Espropriazione: quando rivolgersi al giudice

Con la sentenza 11 maggio 2006, n. 191 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 53, comma 1, del D.P.R. n. 327/2001 (Testo unico espropri) nella parte in cui devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo anche i comportamenti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti ad esse equiparati, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
I giudici, richiamando peraltro quanto già affermato nella precedente sentenza n. 204/2004, hanno sottolineato che non ci si deve rivolgere al giudice amministrativo, bensì al giudice ordinario nel caso in cui i “comportamenti” attuati dalla P.A., non siano espressione di un pubblico potere, quale quello espropriativo, ma, al contrario, si pongano esclusivamente quali comportamenti di diritto privato (ad esempio l’occupazione di un’area senza che sia stata dichiarata la pubblica utilità dell’opera da realizzare).
Pertanto, al fine di individuare il giudice effettivamente competente, in materia di espropriazione per pubblica utilità, si dovrà verificare di volta in volta la sussistenza o meno dell’esercizio di una funzione pubblica.

Fonte: ufficio stampa F.I.A.I.P.

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