Il ruolo degli agenti immobiliari non si tocca

Agente immobiliareLa Consulta nazionale delle associazioni che rappresentano i mediatori esprime con forza le proprie perplessità di fronte al disegno di legge riguardante la categoria presentato dal Governo.
Il disegno di legge del ministero dello Sviluppo economico, approvato dal governo il 25 gennaio 2007, prevede novità per l’accesso all’attività di agente immobiliare. Se sarà approvato dal Parlamento, sparirà l’obbligo di iscrizione al Ruolo e basterà presentare una dichiarazione di inizio attività e avere i requisiti professionali previsti dalle normative vigenti (L.39/89).
Le attività di intermediazione (la norma unifica le seguenti figure professionali: l’agente di affari in mediazione; l’agente immobiliare, l’agente d’affari, l’agente e rappresentante di commercio, il mediatore marittimo, lo spedizioniere, il raccomandatario marittimo) potranno quindi essere svolte semplicemente dopo avere presentato la dichiarazione di inizio attività alla Camera di Commercio competente per territorio, e per conoscenza alla Questura, corredata dalle autocertificazioni e dalle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti soggettivi, morali, professionali, tecnici e finanziari, ove prescritti dalla legislazione vigente. Alle Camere di Commercio restano gli obblighi di verifica del possesso dei requisiti di legge degli esercenti. I relativi dati saranno iscritti nel registro delle imprese se svolte in forma di impresa e, in tutti gli altri casi, nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (R.E.A.), assegnando loro la qualifica di intermediario, distintamente per tipologia di attività.
Per iniziare a svolgere l’attività di agente immobiliare, non saranno quindi più necessarie le iscrizioni al ruolo e al Registro Imprese della Camera di Commercio.
Dopo l’approvazione del Disegno di Legge saranno emanate delle norme regolamentari per meglio individuare i nuovi compiti delle Camere di Commercio dopo l’abolizione del ‘Ruolo Mediatori’. Queste prime indicazioni delle nuove norme emanate dal Governo non sono ovviamente condivise dagli addetti ai lavori, in quanto verrebbe a mancare quel ‘Ruolo’ che, pur nella sua limitatezza, era comunque uno strumento di verifica degli iscritti e di controllo dell’attività.

La Consulta dice No
Non a caso, un forte segnale di coesione è uscito dagli incontri della Consulta Nazionale Interassociativa dell’Intermediazione – Fimaa/Fiaip/Anama. Le Federazioni che rappresentano a livello nazionale tutta la categoria dei mediatori di ogni settore ha espresso preoccupazione e ha respinto con forza ogni ipotesi di abolizione del Ruolo Mediatori presso le Camere di Commercio, unico momento di controllo e verifica dell’attività, anche a tutela del cittadino/consumatore.
Il Disegno di Legge proposto dal Governo troverà quindi nei mediatori una continua e costante opposizione durante l’iter di approvazione parlamentare. Le federazioni di categoria, tramite la Consulta Interassociativa, da subito cercheranno un confronto con il Governo, le forze politiche, le Associazioni Nazionali dei Consumatori e le Camere di Commercio aprendo un tavolo di concertazione affinché si valuti la pericolosità dell’abolizione del Ruolo Mediatori per le imprese e per la clientela.
Quanto sia largamente condivisa tra gli addetti ai lavori questa posizione è ben espresso dal comunicato stampa emanato congiuntamente Fimaa-Confcommercio, Fiaip-Confedilizia/ Confindustria e Anama-Confesercenti, in cui, come suggerisce il titolo ‘gli agenti immobiliari dicono Si a una riforma del mercato e No ad una deregulation selvaggia’. La Consulta Interassociativa, che riunisce le Associazioni degli agenti immobiliari delle tre associazioni ‘denuncia con forza i provvedimenti previsti nel Disegno di Legge allo studio del Governo, che prevede l’abolizione del Ruolo professionale presso le Camere di Commercio con rischi di perdere garanzia, trasparenza e tutela per il mercato e soprattutto, per i consumatori, prima ancora che per gli operatori’.
Il problema, dicono le associazioni di categoria, non si risolve con la semplice abolizione del ruolo, ma con la realizzazione di una riforma della normativa in grado di rafforzare la qualità professionale a tutela del cittadinoconsumatore. La categoria chiede quindi un tavolo di confronto con il Governo, ‘anche per avere chiarimenti sul testo del Disegno di Legge, tanto più che lo stesso presenta elementi di contraddizione con i recenti provvedimenti Bersani e gli obblighi previsti in Finanziaria. La strada indicata è quella della qualità certificata da organismi autorevoli, concludono i tre presidenti. Perché ‘solo professionisti di qualità possono rispondere alle esigenze di un mercato complesso e dare garanzia e tutela ai consumatori’.

Art. 3 (Disegno di legge 25 gennaio 2007)

  1. Sono considerate attività di intermediazione commerciale e di affari le seguenti:
    a) agente di affari in mediazione;
    b) agente immobiliare;
    c) agente d’affari;
    d) agente e rappresentante di commercio;
    e) mediatore marittimo;
    f) spedizioniere;
    g) raccomandatario marittimo.
  2. Le attività di cui al comma 1, salvo quanto previsto dal comma 5, possono essere svolte previa presentazione della dichiarazione di inizio attività ai sensi della normativa vigente alla Camera di Commercio competente per territorio, corredata dalla autocertificazioni e dalle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti soggettivi, morali, professionali, tecnici e finanziari, ove prescritti dalla legislazione vigente.
  3. Le camere di commercio, verificano il possesso dei requisiti di legge degli esercenti le attività di cui al comma 1, ed iscrivono i relativi dati nel registro delle imprese, se l’attività è svolta in forma di impresa, oppure repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA) di cui l’articolo 8, comma 8, lettera d), della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successivo regolamento di attuazione, assegnando ad essi la qualifica di intermediario distintamente per tipologia di attività.
  4. Per l’attività di agente di affari in mediazione e di agente immobiliare è soppresso il suolo di cui all’articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, nr. 39.
  5. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle attività di agente d’affari di cui al comma 1, lettera c), con esclusione di quelle relative al recupero crediti ed ai pubblici incanti, per le quali resta ferma l’applicazione dell’articolo 115 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza.
  6. Per l’attività di agenti o rappresentante di commercio, in attuazione della direttiva 18dicembre 1986 n. 86/653/CEE, è soppresso il ruolo di cui all’articolo 2 della legge 3 maggio 1985, n. 204.
  7. Per l’attività di mediatore marittimo è soppresso il ruolo di cui agli ariticoli 1 e 4 della legge 12 marzo 1968, n. 478.
  8. Per l’attività di spedizioniere, è soppresso l’elenco autorizzato di cui all’articolo 2 della legge 14 novembre 1941, n. 1442.
  9. Per l’attività di raccomandatario marittimo è soppresso l’elenco interprovinciale di cui all’articolo 6 della legge 4 aprile 1977 n. 135.
  10. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico da emanarsi entro 60 giorni sono disciplinate le modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA dei soggetti iscritti negli elenchi, Albi e ruoli di cui ai commi precedenti nonché le modalità relative alle nuove procedure di iscrizione.

Fonte: Attico Informa numero 2 Anno VII – Marzo-Aprile 2007

10 pensieri riguardo “Il ruolo degli agenti immobiliari non si tocca

  • 5 Febbraio 2009 in 13:24
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    Buongiorno avrei necessità di acquisire notizie riguardo la mia posizione al ruolo agenti immobiliari al nr. 1658 titolo ottenuto fraquantando il corso ed relativo esame tra l’anno 1995 e il 1996 ritenuta soggetto obbligato perchè non impossesso del diploma di ragioneria e media superiore.

    Poiche’nel 2004 per esegenze di lavoro mi sono iscritta al ruolo agenti di commercio al n. 6178 e di conseguenza cancellata al ruolo agenti immobiliare, per evitare di incorrere in qualche groviglio burocratico con conseguente perdita del titolo faticosamente ottenuto a suo tempo, mi potete aiutare a fare chiarezza sulla mia posizione.

    Domande: devo reiscrivermi al ruolo/quando/devo pagare una tassa?

    Grazie per vostro certo riscontro.
    Cordiali saluti.

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  • 5 Febbraio 2009 in 16:22
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    Ciao Silvana, l’agente cancellato dal ruolo può essere nuovamente iscritto purchè provi che è vennuta a cessare la causa che ne aveva determinato la cancellazione (in questo caso l’ incompatibilità). Dovrai inoltre dimostrare di possedere tutti i requisiti necessari all’iscrizione al ruolo presso la Camera di Commercio della tua provincia ovvero:
    – essere cittadino italiano, cittadino della comunità europea, straniero residente in italia;
    – essere maggiorenne
    – essere residente nella provincia in cui ha sede la Camera di commercio
    – non essere stati sottoposti a misure di prevenzione, non essere interdetti o inabilitati
    saluti

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  • 4 Maggio 2009 in 22:00
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    Salve, ho effettuato la richiesta d’iscrizione (presso la camera di commercio della mia provincia avellino) al ruolo di agenti e rappresentanti di commercio.E’ passato circa un mese e l’unico dato che manca per la conferma d’iscrizione e’la verifica (che la camera di commercio ha inoltrato) del diploma di ragioniere che io ho conseguito nell’anno 1995 presso un istituto paritario che ad oggi risulta chiuso.Tutte le pratiche sono quindi state trasferite presso un’altro istituto.Chi eventualmente e se ce ne fosse la possibilità, dovrei contattare per sollecitare questa verifica? Grazie anticipatamente

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  • 5 Maggio 2009 in 15:03
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    Buongiorno Stefano, contatti il ministero della pubblica istruzione.
    saluti

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  • 29 Maggio 2009 in 14:34
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    Nel 1983 ho frequentato il corso e positivamente sostenuto l’esame per l’iscrizione al ruolo di agente in mediazioni immobiliari necessaria per l’apertura di un’agenzia. Cessata l’attività nel 1986/87 per leva militare, ho comunque pagato per mantenere la mia iscrizione all’albo fino al 1997, anno in cui sono stato cancellato. Ora, avendo l’opportunità di riprendere l’attività in campo immobiliare, ho chiesto alla Camera di Commercio di potermi reiscrivere. Mi è stato riferito che non è possibile, in quanto dovrei risostenere un nuovo esame dopo la frequentazione di un corso di 6 mesi. Le normative vigenti non permetterebbero di tenere in considerazione nè il vecchio attestato nè l’attività svolta per 4/5 anni in qualità di agente immobiliare. E’possibile complicare la vita in questo modo?

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  • 11 Giugno 2009 in 15:41
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    Buona sera ho preso il patentino di agente immobiliare nel 1997 iscrizione a ruolo n 3191 per motivi economici o chiuso l’attivita nel 2003 ora vorrei riaprire, qualcuno sa dirmi cge devo fare e se basta il vechhio esame? grazie
    francesco

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  • 12 Novembre 2009 in 15:58
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    Salve,chiedo cortesemente di indicarmi quali requisiti bisogna avere per essere intermediari, agenti immobiliari, agenti intermediari d’affari.
    Ringrazio fin d’ora per la gentilezza

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    • 12 Novembre 2009 in 17:40
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      Buongiorno Franco, i requisiti sono elencati in un apposito post, le basterà digitare nella casella di ricerca SEARCH del nostro blog la seguente dicitura “requisiti di un agente immobiliare”. saluti

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  • 25 Gennaio 2010 in 18:26
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    Salve a tutti, ho una situazione piuttosto complessa in quanto amministratore di una s.a.s., visti i rapporti con il mio socio, abbiamo deciso di cessare l’attività. Essendoci una posizione bancaria relativa alla società in deficit, vorrei sapere se con la cessazione dell’attività, ci siamo o meno i rischi di perdere i requisiti di agente immobiliare. grazie.

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    • 26 Gennaio 2010 in 17:08
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      no Alberto, a meno che lei non chieda la cancellazione dall’albo. saluti

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