Pagamenti in contanti, nuovo limite.

A partire dal 25 giugno 2008 il limite di 5.000 euro imposto alle operazioni ed ai pagamenti in contati dall’articolo 49 del decreto legislativo 231 del 2007, con cui è stata recepita la terza direttiva europea antiriciclaggio, è stato innalzato a 12.500 euro. E’ quanto stabilisce l’articolo 32 del decreto legge 112/2008, ovvero il  recente provvedimento d’urgenza sui conti pubblici con cui il governo ha anticipato una parte consistente della manovra economica per il prossimo anno.

Il nuovo limite varrà anche per il saldo dei libretti di deposito bancario o postali al portatore. La disposizione – ha spiegato il governo nella relazione tecnica al disegno di legge di conversione del decreto – è stata studiata con l’obiettivo di rendere più semplici le transazioni di importo inferiore a 12.500 euro, anche in considerazione del fatto che ‘l’Italia si distingue, nel confronto europeo, per lo scarso ricorso a mezzi di pagamento diversi dal contante’.

L’articolo 32 del dl 112/2008 fa però salvo quanto disposto dall’articolo 66 del dlgs 231/2007, che dà in ogni caso la possibilità al ministero dell’Economia di rivedere i limiti delle transazioni in contanti. Sempre con lo stesso articolo il legislatore è poi intervenuto sulle disposizioni, introdotte sempre dal dlgs 231/2007, in fatto di assegni bancari, stabilendo che a partire dall’entrata in vigore del decreto, e quindi dal 25 giugno scorso, non sarà più necessario indicare sugli assegni il codice fiscale del girante. Norma questa che era stata prevista dall’articolo 35, commi 12 e 12-bis) del cosiddetto decreto Visco-Bersani (dl 223/2006).
Ricordiamo infine che il disegno di legge di conversione del dl 112/2008 (ddl 1386), una volta approvato dalle commissioni Bilancio e Finanze della Camera, dovrà passare al vaglio dell’Aula e quindi essere trasmesso al Senato per la seconda lettura.  Il provvedimento dovrà essere approvato definitivamente entro il 24 agosto, pena la decadenza dello stesso.

Fonte: Fiaip News

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