Compravendite: la certificazione degli impianti non è più obbligatoria

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale nei giorni scorsi del decreto-legge n. 112/’08, è caduto ogni obbligo di consegna o di allegazione di documentazione relativa alla sicurezza degli impianti in caso di compravendita o di locazione di un immobile, abitativo e non abitativo.
Di fatti il decreto-legge in questione ha infatti abrogato l’articolo 13 del decreto ministeriale n. 37 del 2008, che aveva imposto ai proprietari tutta una serie di adempimenti nel senso sopra indicato, obbligando in particolare gli stessi alla consegna agli acquirenti e agli inquilini della documentazione amministrativa e tecnica relativa agli impianti presenti negli immobili venduti o locati. La documentazione prevedeva che, in caso di trasferimento dell’immobile a qualsiasi titolo, il proprietario consegnasse all’avente causa la documentazione amministrativa e tecnica (ed il libretto di uso e manutenzione nei casi in cui obbligatorio).
L’atto di trasferimento doveva contenere in allegato la dichiarazione di conformità (o quella di rispondenza).Tali disposizioni sono quindi soppresse.
Il comma 1 dell’art. 35 stabilisce l’emanazione, entro il 31 marzo 2009, di uno o più decreti volti a: disciplinare la materia di installazione di impianti negli edifici, prevedendo semplificazioni per proprietari e imprese; definire un sistema di verifiche e rivedere la disciplina sanzionatoria.  All’imposizione di odiosi ed inutili incombenze di natura puramente documentale si sostituisce, con un nuovo provvedimento che sarà emanato entro il marzo 2009, l’obiettivo della semplificazione degli adempimenti per i proprietari e la previsione di un reale sistema di verifiche.

fonte: FIAIP

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