Agevolazioni fiscali per il risparmio energetico

Risparmio energetico con pannelli fotovoltaiciPer fruire del beneficio fiscale introdotto dall’ultima Finanziaria, che riguarda anche la ristrutturazione edilizia, è necessario che le spese siano sostenute nel periodo d’imposta.
Se su uno stesso immobile si esegue un intervento di ristrutturazione edilizia, ai sensi della legge 27 dicembre 1997 n. 449, comprendente anche interventi diretti al conseguimento del risparmio energetico, il contribuente può usufruire, in alternativa alla prima agevolazione e limitatamente a tali ultimi interventi e alle relative spese sostenute nel 2007, del più vantaggioso beneficio, introdotto dalla Finanziaria 2007.
L’agevolazione consiste in una detrazione dall’imposta sul reddito pari al 55% delle spese sostenute per i citati interventi nel periodo d’imposta 2007 ed effettivamente rimaste a carico del contribuente. L’Amministrazione ha rilevato che il beneficio si sovrappone, in molti casi, alla detrazione prevista per le ristrutturazioni edilizie, rappresentandone una specificazione, in quanto concessa in relazione alle ristrutturazioni edilizie che investono la componente muraria dell’edificio, gli impianti di riscaldamento e di produzione di acqua calda, migliorando la prestazione energetica dell’immobile.
L’agevolazione non è cumulabile. A tal proposito, il decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il ministro dello Sviluppo economico, intervenuto in data 19 febbraio 2007 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 2007, rubricato Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell’articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all’articolo 10, comma 1, stabilisce che Le detrazioni di cui al presente decreto non sono cumulabili con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge nazionali per i medesimi interventi di cui all’articolo 1, commi da 2 a 5.
In considerazione della possibile sovrapposizione degli ambiti oggettivi previsti dalle due normative, tale divieto di cumulo, come ha chiarito la circolare n. 36 del 31 maggio 2007, opera nel senso che le agevolazioni fiscali non sono tra loro cumulabili e pertanto il contribuente potrà avvalersi, per le medesime spese, soltanto dell’una o dell’altra agevolazione, rispettando gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna di esse.
Naturalmente, la detrazione compete solo a condizione che dalla fattura rilasciata al contribuente risulti che i lavori cui si riferiscono i pagamenti concretizzano uno o più interventi, finalizzati al risparmio energetico, riconducibili all’elencazione contenuta nell’art. 3 del decreto interministeriale del 19 febbraio 2007. È necessario, inoltre, che siano osservati gli adempimenti procedurali previsti dall’art. 4 e seguenti dello stesso provvedimento.
Riduzione degli adempimenti. L’Agenzia ha precisato che, sotto il profilo fiscale, il legislatore ha operato la scelta di ridurre gli adempimenti formali e documentali dei contribuenti rispetto a quanto previsto dal decreto del ministro delle Finanze 18 febbraio 1998, n. 41, recante norme di attuazione e procedure di controllo in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia, pur seguendone l’impostazione di base, al fine di massimizzare la fruizione di detta detrazione.
Pertanto, è stato eliminato l’obbligo di inviare, al Centro operativo di Pescara, la comunicazione preventiva di inizio dei lavori. Per contro, si è posto l’accento sull’attestato di certificazione energetica e su quello di qualificazione energetica.

I soggetti che non sono titolari di reddito d’impresa devono effettuare i pagamenti con bonifico bancario o postale, dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il codice fiscale o la partita Iva del beneficiario del bonifico. La conservazione delle fatture e delle ricevute del bonifico bancario relative alle spese per le quali si fa valere la detrazione, per la successiva esibizione in caso di richiesta da parte dell’Amministrazione finanziaria, garantiscono che in relazione ai lavori eseguiti per il conseguimento del risparmio energetico, il contribuente non usufruisca di ulteriori agevolazioni fiscali.

Fonte: Attico Informa Novembre/Dicembre 2007

Inserito nella categoria Risparmio energetico da admin in data Monday 24 November 2008 alle 6:57 pm

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