La ristrutturazione edilizia
Per ristrutturazione edilizia si intende il ripristino, l’eliminazione, la modifica, l’inserimento o la completa sostituzione di uno o più elementi costitutivi dell’edificio; il nuovo edificio risultante dalla ristrutturazione deve comprendere il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi del fabbricato e non la realizzazione di nuovi volumi. In caso contrario l’intervento è da considerarsi di nuova costruzione ed è soggetto alle limitazioni imposte dalle norme urbanistiche in vigore.
Gli interventi di ristrutturazione edilizia (secondo l’art. 3 comma 1 del d.P.R. del 6 Giugno) possono portare ad un edificio del tutto o in parte diverso dall’originale e nel caso estremo comprende interventi di completa demolizione dell’edificio precedente con la successiva ricostruzione della nuova struttura con la stessa volumetria.
In sintesi la modifica del precedente edificio, affinchè possa essere considerata ristrutturazione, non deve alterare la compatibilità con lo strumento urbanistico in vigore al momento della demolizione. Nel caso in cui questo venga superato sarà necessaria una nuova valutazione di compatibilità con gli strumenti urbanistici in vigore al momento.


Salve, se ristrutturo l’interno di una mia stalla; pulitura della pietra, pulizia dei locali, rifacimento del solaio con alcune rifiniture (non so legno sottotetto o altro) rientra nel 36% da scaricare?
Inoltre se ho un terreno con un rudere all’interno quasi crollato e lo demolisco del tutto rifacendo una costruzione stessa metratura rientro sempre nella detrazione del 36%?
Grazie mille
Ciao Fabio, la detrazione del 36% su lavori di ristrutturazione ordinaria e straordinaria di parti di immobili viene applicata in opere in cui si intende recuperare il patrimonio edilizio.
Il massimo della spesa detraibile è il 36% fino ad un massimo di 48.000 Euro.
Le spese ammesse nella detrazione sono:
Le agevolazioni si applicano a interventi di:
- manutenzione ordinaria, ammesso che sia eseguita su parti comuni e non anche su singole unità abitative o loro pertinenze;
- manutenzione straordinaria;
- restauro e risanamento conservativo;
- ristrutturazione edilizia.
Inoltre per i lavori della tua ristrutturazione potresti avere l’iva agevolata al 10%; in tal caso chi vende il materiale deve essere anche colui che lo mette in opera.
Per esempio se compri 100Kg di foratini dalla ditta XYZ che è la stessa che tirerà su il muro puoi richiedere una fattura con l’iva agevolata al 10%; nella fattura devono essere distinte le voci:
- Costo del materiale utilizzato
- Costo della manodopera
La mancata distinzione di queste 2 voci comporta la decadenza dei benefici.
Buon lavoro,
Claudio
Salve,mio suocero ha inoltrato la richiesta di ristrutturazione edilizia a suo nome, per la propria casa e ha avviato i lavori nell’agosto 2007.A settembre 2007 la casa tramite compravendita e’ stata venduta a me che sono il genero e alla figlia e al suocero è rimasto l’usufrutto.Non avendo ancora terminato i lavori di ristrutturazione vorrei sapere se per le spese di ristrutturazione che ancora ora dovro’ io personalmente sostenere potro’ usufruire io direttamente delle agevolazioni fiscali essendo ora il proprietario, facendomi intestare le fatture ed effettuare personalmente i pagamenti tramite bonifici bancari presentando cosi’le fatture e i pagamenti alla prossima dichiarazione dei redditi
Quindi c’e’ un trasferimento automatico delle detrazioni con l’acquisto della casa oppure e’ il suocero che dovra’ continuare ad effettuare i pagamenti a suo nome e beneficiare delle detrazioni essendo la domanda di ristrutturazione a suo nome?
Vorrei sapere se per una ristrutturazione di un fabbricato rurale ad uso non abitativo, con contratto di appalto, posso applicare un’aliquota iva agevolata e che normativa devo indicare nella dichiarazione da rilasciare alla ditta che esegue i lavori.