Prezzi in calo degli immobili a Bari

Immobili a BariSecondo i dati di Tecnocasa, nei primi sei mesi dell’anno è stata rilevata una flessione del 2,6%. Il Borgo antico e Murat restano i più ambiti, ma di rado si superano i 4mila euro al mq. Giù anche Libertà e Polivalente, in caduta libera le ex frazioni di Carbonara e Ceglie.
Calano i prezzi degli immobili a Bari. È quanto rivela un’indagine di Tecnocasa che racconta che, nei primi sei mesi del 2009, i costi delle abitazioni nel capoluogo pugliese sono diminuiti, in media, del 2.6%. In particolare, le flessioni più siginificative – pari al 3% – si sono avute in una tra le zone storicamente più costose della città vale a dire il centro, tra il Borgo antico – rivalutato negli ultimi dieci anni – e il Murattiano, notoriamente un quartiere d’élite.

Per quanto riguarda le caratteristiche ed i costi degli appartamenti, hanno un mercato sostanzialmente facile quelli al di sotto dei 100mila euro e quelli al di sopra dei 250mila: si tratta di due poli opposti. Le maggiori difficoltà, dunque, si registrano nella fascia compresa tra i 100 ed i 250mila che, tra le altre cose, è quella per la quale si ricorre maggiormente al finanziamento esterno.

Per questi immobili, poi, i tempi di vendita si sono allungati: si arriva fino a sei mesi prima di riuscire a piazzarli sul mercato. Tra le tipologie più compravendute ci sono i trilocali acquistati da chi cambia abitazione. Per quanto riguarda, poi, le zone della città che hanno un mercato più florido, le quotazioni più elevate si raggiungono per le abitazioni che si affacciano sul porto (via Venezia, piazza S. Pietro) e che ristrutturate e con vista mare possono toccare anche 5000 euro al mq mentre un calo sensibile dei prezzi è stato registrato tra piazza Mercantile, piazza del Ferrarese e via Venezia: fino a due anni fa si potevano spendere anche 5000 euro al mq mentre raramente si arriva a più di 4000.

A Murat, invece, a farla da padrone sono via Sparano, piazza Umberto I e piazza Aldo Moroma anche via Cairoli e via Quintino Sella hanno un mercato in crescita. Bene anche corso Cavour. Per quanto riguarda il resto della città, crollo dei prezzi nelle ex frazioni di sud-est: quasi l’8,3% mentre in calo del 5,3% le quotazioni degli immobili nella zona di Lungomare Perotti-Polivalente.
Torre a Mare offre diverse soluzioni abitative che spaziano dai piccoli tagli inseriti in residence con piscina e campi sportivi alle ville di ampia metratura. Le prime tipologie sono apprezzate da chi cerca la casa per uso vacanza ma talvolta sono acquistati anche da chi cerca la prima casa. Le quotazioni sono di 2500-3000 al mq.
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Inserito nella categoria Prezzi da admin in data Tuesday 17 November 2009 alle 6:58 pm

Delibere annullabili e delibere nulle

Delibere di CondominioLa distinzione tra delibere nulle o annullabili assume una notevole rilevanza pratica poiché l’impugnazione delle delibere annullabili deve essere proposta necessariamente, a pena di decadenza, entro il termine di 30 giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i condomini presenti in assemblea, ovvero dalla data di comunicazione della delibera medesima per gli assenti.
Trattasi di un termine inderogabile ed il suo decorso non può essere interrotto, poiché trattasi di termine di decadenza e non di prescrizione. Le delibere nulle possono invece essere impugnate in qualsiasi tempo, anche peraltro dal condominio che, con il suo voto, ha contribuito ad approvarle.

I vizi che determinano l’annullabilità devono perciò essere fatti valere tempestivamente dal condominio che vi abbia interesse, non oltre i trenta giorni previsti dalla legge. Decorso tale termine la delibera, pur irregolarmente assunta (e quindi potenzialmente annullabile), diventa anche di fatto esecutiva per tutti i condomini. In pendenza del termine per eventuali impugnazioni, l’amministratore diligente e responsabile attenderà il suo decorso prima di procedere all’attuazione specialmente di quelle deliberazioni assunte con una maggioranza minima oppure in presenza di pochi condomini.

L’impugnazione si propone con atto giudiziario da notificarsi al condominio in persona del suo amministratore pro-tempore. Il condominio, infatti, non essendo una persona giuridica e costituendo, invece, un ente di gestione, non ha una sede in senso tecnico per cui, ove non abbia designato nell’abito dell’edificio un luogo espressamente destinato e di fatto utilizzato per l’organizzazione e lo svolgimento della gestione condominiale, ha il domicilio coincidente con quello privato dell’amministratore che lo rappresenta (Cassazione, sentenza n. 16141).

Nonostante l’espressione ‘ricorso’ usata dal legislatore per proporre l’impugnazione, esigenze di sollecita soluzione delle questioni che possono intralciare o paralizzare la gestione condominiale, impongono l’uso dell’atto di citazione. Il giudizio che si instaura a seguito della proposizione dell’impugnativa è una vera e propria controversia giudiziaria, per mezzo della quale si va a stabilire la conformità della delibera alla legge o al regolamento di condominio.
Per quanto innanzi detto, e per chiedere la riforma di un’assemblea, non è sufficiente l’invio con raccomandata, nel rispetto dei termini, di una mera comunicazione all’amministratore di censura della stessa. Occorre invece instaurare un giudizio che troverà la sua naturale conclusione con la pronuncia di una sentenza da parte del giudice incaricato di deliberare.

Il termine per impugnare le delibere rimane di diritto sospeso dal 1° agosto al 15 settembre di ogni anno, in concomitanza della sospensione dei termini processuali del periodo feriale. Gli effetti del giudizio di impugnazione. La proposizione dell’impugnazione non sospende l’efficacia della delibera impugnata, tuttavia può essere chiesta la sua sospensione e sarà il giudice a stabilire di concederla, nel caso in cui si ravvisi che nella pendenza del giudizio, la delibera che si censura possa arrecare al condomino un danno irreparabile.
Non è tale il danno patrimonialmente risarcibile, come ad esempio quello derivante al condomino dall’errata applicazione di un criterio di riparto delle spese oppure dal mancato accredito di un versamento invece eseguito. Il giudice, in ogni caso, non è chiamato a sostituire la sua decisione a quella nulla o illegittima dell’assemblea, dovendo egli limitarsi a dichiarare l’illegittimità o la nullità della delibera assunta dall’assemblea stessa (Cassazione 20 aprile 2001 n. 5889).
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Inserito nella categoria Condomini da admin in data Wednesday 11 November 2009 alle 1:38 pm

Edilizia ed ambiente

Edilizia e ambienteCostruire senza inquinare: è possibile ma nessuna legge ne regolamenta adeguatamente i processi. Con le condizioni ambientali ormai fortemente danneggiati dagli abusi degli uomini, è diventato dovere civico ripristinare un certo equilibrio, prestando una notevole attenzione alla eco-compatibilità edilizia.
Mai come in questo momento, rispettare la natura è diventata una legge cui prestare grande attenzione. Con il clima e l’ambiente fortemente danneggiati dagli abusi degli uomini, è diventato un dovere civico ripristinare un certo equilibrio ecologico.

Neppure l’edilizia vuole sottrarsi a questa necessità e così, in questi ultimi anni, prende corpo sempre di più l’edilizia ecologica. Va ricordato infatti che anche i materiali di costruzioni, per tutto il loro ciclo di vita, sono soggetti ad un processo di deterioramento che, inevitabilmente, ha un suo impatto sull’uomo e sull’ambiente.

Il ciclo di vita dei materiali viene valutato dall’origine del materiale stesso, basandosi cioè sull’estrazione delle materie, fino alla fine della sua vita utile valutando tutti gli effetti di questo sulla salute dell’uomo e sulla salvaguardia dell’ambiente. Affinchè i materiali da costruzione abbiano un impatto non dannoso sull’ambiente è necessario che favoriscano: il risparmio energetico e la ritenzione di calore; l’igiene, la salute. È necessario altresì che vi sia pulizia e manutenzione, assenza di sostanze pericolose nella composizione che possono comportare il rilascio di natura chimica (gas, composti organici volatili VOC) o di natura microbioologica (muffe, funghi, virus, batteri) ed il rilascio di polveri, fibre o addirittura particelle radioattive.

Perchè l’edilizia rispetti l’ambiente è necessario che i materiali abbiano una bassa emissività ed inquinamento ambientale nelle diverse fasi del ciclo di vita del prodotto, che ci sia un uso di materie prime abbondantemente disponibili, che siano riciclabili e smaltibili senza rischi ambientali. Fondamentale inoltre anche la sicurezza per i lavoratori nella fase di produzione e per gli utenti nella fase di esercizio; sicurezza in caso di incendio; resistenza meccanica e protezione contro il rumore per evitare l’inquinamento acustico.

Attualmente, va detto, che non esistono normative o leggi che obblighino i produttori a dichiarare tutti i componenti dei prodotti da loro commercializzati, e quindi il rispetto dell’ambiente da parte dell’edilizia dipende dalla sensibilità e dalla volontà dei produttori dei materiali, nonché dalla loro coscienza. Inoltre non vengono mai date indicazioni sulle modalità di produzione dei prodotti stessi, diviene pertanto difficile distinguere un prodotto realmente naturale da uno ottenuto semplicemente da sostanze naturali.
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Inserito nella categoria Edilizia da admin in data Tuesday 10 November 2009 alle 6:17 pm

Feng shui, arredamento del sol levante

Arredamento Feng ShuiDal Sol Levante. Secondo la cultura cinese ci sono canoni precisi per costruire la casa perfetta. Un’antica arte geomantica taoista della Cina, una vera e propria scienza con cui arredare la casa. Ogni direzione della casa ha una relazione con un aspetto della vita, famiglia, amici, e quant’altro.
Feng shui, letteralmente vento e acqua. I due elementi che plasmano la terra e che la rendono più o meno salubre. Ma feng shui è anche un’antica arte geomantica taoista della Cina, una vera e propria scienza con cui arredare la casa.

Per fare un esempio, secondo i principi del feng shui, una casa per essere ben costruita rispettando tutti i canoni di questa ’scienza’ dovrebbe essere quadrata o rettangolare senza angoli o parti mancanti e con forma regolare, dovrebbe avere un drago verde ad Est, delle piante alte che proteggano questo lato, una tigre bianca ad ovest che possono essere anche da questa parte delle piante ma più basse, una tartaruga a Nord una collina o un grosso masso, e la fenice rossa a Sud che può essere un sasso con un filo rosso avvolto tutto intorno.
La parte nord della casa è considerato il lato corrispondente all’acqua e alla carriera. Ogni direzione, infatti, ha una relazione con un aspetto della vita, famiglia, figli, amici, carriera e fama, aiuto da parte dei genitori, ricchezza e quant’altro.

In Cina, ad esempio, ci si rivolgeva ad un esperto di feng shui anche semplicemente per la scelta del terreno su cui edificare, il tutto per essere istruiti su come orientare la casa e la porta principale in base alla data di nascita del capofamiglia, e per scegliere anche la data di inizio della costruzione e la data di trasferimento della famiglia nella nuova casa. Tutte caratteristiche legate alla superstizione radicati nella tradizione popolare.

Alcune delle superstizioni sono inoltre ereditate anche dalla cultura occidentale, come quella del letto che non deve rivolgere i piedi verso la porta perché porta sfortuna, perché è di solito la direzione in cui si mettono i morti quando vengono portati fuori da una stanza con i piedi avanti, ma la porta deve essere visibile stando sdraiati per poter dormire tranquilli.
Al contrario, ad esempio, la poltrona di una scrivania deve essere rivolta di fronte la porta, per poter vedere chi entra e lavorare così tranquilli. Oppure la superstizione delle scale interne che non dovrebbero rivolgersi verso la porta d’ingresso, altrimenti l’energia della casa sfugge all’esterno quando si apre la porta.
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Inserito nella categoria Tipi di Arredamento da admin in data Tuesday 10 November 2009 alle 6:10 pm

Edilizia, in Friuli vige la legge del costruire col silenzio assenso

Come sfruttare la capienza abitativa senza erodere il territorio. Ecco il testo unico. I Comuni hanno 60 giorni per rispondere, la mancata risposta equivale a un via libera.
La casa è mia e la gestisco io. Suona più o meno così la filosofia che ha ispirato il Piano Casa nazionale, oggi abbracciato anche dal nuovo Codice Regionale dell’Edilizia, e che entrerà in vigore tra novembre e dicembre. Conseguenze? Speriamo contenute, visto che oltre a snellire la burocrazia e incoraggiare i privati a investire sul mattone, cosa che, notoriamente i friulani amano fare, la legge prevede la possibilità di ampliare la propria abitazione, arredare il giardino, creare uno spazio coltivato o altri interventi di modifica, senza autorizzazione del Comune.

Insomma, una specie di edilizia libera che, auspichiamo, non diventi selvaggia. «Il codice – spiega l’assessore regionale alle Autonomie Locali e Pianificazione territoriale, Federica Seganti – è stato pensato per concedere una serie di libertà al cittadino nella gestione della sua proprietà privata. Ci sono dunque tutta una serie di attività libere senza incorrere in un abuso edilizio se si omettono le richieste di autorizzazione che erano finora previste».

Nel nuovo codice, infatti, si sostituisce l’attuale normativa (il Dpr 380) introducendo per la prima volta il silenzio-assenso per le procedure edificatorie; in parole povere, i Comuni hanno 60 giorni per dire la loro e la mancata risposta, equivale a parere positivo. Quanto invece alle possibilità offerte dal Piano Casa recepite a livello regionale, previo rilascio del permesso di costruire da parte del Comune, i cittadini avranno 5 anni di tempo dall’entrata in vigore della legge per iniziare i lavori previsti dal Piano.
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Inserito nella categoria Edilizia da admin in data Tuesday 10 November 2009 alle 5:50 pm

Le delibere dell’assemblea di comdominio

Continuando nella illustrazione delle problematiche relative alla convocazione e alla validità delle delibere condominiali, bisogna tener conto che le decisioni prese dall’assemblea, in quanto organo deliberativo del condominio, sono legate alla interpretazione del cosiddetto ‘principio di maggioranza’. Per quanto innanzi detto, le delibere approvate nel rispetto delle norme di legge e dell’eventuale regolamento di condominio, sono obbligatorie per tutti i condomini anche se assenti o dissenzienti.

Naturalmente, le decisioni assembleari non sono definitive, in quanto il legislatore ha previsto la possibilità, per ogni condomino, di ricorrere all’autorità giudiziaria contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento. E ciò può avvenire sia se il condominio abbia espresso il proprio dissenso in seno all’assemblea condominiale, sia se non vi abbia partecipato affatto; in tal modo coloro i quali non hanno votatoin favore della delibera assembleare, sono legittimati ad impugnarla.

L’opposizione deve essere proposta dinanzi al Tribunale del luogo in cui ha sede l’immobile, e attenersi essenzialmente a motivi di nullità, annullabilità o inesistenza del deliberato. Nel nostro codice non vi è una elencazione specifica e dettagliata delle delibere nulle e annullabili, ma in generale si può affermare che la principale distinzione è basata sulla materia trattata nell’atto deliberativo, a seconda cioè che questa abbia o meno ad oggetto un argomento sul quale l’assemblea ha potere di deliberare (cosiddetto vizio di eccesso di potere).

A fronte di una generica indicazione contenuta nel codice civile, la giurisprudenza ha provveduto a fornire una rigorosa definizione delle une e delle altre. Sono da ritenersi nulle le delibere prive degli elementi essenziali (come indicazione del nominativo dei presenti in assemblea e dei rispettivi millesimi, dei votanti), quelle con oggetto impossibile o illecito (contrario all’ordine pubblico, alla morale o al buon costume) oppure quelle con oggetto che non rientra nella competenza dell’assemblea.
Sono inoltre nulle le delibere che incidono sui diritti individuali dei condomini sulle cose o sui servizi comuni, nonché, più in generale, quelle invalide in relazione all’oggetto, vale a dire quelle che violano norme imperative alle quali l’assemblea non può derogare oppure ledono i diritti attribuiti ai singoli partecipanti al condominio dalla legge o dai loro atti di acquisto.
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Inserito nella categoria Condomini da admin in data Wednesday 4 November 2009 alle 11:59 am

Recuperare i sottotetti con il Piano Casa

Recupero del sottotettoGuadagnare altro spazio. Resta fondamentale osservare i requisiti di aerazione e di illuminazione. L’obiettivo è quello di ridurre il consumo di nuovo territorio; la soluzione è quella di rendere vivibile, ma solo a scopo abitativo, le cosiddette mansarde. Ma attenzione: l’altezza minima è di 2.40 metri.
E per concludere questa piccola guida chiarificatrice sul nuovo pacchetto di norme che va sotto il nome di Piano Casa, è necessario parlare del capitolo riguardante le disposizioni in materia di sottotetti.

La legge infatti, per ridurre il consumo di nuovo territorio si propone l’obiettivo di rendere abitativi i sottotetti, ma soltanto per gli edifici ad uso abitativo ubicati nelle zone urbanistiche A, B, C ed E. Viene dunque consentito, a scopo esclusivamente abitativo, il recupero volumetrico del piano identificato come sottotetto. Ovviamente, in questo caso, deve essere rispettata tutta la normativa igienico-sanitaria.
Altro onere da rispettare riguarda l’altezza dei locali. Questi devono essere alti almeno 2,40 metri. Misura che può venire ridotta a 2,20 metri ‘per spazi accessori dei servizi’. Non sarà però possibile realizzare delle sovra elevazioni.

Sono inoltre possibili interventi che riguardano l’apertura di finestre, lucernarie e terrazzi per assicurare l’osservanza dei requisiti di aeroilluminazione. Questa normativa però non sarà applicabile per quei comuni che, dopo motivata delibera da parte del Consiglio Comunale, ne dispongano l’esclusione entro, e non oltre, 90 giorni dall’entrata in vigore del Piano Casa.
Le norme riguardanti i sottotetti avranno valore anche per i seminterrati, eccezion fatta per quelli che si trovano in aree a rischio idrogeologico.

Infine da non dimenticare i titoli abitativi. La denuncia di inizio attività (Dia) deve essere presentata per ogni tipo di aumento volumetrico che rientra nella normativa del Piano Casa. Deve inoltre essere necessariamente richiesto il permesso per costruire per quanto riguarda quegli edifici che si ha intenzione di demolire e costruire; dello stesso permesso necessitano tutti quelli immobili ubicati nelle zone costiere o in quelle A, E ed F. Per quanto riguarda i controlli invece la legge pone in essere una ‘Commissione Regionale di valutazione per la tutela del paesaggio’.
Questa verrà composta da tre esperti nel settore di livello internazionale e avrà il compito di monitorare i vari interventi, in particolare quelli volti ad un miglioramento della qualità architettonica e all’attuazione delle norme sul risparmio energetico.

Anche se non riportato dal testo normativo questa speciale commissione dovrebbe andare ad affiancarsi all’Ufficio regionale del Piano Paesaggistico e alla Sovrintendenza nazionale dei beni paesaggistico-ambientali. Il Piano Casa entrerà in vigore nel giorno successivo alla pubblicazione sul ‘Bollettino Ufficiale della Regione’ è avrà la durata di 18 mesi. Gli eventuali lavori dovranno avere inizio entro, e non oltre, i 36 mesi.

Fonte: Quotidiano Il Sardegna del 31 Ottobre 2009

Inserito nella categoria Acquisto prima casa da admin in data Monday 2 November 2009 alle 6:25 pm

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