiriciclaggio Le nuove regole (restrittive) per l’uso degli assegni
Riferimenti: Artt. 49, 51 e 58, D.Lgs. n. 231/2007 Circolare Agenzia Entrate 7.3.2008, n. 18/ECircolare MEF 20.3.2008, n. prot. 33124
Tra le novità introdotte dal Decreto che ha recepito la terza Direttiva comunitaria in materia diantiriciclaggio si segnalano rilevanti modifiche nell’utilizzo degli assegni bancari o postali. In particolare, a decorrere dal 30.4.2008, banche e Poste dovranno rilasciare, in generale, moduli di assegni, assegni circolari e vaglia postali o cambiari con l’indicazione della clausola di non trasferibilità. Solo a seguito di specifica richiesta scritta e versamento dell’imposta di bollo di € 1,50 è possibile ottenere il rilascio di assegni senza la clausola di non trasferibilità. Gli stessi potranno essere utilizzati solamente per importi inferiori a € 5.000 e dovranno riportare, per ciascuna girata, il codice fiscale del girante, a pena di nullità.
Lo stesso Decreto ha inoltre previsto che, a decorrere dal 30.4.2008, i libretti di deposito al portatore dovranno avere un saldo inferiore ad € 5.000. Per quelli esistenti alla predetta data, è previsto che entro il 30.6.2009 il portatore debba adeguare il saldo al nuovo limite. Con la pubblicazione sulla GU del D.Lgs. n. 231/2007, in aggiunta alla revisione della normativa riguardante gli obblighi antiriciclaggio a carico di una vasta platea di soggetti sono state modificate le regole in tema di: uso del denaro contante, utilizzo di assegni bancari, postali, circolari e dei vaglia, utilizzo dei libretti di deposito al portatore.
Le nuove disposizioni entreranno in vigore a decorrere dal 30.4.2008. Recentemente il Ministero dell’Economia e delle Finanze con la Circolare 20.3.2008, n. 33124, ha fornito una serie di chiarimenti, di seguito riportati.
DISCIPLINA IN VIGORE FINO AL 29.4.2008
In base a quanto previsto dall’art. 1, DL n. 143/91, convertito dalla Legge n. 197/91, ed in vigore fino al 29.4.2008, sugli assegni postali, bancari e circolari e sui vaglia postali e cambiari relativi adimporti superiori ad € 12.500 devono essere indicati:
- il nome o la ragione sociale del beneficiario;
- la clausola di non trasferibilità.
- Beneficiario e clausola di non trasferibilità vanno indicati dal soggetto che emette l’assegno nel momento in cui lo stesso è relativo ad un importo superiore al predetto limite di € 12.500.
In caso di violazioni riguardanti l’utilizzo degli assegni, l’art. 5 del citato DL n. 143/91 prevede che spetta all’azienda di credito o alle Poste che accetta in versamento l’assegno ovvero a quella che ne effettua l’estinzione segnalare al MEF l’irregolarità entro 30 giorni. A tali violazioni è applicabile una sanzione fino al 40% dell’importo trasferito.
DISCIPLINA IN VIGORE DAL 30.4.2008
L’art. 49, D.Lgs. n. 231/2007 prevede che, a decorrere dal 30.4.2008, le banche e le Poste sono tenute a rilasciare, in linea generale, moduli di assegni muniti della clausola di non trasferibilità. La clausola di non trasferibilità dovrà inoltre essere apposta anche su assegni circolari e vaglia postali o cambiari. Il rilascio di moduli di assegni bancari e postali ovvero di assegni circolari o vaglia postali o cambiari in forma libera. Come specificato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 7.3.2008, n. 18/E ‘l’introduzione di tale novità non modifica, e quindi, non fa venir meno l’imposta di bollo dovuta sugli estratti conto…’. Nella citata Circolare n. 18/E inoltre viene evidenziato che per il versamento dell’imposta di bollo dovuta, le aziende di credito e le Poste possono utilizzare le modalità del c.d. ‘versamento virtuale’ e che tale modalità di assolvimento dell’imposta va riportata sull’assegno/vaglia emesso in forma libera. Detti assegni e vaglia trasferibili:
- potranno essere utilizzati esclusivamente per importi inferiori a € 5.000;
- dovranno riportare, per ciascuna girata, il codice fiscale del girante, a pena di nullità.
INDICAZIONE DELLA CLAUSOLA DI NON TRASFERIBILITÀ
Fino al 29.4.2008 dal 30.4.2008 PER IMPORTI SUPERIORI A € 12.500 costituisce la regola, indipendentemente dall’importo (l’indicazione è prestampata). È possibile richiedere per iscritto assegni in forma libera da utilizzare per importi inferiori a € 5.000, pagando per ogni assegno l’imposta di bollo di € 1,50. Obbligo di indicare il codice fiscale del girante.
INDICAZIONE DEL BENEFICIARIO (NOME/RAGIONE SOCIALE)
Fino al 29.4.2008 dal 30.4.2008: per assegni circolari, vaglia postali e cambiari sempre; per assegni bancari/postali solo se d’importo pari o superiore a € 5.000, per importi superiori a € 12.500 allo scopo di consentire l’attività di accertamento e contrasto al riciclaggio, le banche e le Poste saranno inoltre tenute a fornire ai soggetti autorizzati a richiedere informazioni ex art. 7, DPR n. 605/73 (Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, ecc.) i dati identificativi ed il codice fiscale dei soggetti ai quali sono stati rilasciati moduli di assegni in forma libera o dei soggetti che hanno presentato tali assegni per l’incasso.
In merito a quanto sopra il MEF nella citata Circolare n. 33124 ha chiarito quanto segue:
- Gli assegni liberi emessi, per importi inferiori a € 12.500, anteriormente al 30.4.2008 ed incassati successivamente saranno considerati regolari;
- Gli assegni emessi dal 30.4.2008, per importi pari o superiori a € 5.000 senza l’indicazione del beneficiario e/o della clausola di non trasferibilità, saranno comunque pagati dalla banca/Poste. Tuttavia queste ultime comunicheranno tale irregolarità al Ministero dell’Economia e delle Finanze;
- Le scorte di carnet di assegni in giacenza presso banche/Poste potranno essere utilizzate anche successivamente al 29.4.2008, previa apposizione su ogni assegno della barratura sull’indicazione del limite di € 12.500 nonché della clausola di non trasferibilità;
- I carnet di assegni in possesso della clientela alla data del 29.4.2008 potranno essere utilizzati anche successivamente con il rispetto dei nuovi limiti;
- Per i moduli di assegni ritirati dalla clientela fino al 29.4.2008 ed utilizzati successivamente non è dovuta l’imposta di bollo di € 1,50; in ogni caso il loro utilizzo dovrà essere effettuato rispettando i nuovi limiti;
- In caso di girata, l’indicazione del codice fiscale del girante è sempre necessaria anche con riferimento agli assegni rilasciati anteriormente al 30.4.2008; in mancanza del codice fiscale del girante la banca/Poste non effettueranno il pagamento dell’assegno; la nullità della girata sarà operativa anche qualora il girante sia sprovvisto del codice fiscale, nonché qualora il codice fiscale del girante sia manifestamente errato;
- In presenza di una girata effettuata per conto di un diverso soggetto titolare della convenzione di assegno (ad es. una persona giuridica) il codice fiscale da indicare è quello del soggetto titolare del medesimo rapporto (nell’esempio la persona giuridica);
- Non è necessaria l’apposizione del codice fiscale da parte del giratario che pone all’incasso l’assegno emesso in forma libera o non trasferibile qualora egli sia stato già identificato dalla banca/Poste o venga identificato al momento dell’incasso medesimo;
- La regolarità delle girate sarà controllata dalla banca/Poste tenendo conto della firma di girata, della regolarità formale del codice fiscale nonché della sua compatibilità con la firma di girata, semprechè ciò non risulti possibile come nel caso, ad esempio, di firma illeggibile ovvero di firma apposta dal giratario per conto di un altro soggetto. Il comma 6 dell’art. 49 in esame dispone infine che gli assegni emessi all’ordine del traente (c.d. assegni ‘m.m.’, me medesimo) potranno essere girati unicamente per l’incasso ad una banca o alle Poste, inibendo quindi la possibilità di essere oggetto di trasferimento, ossia di girare a terzi tali assegni. Ciò indipendentemente dall’importo trasferito; come confermato dal MEF, infatti, tali assegni potranno essere emessi anche per importi superiori a 5.000 euro. Inoltre, per gli assegni in esame non è richiesta l’indicazione del codice fiscale del traente che gira per l’incasso il titolo.
LE NUOVE REGOLE PER L’UTILIZZO DEI LIBRETTI DI DEPOSITO AL PORTATORE
Il citato art. 49 definisce altresì le nuove modalità con le quali possono essere utilizzati i libretti di deposito bancari o postali al portatore. In particolare, a decorrere dal 30.4.2008, è previsto che:
- Il saldo dei libretti di deposito al portatore non può essere pari o superiore a € 5.000 (tale limite fino al 29.4.2008 è pari ad € 12.500).
Per i libretti di deposito esistenti al 30.4.2008 con un saldo pari o superiore a € 5.000, il portatore dovrà provvedere, entro il 30.6.2009:
- Ad estinguere il libretto;
- A ridurre il relativo saldo ad un somma inferiore al predetto limite di € 5.000; in caso di trasferimento di libretti di deposito al portatore, il cedente è tenuto a comunicare i dati identificativi del beneficiario, nonché la data del trasferimento alla banca o alle Poste entro 30 giorni. In merito a tale aspetto nella citata Circolare n. 33124 è evidenziato che per i libretti emessi fino al 29.4.2008 e presentati per l’incasso successivamente a tale data se il cessionario rilascia autocertificazione relativa al trasferimento (data e nome del cedente) non c’è infrazione’ e pertanto né la banca né le Poste effettueranno la prescritta comunicazione al MEF. In mancanza dell’autocertificazione del cessionario, il cedente deve far pervenire, entro 30 giorni dalla presentazione del libretto per l’incasso, la dichiarazione di avvenuta cessione del libretto.






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