Modi di acquisto di una proprietà

Sono gli atti e i fatti giuridici che producono l’ acquisto del diritto di proprietà (art. 922 e ss.).

  • A TITOLO ORIGINARIO ricorrono quando il proprietario acquista un diritto nuovo, indipendente da eventuali diritti di altre persone esistenti in precedenza sulla stessa cosa.
  • OCCUPAZIONE consiste nell’ impossessarsi , con l’ intenzione di farle proprie , di cose mobili che non appartengono a nessuno, in quanto sono state abbandonate volontariamente dal proprietario o non hanno mai avuto un proprietario (art. 923 Cod. Civ.).
    Eccezionalmente la fauna selvatica non può essere oggetto di occupazione perché fa parte del patrimonio indisponibile dello Stato così come le cose immobili “vacanti”.
  • INVENZIONE consiste nel ritrovamento di cose mobili smarrite dal proprietario oppure che gli sono state sottratte o rubate. Chi ritrova delle cose che presumibilmente non sono state abbandonate volontariamente, non può appropriarsene ma deve consegnarle al proprietario o, se non lo conosce, al sindaco del luogo dove è avvenuto il ritrovamento (art. 927 Cod. Civ.).
    Un’ ipotesi particolare di invenzione è costituita dal ritrovamento di un TESORO che la legge definisce “cosa mobile di pregio, nascosta o sotterrata, di cui nessuno può provare di essere proprietario”.
  • ACCESSIONE si verifica quando il proprietario di una cosa considerata principale diventa proprietario anche di un’ altra cosa considerata accessoria, che si unisce e si incorpora a questa:
    – Artificiale o per fatto dell’ uomo:si tratta di ipotesi di accessione in senso verticale di un bene mobile a un altro bene immobile: pertanto qualunque piantagione , costruzione o altra opera fatta al di sopra o al di sotto del suolo appartiene per accessione al proprietario di questo, con l’ obbligo di pagare il valore dei materiali o della manodopera secondo le regole stabilite (art. 935 Cod. Civ.);
    – Per fatto naturale :riguarda le ipotesi di accessione in senso orizzontale di un bene immobile ad un altro bene immobile e si verifica in occasione di incrementi di terreno lungo le rive dei fiumi in seguito alle modificazioni dei loro corsi d’acqua (art. 941 Cod. Civ.).
  • UNIONE o COMMISTIONE ricorre quando più cose mobili appartenenti a persone diverse sono state unite o mescolate in modo tale da formare un tutt’ unico, e non sono più facilmente separabili:
    – Se nessuna delle cose è principale o di molto superiore per valore, la proprietà diviene comune, cioè i proprietari delle cose che sono state unite o mescolate divengono comproprietari (art. 939 Cod. Civ.);
    – Se nessuna delle cose unite o mescolate è da considerarsi principale per la sua funzione o di molto superiore per valore il proprietario di questa acquista la proprietà del tutto con l’ obbligo di pagare un corrispettivo all’ altro (art. 939 Cod. Civ.).
  • SPECIFICAZIONE consiste nella creazione di una cosa nuova con una materia appartenente ad altri; la proprietà della cosa risultante della specificazione, spetta al proprietario della materia che è stata impiegata (arty. 940 Cod. Civ.).
  • A TITOLO DERIVATIVO quando il nuovo proprietario acquista il diritto che gli viene trasferito dal precedente:
    – I contratti trasferiscono la proprietà;
    – Successione a causa di morte ;
    – Trasferimenti coattivi operati dalla pubblica amministrazione.

Nessuno può trasferire un diritto più ampio o diverso da quello di cui è titolare; se viene meno il diritto del dante causa di regola viene meno anche il diritto dell’ avente causa.

5 pensieri riguardo “Modi di acquisto di una proprietà

  • 2 Settembre 2008 in 19:33
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    Salve, volevo porre un quesito.
    Ho delle terre ed una casa che sono ancora di proprietà di mio padre e mio zio; mio zio tempo fa disse di non volere niente ma io per intestarmi la casa che mio padre vuole darmi cosa devo fare? Praticaente mio zio deve firmare una rinuncia? Questa rinuncia va fatta dinnanzi ad un notaio o su una semplice carta scritta di mio pugno? Praticamente, come viene effettuata la rinuncia? (foglio bollato, foglio semplice, cosa devo scrivere…)
    Inoltre mia zia che era la proprietaria di tutto ciò (ormai defunta 10 anni or sono) scrisse di proprio pugno, carta ritrovata da me, che tutti i suoi averi andavano a suo nipote, mio padre. Che valore ha quel foglio?
    Grazie

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  • 13 Giugno 2009 in 20:09
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    Salve,
    avrei un quesito da porVi abbastanza complicato.
    Dovendo fare una successione ho scoperto che la casa di proprietà dei miei nonni risulta intestata (nei registri Immobiliari) ad una persona a me sconosciuta che per giunta l’ha anche ipotecata. Io ho il pieno possesso dell’immobile.
    Come posso acquistare la proprietà dell’immobile?
    Grazie

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  • 15 Giugno 2009 in 09:51
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    Buongiorno Angelo, la situazione è chiara, l’immobile non era dei suoi nonni pertanto non sarà oggetto della successione, per poter acquistarlo, dovrà contattare il proprietario e chiedere se ha interesse a venderlo.
    saluti

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  • 10 Settembre 2010 in 11:07
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    in merito al commento n.3 la situazione non è per niente chiara anche perche’ nella domanda originaria si parla di pieno possesso dell’immobile.
    E’ opportuno quindi che la parte interessata si accerti che l’atto notarile originario non sia viziato da renderlo nullo o annulabile da parte di un giudice.
    In ultima analisi si rammenta che esiste anche l’istituto dell’usucapione per pacifico possesso ultraventennale.
    grazie dell’attenzione

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  • 22 Marzo 2014 in 13:38
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    salve, un nipote ha diritto a un prezzo di favore se acquista l’immobile che era di propietà dei nonni, Grazie

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