Il comodato
Il comodato è il contratto con il quale una parte consegna all’altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta (art. 1803 codice civile). Il comodatario acquista solo un diritto personale di godimento sul bene – ottenendone la detenzione – ma non acquisisce su di esso alcun diritto di proprietà (o altro diritto reale), che rimane in capo al comodante. Per valutare se, in relazione ad un bene concesso in comodato a terzi, il soggetto comodante possa dedurre il costo nei vari esercizi di competenza mediante la procedura di ammortamento, è necessario appurare l’esistenza dei requisiti di inerenza del costo e di strumentalità del bene rispetto all’attività d’impresa esercitata dal comodante medesimo. Sussistendo tutti i presupposti sopra indicati, il comodato non può far perdere la qualifica di bene strumentale per l’esercizio dell’impresa e non è di ostacolo alla deducibilità fiscale delle relative quote di ammortamento.
Nell’ipotesi di risoluzione anticipata o di cessazione naturale del contratto di comodato, la quota di ammortamento deducibile nel periodo d’imposta della risoluzione o della cessazione dovrà essere ragguagliata ai giorni che intercorrono tra l’inizio del periodo d’imposta e la data di risoluzione o cessazione (R.M. 12.02.2002, n. 41/E). Ciò vale nel caso in cui il bene, una volta rientrato nella disponibilità del comodante, non sia utilizzato immediatamente – in via diretta o indiretta – nell’attività d’impresa di quest’ultimo.
fonte: R.M.16.05.2008 N.196/E
Salve, se il bene mobile (attrezzatura) avuto in comodato gratuito si rompe, chi paga la riparazione?
Ciao Gianni, il ontratto di comodato è disciplinato dall’articolo 108 del codice civile ed è quel contratto con il quale una parte consegna all’altra una cosa mobile o immobile affinchè se ne serva per un tempo o per un uso determinato con l’obbligo di restituirla. Le spese straordinarie a carattere di urgenza sostenute per la conservazione della cosa sono a carico del comodante (colui che concede la cose in uso), le spese invece necessarie ma non straordinarie per l’uso della cosa sono a carico del comodatario. In caso di perimento della cosa il codice civile evidenzia i seguenti aspetti:
Art. 1805 Perimento della cosa
Il comodatario è responsabile se la cosa perisce per un caso fortuito a cui poteva sottrarla sostituendola con la cosa propria, o se, potendo salvare una delle due cose, ha preferito la propria.
Il comodatario che impiega la cosa per un uso diverso o per un tempo più lungo di quello a lui consentito, è responsabile della perdita avvenuta per causa a lui non imputabile, qualora non provi che la cosa sarebbe perita anche se non l’avesse impiegata per l’uso diverso o l’avesse restituita a tempo debito (1221).
Art. 1806 Stima
Se la cosa è stata stimata al tempo del contratto, il suo perimento è a carico del comodatario, anche se avvenuto per causa a lui non imputabile.
Art. 1807 Deterioramento per effetto dell’uso
Se la cosa si deteriora per solo effetto dell’uso per cui è stata consegnata e senza colpa del comodatario, questi non risponde del deterioramento.
Saluti
scusami Gianni, questa tastiera del computer va’ sostituita, ci sono alcuni errori nel mio post, ma errori di forma e non di concetto…l’articolo del codice civile riguardo il comodato è il 1803 e non il 108…
ho acquistato qualche un appartamento su cui ho scoperto grava un contratto di comodato di utilizzio degli impianto rete gas da parte di una azienda privata, stipulato tra il costruttore dell’immobile e la succitata.
lo stesso non viene contemplato in nessuno degli atti in mio possesso (io ho acquistato da un privato il quale aveva sua volta acquistato dal costuttore e nemmeno negli atti del vecchi proprietario vi è indicato nulla).
oggi io ho stipulato un contratto di fornituta con una terza azienda la quale non può eseguire i lavori in quanto la precedente ditta non rimuove il vecchi contatore facendo si forza di questo contratto di comodato. possono fare questo?
Ciao Simone, ma fino ad ora tu a quale rete ti sei appoggiato per la fornitura del gas? quando si compra un’abitazione con le forniture già allacciate, le parti, insieme, procedono alla voltura delle stesse a nome del nuovo proprietario, quindi per forza devi aver già visto le fatture di questa ditta e devi aver accettato le volture a tuo nome. questa la prassi, se nel tuo caso è avvenuto qualcosa di diverso, forse non ho ben capito la domanda. In ogni caso puoi chiedere che ti venga interrotta la fornitura (siamo nel libero mercato) a favore di un’altra e se non hai i recapiti di questa ditta cerca di rintracciare il costruttore e chiedi spiegazioni in merito.
ciao
non ho effettuato nessuna voltura del contatore in quanto esssendo sul libero mercato ho stipulato un contratto di fornitura con un’altra azienda…(i contratti non sono condominiali ma stipulati con i singoli proprietari i quali hanno libera scelta) allo stato attuale non posso abitare l’appartamento per questo motivo… sebbene abbia stipulato un contratto di fornitura con un’altra azienda la quale è ostacolata ad eseguire i lavori in quanto all’interno della nicchia adibita a contenere tutti i contatori del gas c’è ancora quello dell’azienda che serviva il vecchio proprietario. nb. ho già provveduto a fare richiesta di rimozione ma loro non hanno nessuna intenzione di toglierlo….
ok, grazie, ora la situazione è più chiara…credo che la ditta che attualmente fornisce il gas alla tua abitazione non ha intenzione di staccarsi in quanto, non avendo fatto le volture, il contatore è sempre intestato al vecchio proprietario e solo lui può disdirlo, pertanto se hai già stipulato un nuovo contratto e sei vincolato con la nuova ditta, chiedi a colui che ti ha venduto l’appartamento che provveda a disdire immediatamente il contratto di fornitura gas da lui utilizzato. In questo caso non ti potranno fare obiezioni di nessun genere, in alternativa dì loro che ti rivolgerai alla Federconsumatori o a qualsiasi associazione a tutela del cittadino.
saluti
grazie per la delucidazione… cmq il vecchio proprietario ha già provveduto da tempo… e loro sanno che l’abitazione ha un altro intestatario che non vuole un contratto con loro.
quello che loro dicono è che hanno un contratto di comodato d’uso degli impianti per 9 anni stipulato col costruttore di cui io non conoscevo l’esistenza in quanto non viene contemplato in nessun mio atto di compravendita.
la domanda è questa: premesso che il bene oggetto di questo pseudo comodato ha cambiato proprietario non dovrebbe cessare, il comodato intendo, in quanto il nuovo proprietario deve disporre nuovamente del bene per causa di forza maggiore?
siete cordialissimo grazioe simone.
L’unica cosa che rimane da fare allora è farsi dare copia di questo contratto, leggerlo in ogni sua parte e vedere le condizioni per la disdetta, premetto però che mi sembra un abuso di potere da parte di questa ditta in quanto, il comodato in genere è un contratto che per sua natura è ad uso gratuito e pertanto le parti possono sciogliere il vincolo in qualsiasi momento, se invece ti viene addebitato una specie di canone in bolletta allora ci saranno dei termini specifici per inviare disdetta, eventuali penali a tuo carico chiedi che ti vengano rimborsate dalla nuova ditta.
CIAO
VOLEVO SAPERE SE ALLA VENDITA DEL BENE CONCESSO IN COMODATO, IL NUOVO PROPRIETARIO è TENUTO AL VINCOLO SINO ALLA SCADENZA O ESSENDO ESSO IL NUOVO PROPRIETARIO PUO’ SCIOGLIERE IL CONTRATTO, ANCHE PRIMA DELLA SCADENZA SE IL BENE GLI NECESSITA?
GRAZIE
ciao Simone, io comodato ha ad oggetto la concessione gratuita in godimento o custodia di un bene, attraverso la sua
consegna da parte del “comodante” a favore del “comodatario”. Si tratta quindi di un contratto reale a forma libera.
La durata del rapporto può essere determinata attraverso l’espressa fissazione di un termine sul contratto oppure può essere dedotta dallo specifico uso per cui la cosa è data al
comodatario. In questo caso il comodante può ottenere la restituzione prima del termine solo nelle ipotesi tassativamente specificate dal Codice. Alcune di esse dipendono dal venir meno del rapporto di fiducia tra comodante e comodatario (l’inosservanza degli
obblighi di conservazione, custodia e destinazione ex art. 1804, comma 3° e la morte del comodatario ex art. 1811 c.c). Altri sono collegati al prevalere dell’interesse del
comodante, in ragione della gratuità del rapporto, nei casi di suo bisogno urgente ed imprevedibile ai sensi dell’art. 1809, comma 2° c.c.
Se invece il termine non è stabilito, ne’ è deducibile da un uso specifico, allora la durata indeterminata del rapporto consente al comodante di richiedere la restituzione in ogni
momento.
Sono proprietario al 50% di un appartamento che per l’altro 50% è posseduto da mio fratello che vi risiede come abitazione principale. Per evitare di pagare l’ICI mi è stato suggerito di concedere la mia quota a mio fratello in uso gratuito. Il comune dove è posto l’appartamento chiede però la stipula di un contratto di comodato registrato. Ecco la domanda: l’imposta di registrazione per un contratto di comodato (€ 168) va pagata solo una volta o tutti gli anni? Se dovesse essere corrisposta tutti gli anni invaliderebbe di fatto il beneficio dell’esenzione dal pagamento dell’ICI.
Grazie e cordiali saluti
Buongiorno Massimo, non so’ chi ti ha dato questo consiglio che considero errato in quanto l’imposta comunale sugli immobili deve essere pagata:
– dai proprietari di fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli situati nel territorio dello Stato;
– dai titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) sugli stessi beni;
– dai locatari in caso di locazione finanziaria (leasing);
– dai concessionari di aree demaniali.
Pertanto, essendo proprietario al 50% dell’immobile sei soggetto ad I.C.I comunque, il comodato non diventerebbe causa di esenzione.
saluti
Salve,
sono proprietario di un terreno edificabile e vorrei costruirvi una casa per mio figlio. Se stipulo con lui un contratto di comodato d’uso io rimango proprietario a tutti gli effetti, giusto? Mi chiedevo se, con il comodato, mio figlio potesse comunque usufruire delle agevolazioni sulla prima casa, in particolare l’iva al 4%.
Grazie e cordiali saluti
vorei acquistare un immobile gravato da contratto ad uso gratuito a favore della madre, se l’attuale proprietario perde la proprieta’ perche’ la vende, la madre ha comunque diritto a stare nell’appartamento da me acquistato.
le spese ordinarie e straordinarie a chi spettano, e nel caso spettassero alla madre (le ordinarie) e non le pagasse io proprietario ne sono responsabile ed è causa di risoluzione del comodato ad uso gratuito?
saluti
buongiorno Davide, lei dovrà specificare sul preliminare di acquisto che al momento del rogito notarile, l’immobile dovrà essere libero da persone o cose, e poi intende sottoscrivere un nuovo comodato d’uso gratuito potrà farlo ma a suo nome. saluti
salve vi ringrazio per il consiglio che potrete darmi: premetto che sono un artista e che non mi interessa fare soldi; riserverei il magazzeno della mia casa antica ad uso espositivo con anche opere d’arte non mie e non in vendita, prevedendo l’ingresso di chi lo voglia eventualmente a offerta. Ho formato una associazione di promozione sociale regolarmente registrata, di cui sono presidente e vorrei stipulare un contratto di comodato gratuito come sede sociale a beneficio dell’aps. Chiedo se ci sono problemi se noi proprietari stiliamo un contratto di comodato con un ente del quale poi sono io presidente?Per quanto riguarda l’ICI poi essendo prima casa non la pago ma registrando il contratto di comodato, perchè vorrei fare tutto in regola come mi comporto? grazie mille, Antonio
gentile Antonio, può tranquillamente fare un comodato ad uso gratuito, si rivolga comunque alle associazioni degli inquilini presenti sul territorio e si faccia aiutare nella stipula del contratto stesso, saluti
Buongiorno….la ringrazio per la sua risposta…vorrei sapere…se: Io che abito in una casa in comodato….deva chiedere il contattore de fornitura gas a mio nome? Grazie tante!!!