Come si fa il certificato energetico

Un climatizzatore dual split con pompa di calore inverter in classe AIn molte situazioni ci troviamo di fronte dei documenti che trattano dei sempre più citati certificati energetici. Ma in realtà cosa sono? A cosa servono? E chi li deve realizzare e rilasciare? In molti casi tali certificati sono necessari per usufruire delle varie agevolazioni fiscali per il risparmio energetico utilizzando apparecchi a basso consumo; un esempio può essere l’acquisto di spit per aria condizionata con pompe di calore, inverter, in classe A o superiore.
In quest’ultimo caso ci sono delle agevolazioni governative che permettono all’acquirente di risparmiare il 55% dell’importo totale pagato per l’acquisto ed il montaggio degli split; anche in questo caso però sarà necessario presentare un certificato energetico opportunamente compilato da un ingegnere o da un tecnico specializzato.
Il certificatore raccoglie le informazioni sulla cui base valuta 2 cose:

  1. L’involucro, ovvero la ’scatola’ dell’immobile, per calcolare quanto calore occorra per mantenere le condizioni standard nella stagione invernale.
  2. L’impianto, che viene preso in considerazione per definire quanta energia vada consumata per garantire la prestazione

La raccolta delle informazioni viene fatta su base su base documentale e con delle semplici domande poste all’utente, integrate da un sopralluogo per verificare eventuali difformità tra quanto contenuto nel documento e ciò che effettivamente è presente.
In generale il materiale che il certificatore richiede consiste in:

  • Una pianta dell’immobile, che riporti il nord e la posizione dei serramenti.
  • Indicazioni circa la composizione dei muri e solette: di solito si trovano contenute in dettaglio nella relazione secondo la legge 10, che viene redatta nelle fasi iniziali del progetto; in assenza di questa, la stratigrafia dei componenti opachi viene ipotizzata in base all’anno di costruzione, alla zona ed alla qualità dell’immobile secondo delle tabelle presenti in letterature tecnica e riconosciute dalla regione.
  • Indicazioni riguardanti i serramenti, ovvero la dimensione, il numero dei vetri, il materiale dell’infisso: l’ideale sarebbe disporre di un certificato del produttoreche dichiari la trasmittanza termica, in alternativa viene valutato dal Certificatore in via numerica o ancora ricorrendo a tabelle;
  • La prova fumi: è il ‘tagliando’ periodico della caldaia, su cui viene riportato il rendimentodel generatore; il Certificatore può considerare valida una prova fumi non pù vecchia di due anni.

Fonte: Attico n°30 del 25/07/2008

Inserito nella categoria Risparmio energetico da admin in data Sunday 27 July 2008 alle 12:10 pm

4 Commenti »

  1. Commenti by Riccardo — August 24, 2008 @ 9:11 pm

    Ottima considerazione. Continuate così. Riccardo

  2. Commenti by anna — February 22, 2010 @ 7:29 pm

    Salve, in merito al certificato energetico volevo chiedere una cosa… Il mio è un appartamento che ho acquistato 20 anni fa e da quel periodo non ci ho mai abitato per cui gli impianti (riscaldamento, caldaia etc..) erano quelli del vecchio proprietario. Quindi mi chiedo come faccio ad avere una prova fumi o informazioni sui serramenti? In questi casi come ci si comporta?
    grazie

  3. Commenti by elettra — February 24, 2010 @ 12:08 pm

    Buongiorno Anna, dovrà incaricare un tecnico che provvederà a classificare il suo immobile nella classe più bassa. saluti

  4. Commenti by giulia — May 6, 2010 @ 11:42 am

    L’ Attestato di Certificazione Energetica, documento prodotto a seguito del processo di certificazione, determina le prestazioni energetiche ed i livelli di consumo dell’edifico/unitá immobiliare, certificandone l’apposita classe prestazionale di appartenenza.

    Tale documento indica anche i possibili interventi migliorativi del sistema edificio-impianto per la riduzione dei consumi.

    Riepilogando , è obbligatorio:

    • In Lombardia e in altre regioni, dal 1 luglio 2009, allegare l’Attestato di Certificazione agli atti notarili per la compravendita (D.g.r n° 8/8745 e s.m.i)
    • In Lombardia e in altre regioni, allegare l’Attestato di Certificazione anche per i contratti di locazione a decorrere dal 1 luglio 2010 (D.g.r n° 8/8745 e s.m.i) .

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