La potestà

Al momento della nascita si acquista la capacità giuridica, ovvero, la capacità di essere titolari di rapporti giuridici (diritti e obblighi derivanti), ma per essere capaci di disporre di diritti ed obblighi è necessaria la maggiore età, che giuridicamente riconosce la capacità di un soggetto di essere consapevole delle proprie azioni. I minorenni quindi per disporre dei propri diritti sono sottoposti alla potestà dei genitori e, ove questi manchino o siano impossibilitati a esercitare la potestà, è necessaria la nomina di un tutore che provveda ad amministrare i beni del minore stesso.

Riguardo la potestà, tutti gli atti patrimoniali che riguardano il minore, e che si riferiscono alla straordinaria amministrazione, questi potranno essere compiuti solamente tramite l’autorizzazione del tribunale. Se entrambi i genitori sono morti o per altre ragioni non possono esercitare la potestà, si apre la tutela ed il Giudice Tutelare nomina un tutore al minore che curerà il minore e lo rappresenterà negli atti civili amministrandone i beni sotto la continua sorveglianza del Giudice Tutelare.

La legge prevede altre disposizioni a tutela di persone che non possano provvedere ai propri interessi, anche se maggiori di età; è il caso di persone che per malattia si trovino in condizioni permanenti di infermità di mente tali da renderli incapaci di provvedere a se stessi, in questi casi, il nostro sistema giuridico prevede un procedimento così detto ‘di interdizione’.
In casi di infermità più lieve, riguardante soggetti maggiorenni, questi non vengono interdetti ma inabilitati, per cui, in questo caso, il soggetto potrà compiere atti di ordinaria amministrazione, mentre per quelli di straordinaria amministrazione (tra cui la vendita o l’acquisto di un immobile, la stipula di un contratto di mutuo…) dovrà essere assistito da un curatore. Un regime simile viene applicato al minore emancipato.

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