Antiriciclaggio Le nuove regole (restrittive) per l’uso degli assegni

Riferimenti: Artt. 49, 51 e 58, D.Lgs. n. 231/2007 Circolare Agenzia Entrate 7.3.2008, n. 18/ECircolare MEF 20.3.2008, n. prot. 33124

Tra le novità introdotte dal Decreto che ha recepito la terza Direttiva comunitaria in materia diantiriciclaggio si segnalano rilevanti modifiche nell’utilizzo degli assegni bancari o postali. In particolare, a decorrere dal 30.4.2008, banche e Poste dovranno rilasciare, in generale, moduli di assegni, assegni circolari e vaglia postali o cambiari con l’indicazione della clausola di non trasferibilità. Solo a seguito di specifica richiesta scritta e versamento dell’imposta di bollo di € 1,50 è possibile ottenere il rilascio di assegni senza la clausola di non trasferibilità. Gli stessi potranno essere utilizzati solamente per importi inferiori a € 5.000 e dovranno riportare, per ciascuna girata, il codice fiscale del girante, a pena di nullità.
Lo stesso Decreto ha inoltre previsto che, a decorrere dal 30.4.2008, i libretti di deposito al portatore dovranno avere un saldo inferiore ad € 5.000. Per quelli esistenti alla predetta data, è previsto che entro il 30.6.2009 il portatore debba adeguare il saldo al nuovo limite. Con la pubblicazione sulla GU del D.Lgs. n. 231/2007, in aggiunta alla revisione della normativa riguardante gli obblighi antiriciclaggio a carico di una vasta platea di soggetti sono state modificate le regole in tema di: uso del denaro contante, utilizzo di assegni bancari, postali, circolari e dei vaglia, utilizzo dei libretti di deposito al portatore.
Le nuove disposizioni entreranno in vigore a decorrere dal 30.4.2008. Recentemente il Ministero dell’Economia e delle Finanze con la Circolare 20.3.2008, n. 33124, ha fornito una serie di chiarimenti, di seguito riportati.
DISCIPLINA IN VIGORE FINO AL 29.4.2008
In base a quanto previsto dall’art. 1, DL n. 143/91, convertito dalla Legge n. 197/91, ed in vigore fino al 29.4.2008, sugli assegni postali, bancari e circolari e sui vaglia postali e cambiari relativi adimporti superiori ad € 12.500 devono essere indicati:

  • il nome o la ragione sociale del beneficiario;
  • la clausola di non trasferibilità.
  • Beneficiario e clausola di non trasferibilità vanno indicati dal soggetto che emette l’assegno nel momento in cui lo stesso è relativo ad un importo superiore al predetto limite di € 12.500.

In caso di violazioni riguardanti l’utilizzo degli assegni, l’art. 5 del citato DL n. 143/91 prevede che spetta all’azienda di credito o alle Poste che accetta in versamento l’assegno ovvero a quella che ne effettua l’estinzione segnalare al MEF l’irregolarità entro 30 giorni. A tali violazioni è applicabile una sanzione fino al 40% dell’importo trasferito.

DISCIPLINA IN VIGORE DAL 30.4.2008
L’art. 49, D.Lgs. n. 231/2007 prevede che, a decorrere dal 30.4.2008, le banche e le Poste sono tenute a rilasciare, in linea generale, moduli di assegni muniti della clausola di non trasferibilità. La clausola di non trasferibilità dovrà inoltre essere apposta anche su assegni circolari e vaglia postali o cambiari. Il rilascio di moduli di assegni bancari e postali ovvero di assegni circolari o vaglia postali o cambiari in forma libera. Come specificato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 7.3.2008, n. 18/E ‘l’introduzione di tale novità non modifica, e quindi, non fa venir meno l’imposta di bollo dovuta sugli estratti conto…’. Nella citata Circolare n. 18/E inoltre viene evidenziato che per il versamento dell’imposta di bollo dovuta, le aziende di credito e le Poste possono utilizzare le modalità del c.d. ‘versamento virtuale’ e che tale modalità di assolvimento dell’imposta va riportata sull’assegno/vaglia emesso in forma libera. Detti assegni e vaglia trasferibili:

  • potranno essere utilizzati esclusivamente per importi inferiori a € 5.000;
  • dovranno riportare, per ciascuna girata, il codice fiscale del girante, a pena di nullità.

INDICAZIONE DELLA CLAUSOLA DI NON TRASFERIBILITÀ
Fino al 29.4.2008 dal 30.4.2008 PER IMPORTI SUPERIORI A € 12.500 costituisce la regola, indipendentemente dall’importo (l’indicazione è prestampata). È possibile richiedere per iscritto assegni in forma libera da utilizzare per importi inferiori a € 5.000, pagando per ogni assegno l’imposta di bollo di € 1,50. Obbligo di indicare il codice fiscale del girante.

INDICAZIONE DEL BENEFICIARIO (NOME/RAGIONE SOCIALE)
Fino al 29.4.2008 dal 30.4.2008: per assegni circolari, vaglia postali e cambiari sempre; per assegni bancari/postali solo se d’importo pari o superiore a € 5.000, per importi superiori a € 12.500 allo scopo di consentire l’attività di accertamento e contrasto al riciclaggio, le banche e le Poste saranno inoltre tenute a fornire ai soggetti autorizzati a richiedere informazioni ex art. 7, DPR n. 605/73 (Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, ecc.) i dati identificativi ed il codice fiscale dei soggetti ai quali sono stati rilasciati moduli di assegni in forma libera o dei soggetti che hanno presentato tali assegni per l’incasso.
In merito a quanto sopra il MEF nella citata Circolare n. 33124 ha chiarito quanto segue:

  1. Gli assegni liberi emessi, per importi inferiori a € 12.500, anteriormente al 30.4.2008 ed incassati successivamente saranno considerati regolari;
  2. Gli assegni emessi dal 30.4.2008, per importi pari o superiori a € 5.000 senza l’indicazione del beneficiario e/o della clausola di non trasferibilità, saranno comunque pagati dalla banca/Poste. Tuttavia queste ultime comunicheranno tale irregolarità al Ministero dell’Economia e delle Finanze;
  3. Le scorte di carnet di assegni in giacenza presso banche/Poste potranno essere utilizzate anche successivamente al 29.4.2008, previa apposizione su ogni assegno della barratura sull’indicazione del limite di € 12.500 nonché della clausola di non trasferibilità;
  4. I carnet di assegni in possesso della clientela alla data del 29.4.2008 potranno essere utilizzati anche successivamente con il rispetto dei nuovi limiti;
  5. Per i moduli di assegni ritirati dalla clientela fino al 29.4.2008 ed utilizzati successivamente non è dovuta l’imposta di bollo di € 1,50; in ogni caso il loro utilizzo dovrà essere effettuato rispettando i nuovi limiti;
  6. In caso di girata, l’indicazione del codice fiscale del girante è sempre necessaria anche con riferimento agli assegni rilasciati anteriormente al 30.4.2008; in mancanza del codice fiscale del girante la banca/Poste non effettueranno il pagamento dell’assegno; la nullità della girata sarà operativa anche qualora il girante sia sprovvisto del codice fiscale, nonché qualora il codice fiscale del girante sia manifestamente errato;
  7. In presenza di una girata effettuata per conto di un diverso soggetto titolare della convenzione di assegno (ad es. una persona giuridica) il codice fiscale da indicare è quello del soggetto titolare del medesimo rapporto (nell’esempio la persona giuridica);
  8. Non è necessaria l’apposizione del codice fiscale da parte del giratario che pone all’incasso l’assegno emesso in forma libera o non trasferibile qualora egli sia stato già identificato dalla banca/Poste o venga identificato al momento dell’incasso medesimo;
  9. La regolarità delle girate sarà controllata dalla banca/Poste tenendo conto della firma di girata, della regolarità formale del codice fiscale nonché della sua compatibilità con la firma di girata, semprechè ciò non risulti possibile come nel caso, ad esempio, di firma illeggibile ovvero di firma apposta dal giratario per conto di un altro soggetto. Il comma 6 dell’art. 49 in esame dispone infine che gli assegni emessi all’ordine del traente (c.d. assegni ‘m.m.’, me medesimo) potranno essere girati unicamente per l’incasso ad una banca o alle Poste, inibendo quindi la possibilità di essere oggetto di trasferimento, ossia di girare a terzi tali assegni. Ciò indipendentemente dall’importo trasferito; come confermato dal MEF, infatti, tali assegni potranno essere emessi anche per importi superiori a 5.000 euro. Inoltre, per gli assegni in esame non è richiesta l’indicazione del codice fiscale del traente che gira per l’incasso il titolo.

LE NUOVE REGOLE PER L’UTILIZZO DEI LIBRETTI DI DEPOSITO AL PORTATORE
Il citato art. 49 definisce altresì le nuove modalità con le quali possono essere utilizzati i libretti di deposito bancari o postali al portatore. In particolare, a decorrere dal 30.4.2008, è previsto che:

  • Il saldo dei libretti di deposito al portatore non può essere pari o superiore a € 5.000 (tale limite fino al 29.4.2008 è pari ad € 12.500).

Per i libretti di deposito esistenti al 30.4.2008 con un saldo pari o superiore a € 5.000, il portatore dovrà provvedere, entro il 30.6.2009:

  • Ad estinguere il libretto;
  • A ridurre il relativo saldo ad un somma inferiore al predetto limite di € 5.000; in caso di trasferimento di libretti di deposito al portatore, il cedente è tenuto a comunicare i dati identificativi del beneficiario, nonché la data del trasferimento alla banca o alle Poste entro 30 giorni. In merito a tale aspetto nella citata Circolare n. 33124 è evidenziato che per i libretti emessi fino al 29.4.2008 e presentati per l’incasso successivamente a tale data se il cessionario rilascia autocertificazione relativa al trasferimento (data e nome del cedente) non c’è infrazione’ e pertanto né la banca né le Poste effettueranno la prescritta comunicazione al MEF. In mancanza dell’autocertificazione del cessionario, il cedente deve far pervenire, entro 30 giorni dalla presentazione del libretto per l’incasso, la dichiarazione di avvenuta cessione del libretto.

13 pensieri riguardo “Antiriciclaggio Le nuove regole (restrittive) per l’uso degli assegni

  • 19 Maggio 2008 in 11:13
    Permalink

    le nuove regole previste dal D.Lgs n. 231 del 2007 comportano dei riflessi anche sul Regio Decreto 1669 del 1933 e gli altri successivi in materia di requisiti minimi che il titolo deve possedere per essere protestato e, pertanto, anche in termini di protestabilità dei titoli consegnati ad un Ufficiale Levatore, ovvero sono solo norme che riguardano aspetti bancari per l’incasso dei vari titoli (assegni bancari, cambiali, vaglia cambiari) con applicazione delle sanzioni in caso di irregolarità?
    Ad esempio se un assegno d’importo superiore a 5.000,00 Euro, emesso il 30/04/2008, non contenesse la clausola non trasferibile oppure non riportasse la ragione sociale e i dati fiscali del benficiario o del girante, l’Ufficiale levatore deve riconsegnare il titolo all’Istituto di credito o alle Poste dicendo che è privo di un requisito fondamentale e, pertanto non è protstabile, oppure deve procedere al protesto non essendo quelli sopra citati i requisiti essenziali per la protestabilità del titolo?
    grazie e arrivederci

    Rispondi
  • 19 Maggio 2008 in 15:35
    Permalink

    Salve, il decreto in merito è molto chiaro:
    ‘Gli assegni liberi emessi, per importi inferiori a € 12.500, anteriormente al 30.4.2008 ed incassati successivamente saranno considerati regolari;
    gli assegni emessi dal 30.4.2008, per importi pari o superiori a € 5.000 senza l’indicazione del beneficiario e/o della clausola di non trasferibilità, saranno comunque pagati dalla banca/Poste. Tuttavia queste ultime comunicheranno tale irregolarità al Ministero dell’Economia e delle Finanze’.
    saluti

    Rispondi
  • 22 Luglio 2008 in 13:26
    Permalink

    Ho compilato n. 10 Assegni Bancari di importo pari ad € 4.950,00, ignorando che con l’entrata in vigore D. Lgs n. 231/2007 gli Assegni emessi all’ordine del traente non possono essere girati se non ad una Banca o a Poste Italiane. Mi hanno contestato art. 49 n.6 e mi hanno richiesto una memoria difensiva. La sanzione va dall’1 % al 40 %, cosa mi consigli di fare? Posso richiedere l’applicazione della Legge n° 689/1981 art. 16 (Pagamento in misura ridotta) poichè si tratta di importo inferiore ai 250.000 e non sono recidivo.
    Grazie

    Rispondi
  • 22 Luglio 2008 in 16:17
    Permalink

    Il nuovo sistema delle sanzioni amministrative

    SOGGETTI

    VIOLAZIONE COMMESSA

    SANZIONE AMMINISTRATIVA

    Società di gestione strumenti finanziari;
    intermediari finanziari di 1° e 2° livello e assicurativi;
    società di revisione

    Inosservanza delle disposizioni emanate dalle
    autorità di vigilanza di settore relative agli adempimenti di adeguata
    verifica del cliente, l’organizzazione, la registrazione, le procedure
    e i controlli interni

    Sanzione pecuniaria da 10.000 euro a 200.000 euro

    Medesimi soggetti di cui
    sopra

    Inosservanza dell’obbligo di formazione del
    personale

    Sanzione pecuniaria da 10.000 euro a 200.000 euro

    Medesimi soggetti di cui
    sopra

    Inosservanza della verifica della completezza dei
    dati informativi relativi ai trasferimenti di fondi

    Sanzione pecuniaria da 10.000 euro a 200.000 euro

    Tutti i soggetti destinatari
    delle norme antiriciclaggio

    Mancato rispetto del provvedimento di sospensione
    dell’operazione sospetta emesso dall’UIF

    Sanzione pecuniaria da 5.000 euro a 200.000 euro

    Intermediari finanziari di 1° livello e
    società fiduciarie; società di revisione; soggetti: offrenti
    l’utilizzo di giochi telematici

    Omessa istituzione dell’Archivio Unico
    Informatico (AUI)

    (ex reato penale contravvenzionale)

    Sanzione pecuniaria da 50.000 euro a 500.000 euro.
    Nei casi più gravi e prolungati è prevista anche la
    pubblicazione del decreto sanzionatorio su due quotidiani di cui uno
    economico a cura e spese del sanzionato

    Professionisti e revisori contabili;

    Omessa istituzione del registro della clientela (anche
    se non specificatamente prevista, si ritiene estendibile la sanzione anche
    all’omessa istituzione dell’archivio formato e gestito a mezzo di
    strumenti informatici, alternativo al registro della clientela, e al
    fascicolo del cliente)

    Sanzione pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro

    altri soggetti (esclusi offrenti l’utilizzo di
    giochi telematici)

    Mancata adozione delle modalità di
    registrazione specificatamente previste

    Sanzione pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro

    Tutti i soggetti destinatari
    delle norme antiriciclaggio

    Omessa segnalazione di operazioni sospette
    all’Unità di Informazione Finanziaria (UIF)

    Sanzione pecuniaria dall’1% al 40%
    dell’importo dell’operazione non segnalata.

    Nei casi più gravi e rilevanti è prevista anche la
    pubblicazione del decreto sanzionatorio su due quotidiani di cui uno
    economico a cura e spese del sanzionato

    Tutti i soggetti destinatari
    delle norme antiriciclaggio

    Mancato rispetto degli obblighi informativi nei
    confronti dell’UIF

    Sanzione pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro

    Chiunque

    Trasferimento di denaro contante, libretti di
    deposito bancari o postali o titoli a portatore tra soggetti diversi, con
    valore dell’operazione, anche se frazionata, => a 5.000 euro

    Sanzione pecuniaria dall’1% al 40%
    dell’importo trasferito.

    (Possibilità di oblazione art. 16 Legge 689/81 per importi fino
    a 250.000 euro)

    Chiunque

    Emissione di assegni bancari o postali per importi
    => di 5.000 euro senza l’indicazione del beneficiario o la clausola
    di non trasferibilità

    Sanzione pecuniaria dall’1% al 40%
    dell’importo trasferito.

    (Possibilità di oblazione art. 16 Legge 689/81 per importi fino
    a 250.000 euro)

    Chiunque

    Emissione di assegni bancari o postali a favore del
    traente girati a terzi anziché direttamente per l’incasso a
    banche o Poste Italiane

    Sanzione pecuniaria dall’1% al 40%
    dell’importo trasferito

    Chiunque

    Emissione di assegni circolari, vaglia postali e
    cambiari senza l’indicazione del beneficiario o la clausola di non
    trasferibilità

    Sanzione pecuniaria dall’1% al 40%
    dell’importo trasferito.

    (Possibilità di oblazione art. 16 Legge 689/81 per importi fino
    a 250.000 euro)

    Chiunque

    Possesso di libretti di deposito bancari o postali al
    portatore con saldo => a 5.000 euro

    Sanzione pecuniaria dal 20% al 40% del saldo

    Chiunque

    Mancata estinzione o riduzione del saldo entro il
    30/06/2009 dei libretti dei deposito al portatore

    Sanzione pecuniaria dal 10% al 20% del saldo

    Chiunque

    Mancata comunicazione alla banca o a Poste Italiane
    Spa dei dati identificativi del cessionario e della data di trasferimento dei
    libretti di deposito al portatore

    Sanzione pecuniaria dal 10% al 20% del saldo

    Tutti i soggetti destinatari
    delle norme antiriciclaggio

    Omessa comunicazione al MEF delle infrazioni relative
    all’uso del denaro contante e di titoli al portatore di cui hanno avuto
    notizia (elencate nelle sette precedenti violazioni)

    Sanzione pecuniaria dal 3% al 30% dell’importo
    dell’operazione, del saldo del libretto ovvero del conto

    Chiunque

    Trasferimento di denaro contante per importi => a
    2.000 euro effettuato per il tramite di Money transfer

    Sanzione pecuniaria dal 20% al 40% dell’importo
    trasferito

    Chiunque

    Trasferimento di denaro contante per importi => a
    2.000 e < a 5.000 euro, effettuato per il tramite di Money transfer, non
    documentati

    Sanzione pecuniaria dal 20% al 40% dell’importo
    trasferito

    Chiunque

    Apertura in qualunque forma di conti o libretti di risparmio
    in forma anonima o con intestazione fittizia

    Sanzione pecuniaria dal 20% al 40% del saldo

    Chiunque

    Utilizzo in qualunque forma di conti o libretti di
    risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia aperti presso Stati
    esteri

    Sanzione pecuniaria dal 10% al 40% del saldo

    Tutti i soggetti destinatari
    delle norme antiriciclaggio

    Inosservanza dell’obbligo di fornire al cliente
    l’informativa sulla privacy comprensiva delle finalità legate alla normativa antiriciclaggio (Art.
    13, D.Lgs. 196/2003)

    Sanzione pecuniaria da 3.000 euro a 18.000 euro,
    aumentata dei 2/3, da 5.000 a 30.000 euro, in caso di dati sensibili o
    giudiziari. Si può elevare fino al triplo in ragione delle condizioni
    economiche del contravventore.

     

     

    Rispondi
  • 28 Luglio 2008 in 18:18
    Permalink

    buonasera la mia domanda e’ questa:

    ho emesso un assegno postale datato 21 luglio 2008, oggi 28 luglio mi chiama l’ufficio postale per scrivere il benestare all’incasso in quanto la firma non e’ prorio uguale alla solita.
    entro domani alle 12 devo firmare di nuovo ed inviare il benestare all’ufficio assegni di roma.
    entro quamto trempo verra’ incassato l’assegno visto che verra’ versato a milano e il mio assegno viene da foligno?

    Rispondi
  • 29 Luglio 2008 in 09:22
    Permalink

    Buongiorno Ambra, purtroppo non possiamo essere molto precisi nella risposta in quanto la valuta varia in base agli istituti di credito e comunque è uno dei fattori più importante in fase di contrattazione con la banca/posta. Per gli assegni fuori piazza si può arrivare anche a 15 giorni pertanto ti conviene avvertire il beneficiario dell’assegno che molto probabilmente subirà un ritardo nell’accredito e comunque prova a contrattare con l’impiegato delle Poste che ti riceverà, la valuta più veloce possibile.
    saluti

    Rispondi
  • 10 Marzo 2009 in 12:19
    Permalink

    Un mio cliente ha ricevuto una contestazione ai sensi del D.lgsvo 21/11/2007 n. 231 per aver portato all’incasso un assegno con indicazione del traente uguale al beneficiario (del tipo a me medesimo). Il call center mi ha riferito che in questi casi non è possibile beneficiare del ravvedimento in misura ridotta, è possibile inviare una memoria difensiva?
    Nel caso positivo a quale normativa devo fare riferimento?
    Grazie della collaborazione

    Rispondi
  • 11 Marzo 2009 in 19:15
    Permalink

    Da quello che ci risulta non è possibile, saluti.

    Rispondi
  • 27 Aprile 2009 in 18:24
    Permalink

    ho portato all’incasso, direttamente alla mia banca, un assegno di importo superiore a 12.500 euro privo della clausola di non trasferibilità. ho ricevuto, così come il traente che ha aderito all’oblazione, atto di contestazione per aver violato l’art. 49 comma 5 d.lgs. 231/07.
    Ritiene corretto che anche il prenditore debba pagare la stessa sanzione già versata dal traente per la stessa violazione?

    Rispondi
  • 28 Aprile 2009 in 09:16
    Permalink

    Si, Mariapia, ci risulta corretto.
    saluti

    Rispondi
  • 24 Febbraio 2010 in 12:54
    Permalink

    l’UIF e le norme antiriciclaggio permettono il versamento di assegni su depositi a risparmio?

    Rispondi
  • 12 Dicembre 2010 in 18:49
    Permalink

    Un assegno di € 600,00 a favore del trante e girato dallo stesso,un altro beneficiario porta l’assegno all’ incasso,la sanzione pucuniaria sarà comminata ad entrambi( traente e beneficiario)? ed in quale misura?
    Grazie.

    Rispondi
  • 24 Maggio 2011 in 15:55
    Permalink

    in data odierna ho versato sul mio conto un assegno di conto corrente di €.10.000
    regolarmente compilato :il mio nome scritto in stampatello e con la dicitura non trasferibile.
    il cassiere mi ha chiesto il nome di chi ha firmato l’assegno ed la motivazione dell’importo pena la non eseguibilità dell’operazione.
    Alle mie dimostranze, il cassiere mi ha detto che lui si attiene alle normative bancarie!!
    E’ tutto giusto il suo comportamento?
    grazie
    demetrio

    Rispondi

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