Il Catasto e il valore degli immobili

CatastoIl Registro degli immobili conosce di questi tempi un’improvvisa popolarità. Ma la confusione è ancora tanta e, per orientarsi nella materia, è indispensabile porre alcuni punti fermi.

Il Catasto in essere è un Catasto che censisce il valore degli immobili del biennio 1988-89. I valori riscontrati sul mercato vengono – ai fini della tassazione – ricondotti a (finti) redditi con l’applicazione di tre (apodittici) coefficienti, validi per l’Italia intera: 1, per le abitazioni; 2, per gli uffici; 3, per i negozi. L’iniquità è questa (altro che l’abusato, e pappagallesco, confronto romanocentrico fra Piazza di Spagna e periferia).

Questo tipo di Catasto è stato giudicato illegittimo – su ricorso della Confedilizia – dal Tar Lazio e dal Consiglio di Stato e, come rimedio, nel 1993 è stato dal Governo Amato ‘legificato’: di qui, il ricorso della Confedilizia – allora – alla Corte Costituzionale che, nel ‘94, soprassedette a ogni dichiarazione di illegittimità rilevando ‘la transitorietà della disciplina denunciata, superata dai nuovi criteri indicati dal legislatore, e cioè il valore di mercato insieme al valore locativo’.
Un secondo punto importante è che la normativa per la riforma del Catasto attualmente in vigore (varata nel ‘98 – Governo Prodi, ministro delle Finanze Visco – e confermativa di quella richiamata dalla Corte Costituzionale) stabilisce la revisione delle tariffe d’estimo ‘facendo riferimento ai valori e ai redditi medi espressi dal mercato immobiliare’.

L’attuale Governo ha invece presentato un disegno di legge – in discussione alla Commissione finanze della Camera – che prevede la messa a regime di un Catasto patrimoniale, e cioè di valori che verrebbero ricondotti a redditi attraverso l’applicazione di ’saggi di redditività’. Aperture, a suo tempo ottenute dal Governo, per la rilevazione sul territorio anche dei redditi, non sono state di fatto confermate in sede parlamentare. I ’saggi di redditività’ verrebbero quindi fissati senza alcun aggancio alla realtà reddituale, piegabili – in qualsiasi momento e con qualsiasi Governo – a esigenze di cassa del momento, oltretutto in palese spregio alla riserva di legge prevista in materia dalla Costituzione.

Stante la rilevata discrezionalità dei saggi in parola, si avrebbe di fatto un Catasto patrimoniale e basta, verificato sul territorio. Con un ritorno a quel carattere della patrimonialità che contraddistingueva i vari Catasti italiani addirittura preunitari, e che venne abbandonato dallo Stato unitario proprio con la legge di perequazione tributaria. Al proposito, non si può non rilevare la forte connotazione ideologica della scelta del Governo di tassare in buona sostanza i valori, e cioè il patrimonio. Che è la forma di tassazione più iniqua che si possa concepire, in quanto progressivamente espropriativa.

Rimedio o stortura? Il Catasto patrimoniale non è – come si dice – il rimedio alle storture dell’attuale Catasto. È, invece, ‘la stortura’. Colpisce, infatti, i valori (crescenti) e non i redditi (azzerati o quasi): ciò che è iniquo (la spesa al supermercato si fa con i redditi, non con i valori) e contrario al nostro ordinamento tributario, uniformato al criterio della redditualità. La riconduzione dei valori a redditi, come visto, è una finzione, se non una truffa. Quanto all’abusato ritornello romanocentrico di Piazza di Spagna (i cui immobili pagherebbero meno tasse di quelli della periferia), chi lo ripete manca di rispetto a se stesso, se conosce come funziona il Catasto.

Il rimedio alle proclamate disparità non sta nel passaggio al Catasto patrimoniale. Ma nella revisione del classamento delle singole unità immobiliari, per la quale i Comuni hanno ottenuto con la Finanziaria 2005 (ministro Siniscalco) particolari poteri. Poi c’è il discorso del trasferimento del Catasto ai Comuni, che è un discorso a sé stante. La Finanziaria ha previsto per quest’anno che esso avvenga per la parte relativa alle funzioni certificative, attribuendo agli enti locali funzioni ‘partecipative’ nella determinazione degli estimi (cioè, delle rendite) e riservando la decisione finale sugli stessi allo Stato (e per esso all’Agenzia del Territorio).

La bozza di Dpcm predisposta dai ministeri dell’Economia e degli Affari Regionali non rispetta peraltro il dettato della Finanziaria e attribuisce ai Comuni la possibilità di optare per l’assunzione della decisione definitiva sull’estimo delle singole unità immobiliari, con completa espropriazione di ogni competenza dello Stato al proposito. Se la bozza in questione divenisse definitiva, il concetto che ‘partecipazione’ significa ‘decisione finale esclusiva’ transiterebbe verso l’evidenza dal singolo estimo alla revisione generale delle rendite: i Comuni si fisserebbero, così, in piena libertà la base imponibile, oltre che le aliquote, della loro maggiore entrata tributaria, l’Ici, con un conflitto d’interessi di proporzioni gigantesche.
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Inserito nella categoria Novità da admin in data Tuesday 29 June 2010 alle 1:01 am

Ristrutturare la facciata del condominio

FacciataQuando si parla di edificio condominiale, assume rilievo il suo aspetto esteriore, quello che va sotto il nome di estetica dell’edificio. Come sottolinea la Cassazione, si tratta di un bene al quale sono interessati tutti i condomini, ed è suscettibile di valutazione economica, in quanto concorre a determinare il valore sia della proprietà individuale sia di quella collettiva delle parti comuni (sentenza 6640/87).

Limitazioni all’uso e a interventi su parti comuni e proprietà individuali che potrebbero incidere sull’estetica dell’edificio sono contenute nel Codice civile. Precisamente si parla: di decoro architettonico come limite alle innovazioni (articolo 1120); di aspetto architettonico come limite alla sopraelevazione (articolo 1127); di decoro dell’edificio come limite per la tutela dell’edificio stesso (articolo 1138). Nei primi due casi, il riferimento riguarda elementi attinenti a simmetria, estetica e architettura generale dell’edificio. Il terzo ha invece attinenza con l’abitazione nell’edificio. Quanto al primo limite, l’articolo 1120 vieta le innovazioni lesive del decoro architettonico.

Nonostante le difficoltà di delimitare tale concetto, è giurisprudenza consolidata che, per decoro architettonico, s’intende l’estetica data dall’insieme delle linee e delle strutture ornamentali che costituiscono la nota dominante e che imprimono alle varie parti dell’edificio una sua determinata, armonica fisionomia senza che occorra che si tratti di edificio di particolare pregio artistico (Cassazione 3436/97).

Con riferimento a quest’ultimo caso, la Cassazione ha precisato che il decoro architettonico sussiste in ogni edificio, essendo riscontrabile sia in un edificio privo di particolari pregi artistici sia in un edificio ricco di siffatti pregi (Cassazione 8861/87), avendo riguardo alla particolare fisionomia di ogni singola costruzione, senza alcun riferimento all’ambiente nel quale si trova (Cassazione 6397/79).

Attenzione merita l’individuazione dei criteri per valutare la lesione del decoro architettonico, premettendo che quest’ultimo viene tutelato non solo sotto il profilo puramente estetico, quanto e soprattutto sotto il profilo economico. La tutela del decoro è stata apprestata dal legislatore in considerazione della diminuzione del valore che la sua alterazione arreca all’intero edificio e quindi alle singole unità che lo compongono.
Ai sensi dell’articolo 1120 sono quindi vietate non tutte le innovazioni che modificano l’aspetto dell’edificio, ma solo quelle che determinano mutamenti sufficienti da cui deriva un deterioramento estetico e dell’aspetto decorativo del fabbricato, tale da comportare un deprezzamento dell’edificio nel suo insieme e nelle singole unità (Cassazione, 3436/97).
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Inserito nella categoria Condomini da admin in data Tuesday 29 June 2010 alle 12:49 am