Compravendite: prezzo-valore anche per le pertinenze

L’art. 1, co. 497, L. 23.12.2005, n. 266 (Finanziaria 2006) ha introdotto il sistema del cd. «prezzo valore», secondo il quale per le cessioni effettuate nei confronti di persone fisiche aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, la base imponibile ai fini dell’imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale è costituita dalla rendita catastale, aggiornata con i coefficienti di rivalutazione, indipendentemente dal corrispettivo pattuito indicato nell’atto.
Ricordando che tale regime è opzionale e l’acquirente deve farne specifica richiesta nell’atto, si evidenzia che l’art. 1, co. 309, L. 27.12.2006, n. 296, ha modificato il precedente art. 1, co. 497, L. 266/2005, ampliando, con effetto dall’1.1.2007, l’ambito di applicazione del sistema in esame, prevedendone l’operatività anche in presenza di venditore diverso da persona fisica (impresa, quindi), ferma restando la condizione soggettiva dell’acquirente. Sull’applicazione di tale sistema è intervenuta di recente l’Agenzia delle Entrate, con la R.M. 11.4.2008, n. 149/E.

fonte: fiaip news

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